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doc#987894 navigazione Con ricorso al Pretore di Milano Francesco Florindo Casarolli conveniva in giudizio l ' Ansaldo Industria S.p.A. chiedendo che venisse accertato e dichiarato che , a seguito dell ’ illegittimo
doc#987894 , che gli avevano procurato i danni lamentati . Instauratosi il contraddittorio , la società Ansaldo confermava quanto esposto dal ricorrente circa il suo ruolo di spicco nell' attività sindacale che
doc#987894 aveva manifestato stati qualificabili come disturbi nevrotici con somatizzazione da collegarsi ai comportamenti dell ' Ansaldo , condannava la Società al risarcimento per il danno biologico determinato nel lavoratore nella misura
doc#987894 nel lavoratore nella misura di lire 90.000.000 . Avverso tale decisione proponeva appello l ' Ansaldo , chiedendo la riforma della sentenza . Per la cassazione di tale sentenza ricorre il
doc#987894 tre mezzi di impugnazione , ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. . Resiste la Ansaldo Industria S.p.A. con controricorso . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce
doc#987894 dolori epigastrici , irritabilità et similia ) delle sofferenze psichiche indotte dal comportamento dell ' Ansaldo . Sotto il primo aspetto , il fatto indicato come effetto ( perdita di moglie
doc#987894 dal Casarolli non erano in alcun modo da porre in relazione con i comportamenti dell’ Ansaldo , tenuto conto dei tempi di insorgenza ; e , per altroverso , che le
doc#996277 . n. 3958 e Rep . n. 3957 del 28.3.2008 ; - controricorrenti - contro ANSALDO ENERGIA S.P.A. , PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO ; - intimati
doc#996277 s.p.a. e la Casti s.p.a. chiedevano inoltre di essere autorizzate a chiamare in causa l' Ansaldo Energia s.p.a. , ossia la società dalla quale avevano acquistato l' originaria azienda della Franca
doc#996277 dalle pretese delle società attrici . Disposta la chiamata in causa del terzo , la Ansaldo Energia si costituiva in giudizio mediante il deposito di una comparsa con la quale sollevava
doc#996277 alla decadenza per mancato uso del nome Franco Tosi da parte della FTCL e di Ansaldo . La Corte d' appello si è infatti limitata ad accertare il mancato trasferimento della
doc#996277 il quinto motivo le ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che FTCL e poi Ansaldo Gie avrebbero comunque perduto anche il diritto ai marchi Tosi , non avendone mai fatto
doc#996277 sia perchè non vi era stata alcuna valida cessione del nome Franco tosi Ingegneria da Ansaldo Energia a Casti . In sostanza la Italmobiliare aveva provveduto a tutelare propri diritti già
doc#996277 diritti che sarebbero stati " trasferiti a Casti e alle società del suo gruppo da Ansaldo o comunque pervenuti a Casti e alle società del suo gruppo in conseguenza dell' acquisto
doc#996277 privo di specificità il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento della garanzia cui l' Ansaldo sarebbe stata tenuta nei loro confronti . A tal fine riproduce nel ricorso il brano
doc#996277 , limitandosi il motivo ad affermare apoditticamente che da detti atti si ricavava che la Ansaldo Energia aveva inteso cedere a Casti spa il diritto alla denominazione ed al marchio Franco
doc#996277 primo grado . Resta da esaminare il secondo motivo del ricorso incidentale con cui la Ansaldo contesta la decisione della Corte d' appello che ha ritenuto che nessun trasferimento della denominazione
doc#996277 che ha ritenuto che nessun trasferimento della denominazione Franco Tosi Ingegneria vi sarebbe stata da Ansaldo Energia a Casti . L' infondatezza di tale motivi discende da quanto già in precedenza
doc#996277 denominazione ai suoi successivi cessionari e pertanto nulla poteva in tal senso essere pervenuto ad Ansaldo Energia . Entrambi i ricorsi vanno in conclusione respinti . I ricorrenti principali e quello
doc#1012594 ITM Relazioni " Privacy e misure di sicurezza " Dott.ssa Giulia Lugoboni Studio Pavia - Ansaldo - Milano " L' esperienza del GARR-CERT nella gestione della rete italiana " Dott .
doc#1029390 , con domicilio eletto presso l’ avvocato Marco Giustiniani , nello Studio Legale Pavia e Ansaldo in Roma , via Bocca di Leone , n. 78 ; nei confronti di Regione
doc#1032714 a domiciliazioni nell' ambito territoriale di Firenze e Prato . NIDEC ASI S.P.A. , già ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in
doc#1032714 cure dal Tribunale di Gorizia , dichiarava illegittimo il licenziamento disciplinare intimato il 7.9.09 da Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. a P.L. ( per avere egli giocato a tennis , sia pure
doc#1036911 . n. 3958 e Rep . n. 3957 del 28.3.2008 ; - controricorrenti - contro ANSALDO ENERGIA S.P.A. , PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO ; - intimati
doc#1036911 s.p.a. e la Casti s.p.a. chiedevano inoltre di essere autorizzate a chiamare in causa l' Ansaldo Energia s.p.a. , ossia la società dalla quale avevano acquistato l' originaria azienda della Franca
doc#1036911 dalle pretese delle società attrici . Disposta la chiamata in causa del terzo , la Ansaldo Energia si costituiva in giudizio mediante il deposito di una comparsa con la quale sollevava
doc#1036911 alla decadenza per mancato uso del nome Franco Tosi da parte della FTCL e di Ansaldo . La Corte d' appello si è infatti limitata ad accertare il mancato trasferimento della
doc#1036911 il quinto motivo le ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che FTCL e poi Ansaldo Gie avrebbero comunque perduto anche il diritto ai marchi Tosi , non avendone mai fatto
doc#1036911 sia perchè non vi era stata alcuna valida cessione del nome Franco tosi Ingegneria da Ansaldo Energia a Casti . In sostanza la Italmobiliare aveva provveduto a tutelare propri diritti già
doc#1036911 diritti che sarebbero stati " trasferiti a Casti e alle società del suo gruppo da Ansaldo o comunque pervenuti a Casti e alle società del suo gruppo in conseguenza dell' acquisto
doc#1036911 privo di specificità il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento della garanzia cui l' Ansaldo sarebbe stata tenuta nei loro confronti . A tal fine riproduce nel ricorso il brano
doc#1036911 , limitandosi il motivo ad affermare apoditticamente che da detti atti si ricavava che la Ansaldo Energia aveva inteso cedere a Casti spa il diritto alla denominazione ed al marchio Franco
doc#1036911 primo grado . Resta da esaminare il secondo motivo del ricorso incidentale con cui la Ansaldo contesta la decisione della Corte d' appello che ha ritenuto che nessun trasferimento della denominazione
doc#1036911 che ha ritenuto che nessun trasferimento della denominazione Franco Tosi Ingegneria vi sarebbe stata da Ansaldo Energia a Casti . L' infondatezza di tale motivi discende da quanto già in precedenza
doc#1036911 denominazione ai suoi successivi cessionari e pertanto nulla poteva in tal senso essere pervenuto ad Ansaldo Energia . Entrambi i ricorsi vanno in conclusione respinti . I ricorrenti principali e quello
doc#1037092 rappresenta e difende unitamente all' avvocato DEL FRANCO GIORGIO , giusta delega in atti ; ANSALDO ENERGIA S.P.A. C.F. ( OMISSIS ) , in persona del legale rappresentante pro tempore ,
doc#1037092 legali dalla data della domanda fino all' effettivo pagamento . Avverso questa sentenza la società Ansaldo Energia ricorre in cassazione sulla base di quattro censure . Le altre parti intimate resistono
doc#1037092 correlata alla vicenda lavorativa del M. Con la terza critica del ricorso principale la società Ansaldo Energia , assumendo vizio di motivazione , denuncia che la Corte milanese ha omesso d'
doc#1037092 In particolare per quanto attiene agli attuali controricorrenti , eredi di M.U. , la S.p.A. Ansaldo rimarca come il danno non patrimoniale morale non ricorre automaticamente e che , quindi ,
doc#1037092 a seguito della malattia e morte del loro congiunto , mettevano in mora la società Ansaldo Energia . La censura è infondata . Invero il ricorrente incidentale con la censura in
doc#1037555 ( ferrovieri , personale marittimo viaggiante , addetti alla costruzione di vagoni ferroviari – gruppo Ansaldo Breda – personale marittimo viaggiante ma dipendente dal ministero della Difesa , dipendenti da cantieri
doc#1038345 navigazione Con ricorso al Pretore di Milano Francesco Florindo Casarolli conveniva in giudizio l ' Ansaldo Industria S.p.A. chiedendo che venisse accertato e dichiarato che , a seguito dell ’ illegittimo
doc#1038345 , che gli avevano procurato i danni lamentati . Instauratosi il contraddittorio , la società Ansaldo confermava quanto esposto dal ricorrente circa il suo ruolo di spicco nell' attività sindacale che
doc#1038345 aveva manifestato stati qualificabili come disturbi nevrotici con somatizzazione da collegarsi ai comportamenti dell ' Ansaldo , condannava la Società al risarcimento per il danno biologico determinato nel lavoratore nella misura
doc#1038345 nel lavoratore nella misura di lire 90.000.000 . Avverso tale decisione proponeva appello l ' Ansaldo , chiedendo la riforma della sentenza . Per la cassazione di tale sentenza ricorre il
doc#1038345 tre mezzi di impugnazione , ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. . Resiste la Ansaldo Industria S.p.A. con controricorso . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce
doc#1038345 dolori epigastrici , irritabilità et similia ) delle sofferenze psichiche indotte dal comportamento dell ' Ansaldo . Sotto il primo aspetto , il fatto indicato come effetto ( perdita di moglie
doc#1038345 dal Casarolli non erano in alcun modo da porre in relazione con i comportamenti dell’ Ansaldo , tenuto conto dei tempi di insorgenza ; e , per altroverso , che le
doc#1039394 Racc . pag . I-4997 ) , e cause riunite da C‑279/96 a C-281/96 , Ansaldo Energia e a. ( Racc . pag . I-5025 ) , che la circostanza che
doc#1039394 era stata ancora correttamente attuata nell’ ordinamento nazionale . 17 Inoltre , nella citata sentenza Ansaldo Energia e a. , quanto agli interessi da applicare in occasione di siffatti rimborsi ,