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doc#1107553 formazione del contratto , devono comportarsi secondo buona fede ) , prescritte dal diritto civile in team di responsabilità precontrattuale . La violazione di tali regole assume significato e rilevanza ,
doc#1107553 pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi siano venuti meno e questi ultimi effetti si siano trasformati in affidamenti restati senza seguito . Tuttavia , tale principio , affermato dalla nota decisione dell’
doc#1107553 **************************** e uditi per le parti gli avvocati ******* e ****** ; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue . FATTO 1 . Il Tribunale amministrativo regionale per la
doc#1107553 non è stata raggiunta , concludendo per l’ impossibilità giuridica della fattibilità dell’ opera pubblica in parola . 2 . Con rituale atto di appello , il Consorzio Integrato chiedeva la
doc#1107553 appello , il Consorzio Integrato chiedeva la riforma di tale sentenza , deducendone l’ erroneità in quanto non avrebbe considerato la particolare natura del provvedimento ( secondo l’ appellante , si
doc#1107553 previo avviso di avvio del procedimento ; la sentenza sarebbe inoltre affetta da infrapetizione , in quanto non si sarebbe pronunciata sul dedotto vizio di cui all’ art . 10-bis della
doc#1107553 anch’essa non accolta dal TAR . Infine , viene dedotto il travisamento dei fatti , in quanto il Consorzio di Bacino , diversamente da quanto opinato dal TAR , non avrebbe
doc#1107553 rigetto dell’ appello . All’ udienza pubblica del 12 aprile 2011 la causa veniva trattenuta in decisione . DIRITTO 3 . L’ appello deve ritenersi infondato . Preliminarmente , deve essere
doc#1107553 ritenersi infondato . Preliminarmente , deve essere disattesa la prospettiva ricostruttiva dell’ appellante , ricorrente in primo grado , a sostegno delle sue difese . Infatti , nel caso di specie
doc#1107553 sue difese . Infatti , nel caso di specie , il provvedimento impugnato si sostanzia in una decisione di non affidare all’ appellante Consorzio il diritto di superficie sull’ area di
doc#1107553 che sottoponeva a vincolo la Piazza Chiodo destinata alla costruzione del parcheggio . Pertanto , in presenza di tali presupposti , risulta evidente che la decisione di aggiudicare al Consorzio appellante
doc#1107553 privato , tantomeno all’ Amministrazione , costruire l’ opera che costituiva ragion giustificatrice dell’ assegnazione in concessione del diritto di superficie . Così come appaiono infondati i motivi relativi al mancato
doc#1107553 di servizi . Neppure è prospettabile una violazione della competenza ad emanare il provvedimento impugnato in primo grado , atteso che la decisione circa l’ esito del concorso ( di cui
doc#1107553 dello stesso . 4 . Quanto alla domanda risarcitoria , è pur vero che , in astratto , nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente , l’ Amministrazione è
doc#1107553 pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi siano venuti meno e questi ultimi effetti si sono trasformati in affidamenti restati senza seguito . Tuttavia , tale principio , affermato dalla nota decisione dell’
doc#1107553 diritto reale su un bene pubblico ( applicabilità , dunque , dubbia non potendosi parlare in senso proprio di responsabilità precontrattuale in senso proprio laddove non vi siano trattative propriamente contrattuali
doc#1107553 ( applicabilità , dunque , dubbia non potendosi parlare in senso proprio di responsabilità precontrattuale in senso proprio laddove non vi siano trattative propriamente contrattuali ) , postula necessariamente una violazione
doc#1107554 21 aprile , con il Decreto Legge n. 36 del 27 marzo 2017 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 marzo . Certo faranno comodo ai contribuenti queste tre settimane
doc#1107554 compilare il modulo “ DA1 ” di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata , qui in allegato . le somme maturate a titolo di aggio , da calcolare però solo sul
doc#1107554 a Rate : l’ elenco delle scadenze Il contribuente può scegliere se effettuare il pagamento in un’ unica soluzione oppure in cinque rate . Nel primo caso , il pagamento va
doc#1107554 delle scadenze Il contribuente può scegliere se effettuare il pagamento in un’ unica soluzione oppure in cinque rate . Nel primo caso , il pagamento va perfezionato entro luglio 2017 .
doc#1107555 da un’ ordinanza adottata dal Garante il 20 gennaio 2012 per approfondire le due tematiche in oggetto , tra loro correlate . La vicenda trattata nel provvedimento 19/2012 tra origine dall’
doc#1107555 nella propria memoria difensiva la predetta società affermava inoltre che “ la segnalante ‘ prestava in data 23 giugno 2005 alle ore 18 il proprio assenso verbale all’ invio di informative
doc#1107555 l’ istante avesse acconsentito all’ invio di messaggi promozionali non possa ritenersi equivalente al recepimento in forma scritta del consenso , ha inflitto alla società mittente una sanzione di € .
doc#1107555 esplicitato affermando che “ il requisito della documentazione per iscritto dei consensi espressi realmente e in modo specifico dalla clientela , in riferimento a trattamenti chiaramente individuati , non può ritenersi
doc#1107555 della documentazione per iscritto dei consensi espressi realmente e in modo specifico dalla clientela , in riferimento a trattamenti chiaramente individuati , non può ritenersi allo stato sussistente considerato che ,
doc#1107555 verificabile ( e tenuto conto delle numerose contestazioni sopra indicate ) , la società è in grado unicamente di esibire per la maggior parte dei casi un mero simbolo alfabetico ,
doc#1107555 né identificabili ” . Quando affermato dal Garante sul tema della verificabilità dell’ avvenuto recepimento in forma scritta del consenso , trova rispondenza anche nell’ art . 7 della recente bozza
doc#1107555 della recente bozza di regolamento europeo sulla data protecion , dove è prevista un’ incombenza in capo al Titolare del trattamento di dimostrare “ che l’ interessato ha espresso il consenso
doc#1107555 che riguarda anche altre materie , l’ obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma distinguibile dalle altre materie ” . Il tema è trattato anche in due considerata
doc#1107555 essere presentato in forma distinguibile dalle altre materie ” . Il tema è trattato anche in due considerata ( o premesse ) di tale bozza di regolamento e precisamente nel punto
doc#1107555 possibile considerare valido un consenso “ tacito o passivo ” e soprattutto nel punto 32 in base a cui “ per i trattamenti basati sul consenso dell’ interessato , dovrebbe incombere
doc#1107555 , occorrono garanzie che assicurino che l’ interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura ” . Concludendo dunque è sempre necessario recepire il consenso scritto prima di
doc#1107555 due provvedimenti del 2007 [ doc . web nn . 1433939 , 1433896 ] adottati in seguito a due segnalazioni concernenti il ricevimento di comunicazioni indesiderate . Di fronte all’ Autorità
doc#1107555 erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari , quindi utilizzabili solo per comunicazioni interpersonali , in assenza di esplicito consenso per il loro uso a fini di marketing . Sul tema
doc#1107555 di una società che , sebbene conservasse all’ estero i dati personali e li gestisse in modalità remota , utilizzava in modo prevalente e per le funzioni più importanti un apparato
doc#1107555 sebbene conservasse all’ estero i dati personali e li gestisse in modalità remota , utilizzava in modo prevalente e per le funzioni più importanti un apparato di rete ( fax gateway
doc#1107555 conseguente obbligo di acquisire il preventivo consenso dei destinatari delle comunicazioni . Questi ultimi , in realtà , non soltanto non avevano mai acconsentito alla ricezione delle comunicazioni promozionali , ma
doc#1107556 biennale del rapporto convenzionale tra medici di base ed A.S.L. Con una recente pronuncia emessa in sede di procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. , poi confermata in sede di reclamo
doc#1107556 recente pronuncia emessa in sede di procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. , poi confermata in sede di reclamo , il Tribunale di Brindisi[1 ] , discostandosi dalla recente giurisprudenza di
doc#1107556 diritto per il medico di base convenzionato con la A.S.L. a prorogare il proprio rapporto in convenzione per un biennio successivo al raggiungimento del limite di età pensionabile ( oggi fissato
doc#1107556 si è creata la seguente situazione : a Brindisi i medici di base possono lavorare in regime convenzionale con le A.S.L. fino a 70 anni ; invece , in altri luoghi
doc#1107556 possono lavorare in regime convenzionale con le A.S.L. fino a 70 anni ; invece , in altri luoghi quali Ferrara , Crotone , Terni , Pordenone ed altri ancora , i
doc#1107556 Terni , Pordenone ed altri ancora , i medici di base possono continuare a lavorare in convenzione fino a 72 anni di età . Quello della prorogabilità biennale del rapporto convenzionale
doc#1107556 stato , iniziano ad essere più numerose le ordinanze cautelari emesse dalla magistratura del lavoro in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c. , ma non vi sono ancora pronunce della
doc#1107556 vi sono ancora pronunce della Cassazione sul punto . La giurisprudenza che si è formata in materia e che , con la eccezione del Tribunale di Brindisi , si è sempre
doc#1107556 si è sempre espressa nel senso della sussistenza del diritto alla proroga biennale del rapporto in convenzione con la A.S.L. , ha affrontato ogni volta la medesima vicenda : quella di
doc#1107556 A.S.L. , ha affrontato ogni volta la medesima vicenda : quella di un medico generico in convenzione con la A.S.L. che , prossimo al compimento del 70° anno di età ,
doc#1107556 , mediante lettera raccomandata A/R , la propria intenzione di avvalersi della facoltà di rimanere in servizio per altri due anni , argomentando ai sensi dell’ art . 16 d.lgs 503/1992
doc#1107556 appena esposta è sommariamente la vicenda affrontata da tutti i Tribunali adìti nelle decisioni riportate in questa sede , le pronunce degli stessi sono state tutte nel senso di riconoscere la