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doc#710279 ingenerare all' esterno il ragionevole affidamento circa l' esistenza della società . Cassazione civile sez . I 15 marzo
doc#710279 della sua validità ) non impedisce al giudice del merito l' accertamento aliunde , mediante ogni mezzo di prova
doc#710279 soci ) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l' esercizio in comune di una attività imprenditoriale ,
doc#710279 all' esercizio congiunto di un' attività economica , l' alea comune dei guadagni e delle perdite e l' affectio
doc#710279 economica , l' alea comune dei guadagni e delle perdite e l' affectio societatis , cioè il vincolo di collaborazione in
doc#710279 solidale dei soci , ai sensi dell' art . 2297 c.c. , l' esteriorizzazione del vincolo sociale , ossia l' idoneità
doc#710279 c.c. , l' esteriorizzazione del vincolo sociale , ossia l' idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad
doc#710279 ingenerare all' esterno il ragionevole affidamento circa l' esistenza della società . Tali accertamenti ,
doc#710279 non determina lo scioglimento del vincolo sociale , poiché l' esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito
doc#710279 occulta , quali fattispecie nelle quali viene prospettata l' esistenza di soggetti che nella veste di soci non apparenti
doc#710279 nella veste di soci non apparenti devono condividere con l' imprenditore fallito la responsabilità verso i creditori
doc#710279 illimitatamente responsabili . Legittimato a chiedere l' estensione del fallimento in tal caso è il solo curatore ,
doc#710279 assunta anche da una società di fatto , giacché l' art . 7 l. 8 novembre 1991 n. 362 , nel consentire che titolare
doc#710279 accompagnare il trasferimento dell' azienda , mentre l' omissione delle anzidette comunicazioni può comportare
doc#710279 delle anzidette comunicazioni può comportare soltanto l' applicazione di sanzioni amministrative o disciplinari ,
doc#710283 di terzi . Commento Giurisprudenza annotata Mezzadria L' art . 7 della l. 15 settembre 1964 n. 756 , nel disporre che la
doc#710285 , gravare su una parte determinata del fondo servente , l' impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non
doc#710285 . Tribunale Salerno sez . II 18 febbraio 2013 n. 474 Secondo l' art . 1068 c.c. il proprietario del fondo servente , se l'
doc#710285 l' art . 1068 c.c. il proprietario del fondo servente , se l' originario esercizio è divenuto più gravoso per il suo
doc#710285 del fondo dominante un luogo egualmente comodo per l' esercizio del suo diritto di servitù e questi non può
doc#710285 della duplice condizione prevista dalla legge per l' attuazione del diritto - sopravvenuta maggiore gravosità
doc#710285 servitù ed eguale comodità del luogo diverso offerto per l' esercizio di essa - se l' offerta di trasferire la servitù in
doc#710285 del luogo diverso offerto per l' esercizio di essa - se l' offerta di trasferire la servitù in altro luogo , pur non
doc#710285 del fondo dominante e si è , piuttosto , evitato , o rimosso , l' aggravio del fondo servente , o , quanto meno , lo si è ridotto
doc#710285 dell' originario fondo servente o di un terzo , determina l' estinzione della servitù preesistente e la contestuale
doc#710285 dei richiesti presupposti normativi determina l' insorgenza , in capo al proprietario del fondo servente ,
doc#710285 del luogo di esercizio della servitù ) , qualora l' offerta di altro luogo egualmente comodo rivolta al
doc#710285 venga da quest' ultimo ingiustamente rifiutata , l' accoglimento della domanda di trasferimento della
doc#710285 . Cassazione civile sez . II 19 aprile 2012 n. 6130 Possesso . L' azione per lo spostamento del luogo di esercizio della
doc#710285 passaggio , coessenziale al provvedimento in questione è l' ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi , se
doc#710285 stato dei luoghi , se la modifica di essi ha reso impossibile l' esercizio del possesso della servitù , non ostando a tale
doc#710285 c.p.c. , che concerne il convenuto , e a nulla rilevando che l' accertamento della sussistenza del diritto di servitù
doc#710286 di chi li ha partoriti , non potendosi riconoscere secondo l' ordinamento vigente né alcun rapporto di filiazione
doc#710286 genetici né una legittimazione di costoro per promuovere l' azione di disconoscimento della paternità . Non è
doc#710286 c.c. nella parte in cui limita la legittimazione a proporre l' azione di disconoscimento di paternità . Tribunale Roma
doc#710286 di stato civile . Tribunale Parma 17 ottobre 1998 Società L' art . 2395 c.c. - che , oltre all' azione di responsabilità
doc#710286 ad un inadempimento della società , nè , infine , che l' atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli
doc#710286 specie , la S.C. ha ritenuto ammissibile , pur affermandone l' infondatezza nel merito , l' azione di annullamento di una
doc#710286 , pur affermandone l' infondatezza nel merito , l' azione di annullamento di una delibera del consiglio d'
doc#710286 con emissione di nuove azioni , veniva fissato , per l' assegnazione delle azioni rimaste non optate , un prezzo
doc#710286 non optate , un prezzo diverso da quello stabilito per l' opzione ) . Cassazione civile sez . I 28 marzo 1996 n. 2850 Le
doc#710287 , della presunzione di paternità ; ritenuto che la legge ( l' Adoption Act del 1988 dello Stato del South Australia ed il
doc#710287 atto di nascita ogni menzione sull' ipotesi di adozione , l' eventuale carenza della decisione di uno degli organi
doc#710287 non vi è contrasto tra la normativa australiana " de qua " e l' ordine pubblico italiano , fondato sul " favor veritatis "
doc#710287 della responsabilità presuppone un legame diretto tra l' evento verificatosi e l' omissione di un comportamento
doc#710287 presuppone un legame diretto tra l' evento verificatosi e l' omissione di un comportamento giuridicamente imposto che
doc#710287 , se osservato scrupolosamente , non avrebbe determinato l' evento . Tuttavia , perché il comportamento omissivo
doc#710287 responsabilità ex art. 2043 c.c. , occorre provare che l' evento dannoso non si sarebbe evitato neppure adottando
doc#710287 di ordinaria diligenza , perché , nel caso contrario , l' omissione non sarebbe causa del danno . T.A.R. Napoli (
doc#710287 per la costruzione di alloggi popolari , abbia realizzato l' opera prima della scadenza del termine quinquennale di