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doc#766871 | specifico rapporto . Aggiudicando l’ appalto in parola " sic et simpliciter " ad un’ Ati in regime di coassicurazione e che così aveva qualificato la propria offerta , l’ ente |
doc#766871 | effetti limitativi propri della coassicurazione stessa , senza possibilità d' opporre alle imprese partecipanti all’ Ati l' efficacia meramente interna della ripartizione tra loro del rischio . Da siffatta ambigua formulazione |
doc#766871 | interna della ripartizione tra loro del rischio . Da siffatta ambigua formulazione dell' offerta dell' Ati discende , quindi , l' illegittimità dell' omissione ex art. 11 comma 3 d.lg . |
doc#771052 | , ove non dichiarata , non elide certo la responsabilità solidale delle imprese raggruppate in Ati , in quanto quest’ ultima s' inserisce naturaliter nel relativo rapporto e nel mandato e |
doc#771052 | tale obbligatorietà non era derogabile , nella misura in cui le imprese facenti parte dell' Ati , nel raggrupparsi , decisero altresì d' offrire il servizio nella forma della coassicurazione ex |
doc#771052 | dall' assicurato con tutti gli assicuratori - in sostanza , il contenuto dell' offerta dell' Ati - , sicché attraverso essa si costituiscono separati rapporti fra i vari assicuratori , ciascuno |
doc#771052 | specifico rapporto . Aggiudicando l’ appalto in parola " sic et simpliciter " ad un’ Ati in regime di coassicurazione e che così aveva qualificato la propria offerta , l’ ente |
doc#771052 | effetti limitativi propri della coassicurazione stessa , senza possibilità d' opporre alle imprese partecipanti all’ Ati l' efficacia meramente interna della ripartizione tra loro del rischio . Da siffatta ambigua formulazione |
doc#771052 | interna della ripartizione tra loro del rischio . Da siffatta ambigua formulazione dell' offerta dell' Ati discende , quindi , l' illegittimità dell' omissione ex art. 11 comma 3 d.lg . |
doc#777165 | , ove non dichiarata , non elide certo la responsabilità solidale delle imprese raggruppate in Ati , in quanto quest’ ultima s' inserisce naturaliter nel relativo rapporto e nel mandato e |
doc#777165 | tale obbligatorietà non era derogabile , nella misura in cui le imprese facenti parte dell' Ati , nel raggrupparsi , decisero altresì d' offrire il servizio nella forma della coassicurazione ex |
doc#777165 | dall' assicurato con tutti gli assicuratori - in sostanza , il contenuto dell' offerta dell' Ati - , sicché attraverso essa si costituiscono separati rapporti fra i vari assicuratori , ciascuno |
doc#777165 | specifico rapporto . Aggiudicando l’ appalto in parola " sic et simpliciter " ad un’ Ati in regime di coassicurazione e che così aveva qualificato la propria offerta , l’ ente |
doc#777165 | effetti limitativi propri della coassicurazione stessa , senza possibilità d' opporre alle imprese partecipanti all’ Ati l' efficacia meramente interna della ripartizione tra loro del rischio . Da siffatta ambigua formulazione |
doc#777165 | interna della ripartizione tra loro del rischio . Da siffatta ambigua formulazione dell' offerta dell' Ati discende , quindi , l' illegittimità dell' omissione ex art. 11 comma 3 d.lg . |
doc#779040 | , ove non dichiarata , non elide certo la responsabilità solidale delle imprese raggruppate in Ati , in quanto quest’ ultima s' inserisce naturaliter nel relativo rapporto e nel mandato e |
doc#779040 | tale obbligatorietà non era derogabile , nella misura in cui le imprese facenti parte dell' Ati , nel raggrupparsi , decisero altresì d' offrire il servizio nella forma della coassicurazione ex |
doc#779040 | dall' assicurato con tutti gli assicuratori - in sostanza , il contenuto dell' offerta dell' Ati - , sicché attraverso essa si costituiscono separati rapporti fra i vari assicuratori , ciascuno |
doc#779040 | specifico rapporto . Aggiudicando l’ appalto in parola " sic et simpliciter " ad un’ Ati in regime di coassicurazione e che così aveva qualificato la propria offerta , l’ ente |
doc#779040 | effetti limitativi propri della coassicurazione stessa , senza possibilità d' opporre alle imprese partecipanti all’ Ati l' efficacia meramente interna della ripartizione tra loro del rischio . Da siffatta ambigua formulazione |
doc#779040 | interna della ripartizione tra loro del rischio . Da siffatta ambigua formulazione dell' offerta dell' Ati discende , quindi , l' illegittimità dell' omissione ex art. 11 comma 3 d.lg . |
doc#779849 | , ove non dichiarata , non elide certo la responsabilità solidale delle imprese raggruppate in Ati , in quanto quest’ ultima s' inserisce naturaliter nel relativo rapporto e nel mandato e |
doc#779849 | tale obbligatorietà non era derogabile , nella misura in cui le imprese facenti parte dell' Ati , nel raggrupparsi , decisero altresì d' offrire il servizio nella forma della coassicurazione ex |
doc#779849 | dall' assicurato con tutti gli assicuratori - in sostanza , il contenuto dell' offerta dell' Ati - , sicché attraverso essa si costituiscono separati rapporti fra i vari assicuratori , ciascuno |
doc#779849 | specifico rapporto . Aggiudicando l’ appalto in parola " sic et simpliciter " ad un’ Ati in regime di coassicurazione e che così aveva qualificato la propria offerta , l’ ente |
doc#779849 | effetti limitativi propri della coassicurazione stessa , senza possibilità d' opporre alle imprese partecipanti all’ Ati l' efficacia meramente interna della ripartizione tra loro del rischio . Da siffatta ambigua formulazione |
doc#779849 | interna della ripartizione tra loro del rischio . Da siffatta ambigua formulazione dell' offerta dell' Ati discende , quindi , l' illegittimità dell' omissione ex art. 11 comma 3 d.lg . |
doc#933180 | imprese Delta e Kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati ( associazione temporanea imprese ) nella quale la società Kappa avrebbe assunto la qualità di |
doc#933180 | di potere sotto il profilo dell’ arbitrarietà della valutazione operata dalla stazione appaltante . L’ Ati Kappa , è stata ammessa a partecipare ( divenendo aggiudicataria del servizio ) nonostante avesse |
doc#933183 | imprese Delta e Kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati ( associazione temporanea imprese ) nella quale la società Kappa avrebbe assunto la qualità di |
doc#933187 | imprese Delta e Kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati ( associazione temporanea imprese ) nella quale la società Kappa avrebbe assunto la qualità di |
doc#934207 | euro , mentre l' ex dirigente della Tagliabue ( società entrata da far parte dell' Ati capeggiata dalla Maltauro ) ha patteggiato 2 anni ( con sospensione della pena ) e |
doc#934675 | controfirmata sui suoi lembi , pur essendo inserita nella stessa busta in cui erroneamente l’ Ati aggiudicataria aveva inserito la busta dei documenti amministrativi . 1.4 La parte controinteressata resiste anch’essa |
doc#941460 | Principessa Clotilde n.2 ; contro Costruzioni X. Srl in proprio e quale Mandataria in Costituenda Ati , Ati-Panzeri Spa in proprio e quale Mandante , Ati-Milani Giovanni & C Srl in |
doc#941460 | nei confronti di Impresa Costruzioni Y. Spa in proprio e in Qualità di Capogruppo Mandataria Ati , Ati-Cefla Soc.Coop . , Amministrazione per la Straordinaria e Temporanea Gestione dell' Impresa Costruzioni |
doc#941460 | di costituzione in giudizio di Costruzioni X. Srl in proprio e quale Mandataria in Costituenda Ati e di Ati-Panzeri Spa in proprio e quale Mandante e di Ati-Milani Giovanni & C |
doc#945528 | eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma , piazza San Bernardo n. 101 ; Ati - Brussi Costruzioni S.r.l. ( mandante ) , Società Cooperativa Braccianti Riminese , Beozzo Costruzioni |
doc#963583 | di altre valide offerte ) , stabilì di proseguire la negoziazione diretta con la sola Ati Gesenu ( deliberazione della giunta municipale n. 394 del 23 luglio 1997 e determinazione dirigenziale |
doc#966171 | le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella e-mail . 1 . L' Ati appellante ha partecipato alla gara indetta dalla Mostra d' Oltremare s.p.a. per l' appalto relativo |
doc#966171 | meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità . 4 . Contro tale sentenza l’ Ati Conacle ha proposto appello , denunciando : 5 . Si è costituita in giudizio l’ |
doc#966171 | Conacle ha proposto appello , denunciando : 5 . Si è costituita in giudizio l’ Ati controinteressata che ha chiesto il rigetto dell’ appello ed ha impugnato con ricorso incidentale la |
doc#966171 | , indicava a giustificazione della richiesta della IV classifica , e della conseguente esclusione dell’ Ati Conacle la circostanza che l’ appalto avrebbe avuto una durata di sei anni ( con |
doc#966171 | rigettato . 10 . Occorre ora esaminare l’ appello incidentale , con il quale la Ati controinteressata chiede che a questo Giudice di accertare e dichiarare che il contratto di appalto |
doc#966171 | interesse a proporre tale domanda di accertamento in quanto nei rapporti tra stazione appaltante e Ati aggiudicataria non risulta che vi siano contestazioni in ordine alla durata dell’ appalto . L’ |
doc#970293 | in data 8 giugno 2004 l’ amministrazione comunale ha proceduto alla consegna del cantiere all’ Ati medesima . In data 13 luglio 2004 , il Comune lombardo ha comunicato all’ ATI |
doc#973535 | ricorso come motivi di doglianza ; - che la gara veniva allora aggiudicata alla controinteressata Ati Biffi s.p.a. – X. s.r.l. , mentre la ricorrente veniva esclusa , pur avendo presentato |
doc#973535 | offerte da parte delle altre partecipanti alla gara : in merito alla domanda proveniente dalla Ati Y. s.r.l. – W. s.r.l. – G. A. , ci si duole che la stessa |
doc#973535 | direttore tecnico cessato dalla carica nel triennio precedente ; in merito alla offerta presentata dalla Ati K. s.n.c. – Z. s.r.l. , si censura invece la mancata allegazione di un documento |
doc#973535 | Minor pregnanza ha invece la censura in relazione alla carenza , nella documentazione presentata dalla Ati Y. s.r.l. – W. s.r.l. – G. A. , della dichiarazione relativa ad uno dei |
doc#973535 | art . 75 citato . Nel caso in specie , bene è stato che l’ Ati concorrente , non avendo avuto soggetti cessati dalla carica per questioni penalmente rilevanti , si |