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doc#1107556 succedutesi a partire dal 1992 e che si riporta in nota[6 ] . Questo , dunque , è il frastagliato panorama
doc#1107556 risulta che il limite di età pensionabile per i medici in convenzione con le A.S.L. è fissato a 70 anni di età : infatti
doc#1107556 con le A.S.L. è fissato a 70 anni di età : infatti è ancora in vigore la normativa che prevede tale limite ( il menzionato
doc#1107556 ( il menzionato d.p.r. 484/1996 ) non essendo mai entrato in vigore per i medici convenzionati il nuovo limite di età dei
doc#1107556 o transitoria : esso verrà meno quando ( e se ) entrerà in vigore una diversa normativa , segnatamente quella che
doc#1107556 a 65 anni ; finchè tale nuova e diversa normativa non entrerà in vigore , la disciplina generale del limite di età continua
doc#1107556 del limite di età continua ad essere quella attualmente in vigore dei 70 anni[7 ] . Ciò premesso , la normativa esposta
doc#1107556 . Questo è il problema affrontato dalla giurisprudenza , ed in particolare dai Tribunali di Terni e di Ferrara , i quali
doc#1107556 e non anche del diritto alla proroga biennale del rapporto in convenzione . Il Tribunale di Terni[8 ] a tal proposito
doc#1107556 darsi risposta negativa , ovvero ciò che è stato sospeso , in attesa di definizione non è l’ età pensionabile ( o di
doc#1107556 anni , ma solo ed esclusivamente il termine per l’ entrata in vigore a regime del limite di età per la cessazione del
doc#1107556 . 8 d.p.r. 270/2000 che congela esclusivamente l’ entrata in vigore del nuovo limite di età ) emanata dal Governo lo
doc#1107556 sarebbe incostituzionale poiché tratterebbe in maniera diversa due posizioni ( il medico convenzionato ed
doc#1107556 di Ferrara[10 ] che risolve il problema interpretativo in questione affermando che “ la norma transitoria di cui all’
doc#1107556 ; e , dunque , rinvia nel tempo esclusivamente l’ entrata in vigore del nuovo regime ( che abbassa da 70 a 65 anni l’ età
doc#1107556 da 70 a 65 anni l’ età pensionabile ) ; ne consegue che , in generale , attualmente continua ad operare il diverso
doc#1107556 a 70 anni ) previsto dal precedente d.p.r. 484/1996 e che , in particolare , attualmente l’ età di cessazione del
doc#1107556 con il S.S.N. deve continuare ad essere individuata in 70 anni , ai fini dell’ esercizio dell’ opzione biennale ex
doc#1107556 giurisprudenziali del problema interpretativo in esame , di diverso avviso è stato invece il Tribunale di
doc#1107556 Per cui , se è sospesa ( come certamente è sospesa ) la entrata in vigore del nuovo limite di età , allora è sospeso anche il
doc#1107556 al personale convenzionato dell’ art . 16 cit previsto in generale per i dipendenti dello stato e degli pubblici non
doc#1107556 prima , da legislazione di settore poi ed ora consacrato più in generale dalla cd . legge Biagi di riforma del mercato del
doc#1107556 fornito dalla ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in sede di reclamo : in quest’ ultima , infatti , si addiviene
doc#1107556 emessa dallo stesso Tribunale in sede di reclamo : in quest’ ultima , infatti , si addiviene alla medesima
doc#1107556 3 art. 15 nonies , ma perché la proroga è configurabile solo in relazione al limite di età ordinario , mentre quello
doc#1107556 , appaiono le argomentazioni degli altri Tribunali , ed in particolare quelle prima esaminate dei Giudici del lavoro
doc#1107556 come è stata applicata da tali Tribunali . Viene ben messo in evidenza ( in particolare dal Tribunale di Terni ) , infatti
doc#1107556 applicata da tali Tribunali . Viene ben messo in evidenza ( in particolare dal Tribunale di Terni ) , infatti , che in caso
doc#1107556 ( in particolare dal Tribunale di Terni ) , infatti , che in caso di dubbio nella interpretazione di una norma ( dubbio
doc#1107556 di una norma ( dubbio che certamente si pone in relazione all’ art . 8 comma 2 ter citato ) , il Giudice deve
doc#1107556 posti dall’ art . 12 delle disposizioni sulla legge in generale e quindi alla interpretazione letterale nonché a
doc#1107556 non ci si può limitare a constatare che un inciso della norma in questione prevede che “ l’ efficacia della disposizione di
doc#1107556 anche la previsione del diritto di proroga , si tratterebbe in maniera diversa il medico di base ( privandolo del diritto
doc#1107556 tale diritto ) , senza un ragionevole interesse contrario , in violazione dell’ art . 3 Cost..Pertanto , anche in una
doc#1107556 , in violazione dell’ art . 3 Cost..Pertanto , anche in una logica di interpretazione costituzionalmente
doc#1107556 norma di natura generale ovvero eccezionale e quindi , in quest’ ultimo caso , non applicabile analogicamente . Una
doc#1107556 non può pertanto essere applicato ai medici di base proprio in virtù di una specifica volontà legislativa : non si può
doc#1107556 , se si ritiene di risolvere il problema interpretativo in esame nel senso ( auspicato ) di ritenere sospesa solo una
doc#1107556 dell’ art . 16 ai medici di base è diretta , perché avviene in base ad una norma di legge ( la parte non sospesa del comma 3
doc#1107556 non sospesa del comma 3 appena menzionato ) , e non certo in base ad una interpretazione analogica o estensiva dell’
doc#1107556 quasi sempre menzionato nella giurisprudenza formatasi in materia di proroga biennale del rapporto convenzionale
doc#1107556 ed U.S.L. [ 6 ] 1 ) art. 16 dlgs . 503/1992 ai sensi del quale . “ è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
doc#1107556 Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio , per un periodo massimo di un biennio oltre i
doc#1107556 per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età , in applicazione dell’ art . 16 dlgs 30.12.1992 n. 503 ” ; art. 8 (
doc#1107556 che l’ art . 15 nonies , comma 3 , del dlgs 229/99 dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano
doc#1107556 medesimo , le parti convengono che il termine per l’ entrata in vigore a regime del limite di età per la cessazione del
doc#1107556 del dlgs n. 229/99 ; ( comma 2 ) : fino a quando non entrerà in vigore il limite di età stabilito dall’ art . 6 , comma 1 ,
doc#1107556 del 70°anno di età…e che fino a quando non entrerà in vigore il nuovo limite di età , continua ad applicarsi l’ art
doc#1107556 il Tribunale di Palmi con ordinanza del 09.02.2002 emessa in sede di reclamo . Conf . anche Tribunale di Fermo cit . [ 8 ]
doc#1107556 convenzionato con la A.S.L. è di tipo parasubordinato : in tal senso , infatti , si è espressa la giurisprudenza . Si