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doc#1107556 | districare un groviglio di norme pubblicistiche succedutesi a partire dal 1992 e che si riporta in nota[6 ] . Questo , dunque , è il frastagliato panorama normativo alla luce del |
doc#1107556 | . Dal quadro normativo esposto risulta che il limite di età pensionabile per i medici in convenzione con le A.S.L. è fissato a 70 anni di età : infatti è ancora |
doc#1107556 | convenzione con le A.S.L. è fissato a 70 anni di età : infatti è ancora in vigore la normativa che prevede tale limite ( il menzionato d.p.r. 484/1996 ) non essendo |
doc#1107556 | normativa che prevede tale limite ( il menzionato d.p.r. 484/1996 ) non essendo mai entrato in vigore per i medici convenzionati il nuovo limite di età dei 65 anni previsto dalla |
doc#1107556 | e non eccezionale o transitoria : esso verrà meno quando ( e se ) entrerà in vigore una diversa normativa , segnatamente quella che abbassa il limite di età a 65 |
doc#1107556 | limite di età a 65 anni ; finchè tale nuova e diversa normativa non entrerà in vigore , la disciplina generale del limite di età continua ad essere quella attualmente in |
doc#1107556 | in vigore , la disciplina generale del limite di età continua ad essere quella attualmente in vigore dei 70 anni[7 ] . Ciò premesso , la normativa esposta presenta a ben |
doc#1107556 | al nuovo limite di età . Questo è il problema affrontato dalla giurisprudenza , ed in particolare dai Tribunali di Terni e di Ferrara , i quali hanno ritenuto che la |
doc#1107556 | del nuovo limite di età e non anche del diritto alla proroga biennale del rapporto in convenzione . Il Tribunale di Terni[8 ] a tal proposito precisa che “ a tale |
doc#1107556 | quesito non può che darsi risposta negativa , ovvero ciò che è stato sospeso , in attesa di definizione non è l’ età pensionabile ( o di cessazione del rapporto convenzionale |
doc#1107556 | di scivolo di due anni , ma solo ed esclusivamente il termine per l’ entrata in vigore a regime del limite di età per la cessazione del rapporto convenzionale ( cioè |
doc#1107556 | ) disposizione regolamentare ( l’ art . 8 d.p.r. 270/2000 che congela esclusivamente l’ entrata in vigore del nuovo limite di età ) emanata dal Governo lo stesso giorno della ( |
doc#1107556 | maggior ragione l’ interpretazione costituzionalmente orientata . Infatti una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale poiché tratterebbe in maniera diversa due posizioni ( il medico convenzionato ed il medico dipendente ) senza un |
doc#1107556 | analogo tenore la menzionata decisione del Tribunale di Ferrara[10 ] che risolve il problema interpretativo in questione affermando che “ la norma transitoria di cui all’ art . 8 comma 2 |
doc#1107556 | del Ministro della Sanità ; e , dunque , rinvia nel tempo esclusivamente l’ entrata in vigore del nuovo regime ( che abbassa da 70 a 65 anni l’ età pensionabile |
doc#1107556 | abbassa da 70 a 65 anni l’ età pensionabile ) ; ne consegue che , in generale , attualmente continua ad operare il diverso limite di età ( pari a 70 |
doc#1107556 | età ( pari a 70 anni ) previsto dal precedente d.p.r. 484/1996 e che , in particolare , attualmente l’ età di cessazione del rapporto per i medici di base convenzionati |
doc#1107556 | rapporto per i medici di base convenzionati con il S.S.N. deve continuare ad essere individuata in 70 anni , ai fini dell’ esercizio dell’ opzione biennale ex art. 16 dlgs 502/1992 |
doc#1107556 | art. 16 dlgs 502/1992 ” . A fronte di tali soluzioni giurisprudenziali del problema interpretativo in esame , di diverso avviso è stato invece il Tribunale di Brindisi[11 ] che , |
doc#1107556 | . Per cui , se è sospesa ( come certamente è sospesa ) la entrata in vigore del nuovo limite di età , allora è sospeso anche il diritto di proroga |
doc#1107556 | ordinanza cautelare che “ l’ estensione al personale convenzionato dell’ art . 16 cit previsto in generale per i dipendenti dello stato e degli pubblici non economici , si giustificava con |
doc#1107556 | processo compiuto dalla giurisprudenza prima , da legislazione di settore poi ed ora consacrato più in generale dalla cd . legge Biagi di riforma del mercato del lavoro , che sancisce |
doc#1107556 | cautelare . E nessuno spunto al riguardo viene fornito dalla ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in sede di reclamo : in quest’ ultima , infatti , si addiviene alla medesima conclusione |
doc#1107556 | al riguardo viene fornito dalla ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in sede di reclamo : in quest’ ultima , infatti , si addiviene alla medesima conclusione del primo grado cautelare ( |
doc#1107556 | volte menzionato comma 3 art. 15 nonies , ma perché la proroga è configurabile solo in relazione al limite di età ordinario , mentre quello attualmente previsto per i medici convenzionati |
doc#1107556 | di proroga.[13 ] Condivisibili , invece , appaiono le argomentazioni degli altri Tribunali , ed in particolare quelle prima esaminate dei Giudici del lavoro di Ferrara e Terni , per i |
doc#1107556 | essere applicata , così come è stata applicata da tali Tribunali . Viene ben messo in evidenza ( in particolare dal Tribunale di Terni ) , infatti , che in caso |
doc#1107556 | così come è stata applicata da tali Tribunali . Viene ben messo in evidenza ( in particolare dal Tribunale di Terni ) , infatti , che in caso di dubbio nella |
doc#1107556 | messo in evidenza ( in particolare dal Tribunale di Terni ) , infatti , che in caso di dubbio nella interpretazione di una norma ( dubbio che certamente si pone in |
doc#1107556 | in caso di dubbio nella interpretazione di una norma ( dubbio che certamente si pone in relazione all’ art . 8 comma 2 ter citato ) , il Giudice deve ricorrere |
doc#1107556 | Giudice deve ricorrere ai criteri interpretativi posti dall’ art . 12 delle disposizioni sulla legge in generale e quindi alla interpretazione letterale nonché a quella logico sistematica : nel caso di |
doc#1107556 | , pertanto , non ci si può limitare a constatare che un inciso della norma in questione prevede che “ l’ efficacia della disposizione di cui all’ art . 15 nonies |
doc#1107556 | nel senso di ritenere sospesa anche la previsione del diritto di proroga , si tratterebbe in maniera diversa il medico di base ( privandolo del diritto alla proroga biennale ) ed |
doc#1107556 | ( cui è pacificamente riconosciuto tale diritto ) , senza un ragionevole interesse contrario , in violazione dell’ art . 3 Cost..Pertanto , anche in una logica di interpretazione costituzionalmente orientata |
doc#1107556 | senza un ragionevole interesse contrario , in violazione dell’ art . 3 Cost..Pertanto , anche in una logica di interpretazione costituzionalmente orientata , la soluzione interpretativa da preferire appare essere quella |
doc#1107556 | l’ art . 16 citato fosse norma di natura generale ovvero eccezionale e quindi , in quest’ ultimo caso , non applicabile analogicamente . Una tale discettazione appare però essere del |
doc#1107556 | dei medici convenzionati ) e non può pertanto essere applicato ai medici di base proprio in virtù di una specifica volontà legislativa : non si può pertanto ricorrere ad applicazioni analogiche |
doc#1107556 | una precisa norma legislativa . Analogamente , se si ritiene di risolvere il problema interpretativo in esame nel senso ( auspicato ) di ritenere sospesa solo una parte dell’ art . |
doc#1107556 | l’ applicazione dell’ art . 16 ai medici di base è diretta , perché avviene in base ad una norma di legge ( la parte non sospesa del comma 3 appena |
doc#1107556 | ( la parte non sospesa del comma 3 appena menzionato ) , e non certo in base ad una interpretazione analogica o estensiva dell’ art . 16 cit , così come |
doc#1107556 | 1999 , nell’ arresto numero 813 , quest’ ultimo quasi sempre menzionato nella giurisprudenza formatasi in materia di proroga biennale del rapporto convenzionale tra medico di base ed U.S.L. [ 6 |
doc#1107556 | ] 1 ) art. 16 dlgs . 503/1992 ai sensi del quale . “ è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in |
doc#1107556 | in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio , per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per |
doc#1107556 | incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età , in applicazione dell’ art . 16 dlgs 30.12.1992 n. 503 ” ; art. 8 ( norma |
doc#1107556 | che l’ art . 15 nonies , comma 3 , del dlgs 229/99 dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l’ |
doc#1107556 | comma 1 dell’ articolo medesimo , le parti convengono che il termine per l’ entrata in vigore a regime del limite di età per la cessazione del rapporto convenzionale previsto dall’ |
doc#1107556 | del dlgs n. 229/99 ; ( comma 2 ) : fino a quando non entrerà in vigore il limite di età stabilito dall’ art . 6 , comma 1 , lettera |
doc#1107556 | età è fissato al raggiungimento del 70°anno di età…e che fino a quando non entrerà in vigore il nuovo limite di età , continua ad applicarsi l’ art . 6 comma |
doc#1107556 | 484/1996 . In tal senso anche il Tribunale di Palmi con ordinanza del 09.02.2002 emessa in sede di reclamo . Conf . anche Tribunale di Fermo cit . [ 8 ] |
doc#1107556 | del rapporto di lavoro del medico convenzionato con la A.S.L. è di tipo parasubordinato : in tal senso , infatti , si è espressa la giurisprudenza . Si vedano , a |