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doc#706717 diritto di procedere ad esecuzione forzata o la pignorabilità del bene . Ne consegue che le contestazioni contro ciascuno dei menzionati provvedimenti vanno sollevate nel termine perentorio di cinque giorni ,
doc#706717 , nei termini ivi indicati . Deve , infatti , escludersi che detto vizio produca la inesistenza giuridica del provvedimento in esame , con la conseguente possibilità di esperire un’ azione
doc#706717 , escludersi che detto vizio produca la inesistenza giuridica del provvedimento in esame , con la conseguente possibilità di esperire un’ azione di nullità dello stesso indipendentemente dal decorso del termine
doc#706717 ai limiti della disciplina delle doglianze di rito , occorre distinguere tra atti che precedono le udienze sulle istanza di assegnazione o vendita ex art. 530 ( nella espropriazione mobiliare )
doc#706717 ( nella espropriazione immobiliare ) c.p.c. , in relazione ai quali il provvedimento che autorizza la vendita funge da preclusione alla proposizione della opposizione agli atti esecutivi ; ed atti che
doc#706717 deve essere richiamato il principio dell’ art . 2929 c.c. , in base al quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’ assegnazione non ha effetto
doc#706717 2929 c.c. , in base al quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’ assegnazione non ha effetto nei confronti degli acquirenti o degli assegnatari ;
doc#706717 debitore , che in sede di osservazioni a norma dell’ art . 569 può sollecitare la fissazione di un termine al creditore per il completamento di tale documentazione con la conseguente
doc#706717 sollecitare la fissazione di un termine al creditore per il completamento di tale documentazione con la conseguente quiescenza della procedura sino alla produzione od integrazione della predetta documentazione . Cass .
doc#706717 2.3.3 . Vizi inficianti il contraddittorio . L’ opposizione ex art. 617 c.p.c. , con la quale si faccia valere la mancata comunicazione al debitore esecutato del decreto che fissa l’
doc#706717 contraddittorio . L’ opposizione ex art. 617 c.p.c. , con la quale si faccia valere la mancata comunicazione al debitore esecutato del decreto che fissa l’ audizione delle parti e contestualmente
doc#706717 stesso codice , disposizioni da osservarsi a pena di nullità , resta esperibile , attesa la natura del vizio , anche successivamente all’ emissione del decreto di aggiudicazione o di trasferimento
doc#706717 Nella fase processuale di autorizzazione alla vendita che si chiude con l’ ordinanza che dispone la vendita dei beni pignorati stabilendone le modalità , soltanto detta ordinanza ha natura di atto
doc#706717 vendita che si chiude con l’ ordinanza che dispone la vendita dei beni pignorati stabilendone le modalità , soltanto detta ordinanza ha natura di atto esecutivo , impugnabile con l’ opposizione
doc#706717 dell’ art . 617 c.p.c. , non anche i precedenti atti preliminari o preparatori , la cui mancanza od irregolarità rileva nella misura in cui influisce sul finale atto esecutivo ,
doc#706717 Pertanto , non può impugnarsi l’ ordinanza con cui il giudice dell’ esecuzione ha disposto la vendita dei beni mobili pignorati , ove venga denunciata la mancata comunicazione al debitore del
doc#706717 giudice dell’ esecuzione ha disposto la vendita dei beni mobili pignorati , ove venga denunciata la mancata comunicazione al debitore del decreto di fissazione dell’ udienza di cui all’ art .
doc#706717 del decreto di fissazione dell’ udienza di cui all’ art . 530 c.p.c. ( e la conseguente mancata comparizione del debitore medesimo a detta udienza ) , trattandosi di omissione che
doc#706718 riferirne all’ autorità giudiziaria : d ) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale . 2 .
doc#706718 giudiziaria : d ) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale . 2 . Il giudice ,
doc#706718 dal segreto professionale . 2 . Il giudice , se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata , provvede agli accertamenti
doc#706718 accertamenti necessari . Se risulta infondata , ordina che il testimone deponga . 3 . Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’ albo
doc#706718 medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’ esercizio della loro professione . Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la
doc#706718 le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’ identificazione della fonte della notizia , il
doc#706718 attraverso l’ identificazione della fonte della notizia , il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni . Giurisprudenza annotata Segreto professionale Il divieto di intercettazioni relative a
doc#706718 Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica , e per il solo fatto di possederla ,
doc#706718 chi riveste tale qualifica , e per il solo fatto di possederla , ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata , in quanto la " ratio " della regola
doc#706718 di possederla , ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata , in quanto la " ratio " della regola posta dall' art . 103 c.p.p. , va rinvenuta nella
doc#706718 un avvocato sottoposto ad indagine e due suoi assistiti , anch'essi indagati , in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione di utilizzabilità delle intercettazioni motivata , in
doc#706718 suoi assistiti , anch'essi indagati , in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione di utilizzabilità delle intercettazioni motivata , in sede di riesame , con il fatto
doc#706718 divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori , non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica , e per il solo fatto di possederla ,
doc#706718 chi riveste tale qualifica , e per il solo fatto di possederla , ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata , in quanto la " ratio " della regola
doc#706718 di possederla , ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata , in quanto la " ratio " della regola posta dall' art . 103 c.p.p. , va rinvenuta nella
doc#706718 l' indagato ed un avvocato , legati da uno stretto rapporto di amicizia , per la cui utilizzabilità la Corte ha ritenuto necessario che il giudice del merito dovesse valutare :
doc#706718 un avvocato , legati da uno stretto rapporto di amicizia , per la cui utilizzabilità la Corte ha ritenuto necessario che il giudice del merito dovesse valutare : a ) se
doc#706718 indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell' atto finale , la consulenza legale , pur traendo origine da un rapporto privatistico , normalmente caratterizzato dalla riservatezza
doc#706718 di lavoro di un giornalista , disposto al fine di acquisire elementi idonei ad individuare la fonte dalla quale il giornalista abbia tratto la notizia da lui pubblicata e la cui
doc#706718 fine di acquisire elementi idonei ad individuare la fonte dalla quale il giornalista abbia tratto la notizia da lui pubblicata e la cui rivelazione si assuma costituire illecito penale a carico
doc#706718 individuare la fonte dalla quale il giornalista abbia tratto la notizia da lui pubblicata e la cui rivelazione si assuma costituire illecito penale a carico della fonte medesima , quando la
doc#706718 la cui rivelazione si assuma costituire illecito penale a carico della fonte medesima , quando la motivazione del provvedimento non contenga un' adeguata illustrazione del rapporto intercorrente tra le cose sottratte
doc#706718 , quando la motivazione del provvedimento non contenga un' adeguata illustrazione del rapporto intercorrente tra le cose sottratte alla disponibilità del giornalista ed i reati per i quali si procede e
doc#706718 i quali si procede e non giustifichi , alla luce del principio di proporzionalità tra la compromissione dei diritti , di rilievo costituzionale , spettanti al destinatario della misura in questione
doc#706718 dei diritti , di rilievo costituzionale , spettanti al destinatario della misura in questione e le ritenute esigenze di giustizia , le ragioni della prevalenza attribuita a queste ultime . Cassazione
doc#706718 , spettanti al destinatario della misura in questione e le ritenute esigenze di giustizia , le ragioni della prevalenza attribuita a queste ultime . Cassazione penale sez . VI 15 aprile
doc#706718 2014 n. 31735 Con riferimento alla posizione del giornalista professionista , cui l' ordinamento assicura la garanzia del segreto professionale non quale privilegio personale , ma quale ineludibile presidio posto a
doc#706718 contenuto di una misura invasiva della libertà personale di cui egli sia fatto destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto d' indagine costituisca oggetto di un particolare e specifico
doc#706718 di sequestro che dell' ordine di esibizione , sì da porre in evidenza non solo la presenza del nesso di collegamento tra le notizie ed il tema d' indagine , ma
doc#706718 , sì da porre in evidenza non solo la presenza del nesso di collegamento tra le notizie ed il tema d' indagine , ma anche lo specifico oggetto dell' apprensione e
doc#706718 notizie ed il tema d' indagine , ma anche lo specifico oggetto dell' apprensione e la necessità delle informazioni desumibili dalla res ai fini dell' accertamento dei fatti . Cassazione penale
doc#706718 quale non sia difensore . Ne consegue che detto divieto sussiste ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti all' attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'