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doc#734190 | ritardo consegna da parte del costruttore ? Allo stesso modo , secondo una recentissima pronuncia della Cassazione [ 2 ] , non opera l’ esimente della forza maggiore nel caso di |
doc#734190 | , secondo una recentissima pronuncia della Cassazione [ 2 ] , non opera l’ esimente della forza maggiore nel caso di ritardo nei lavori di costruzione e nelle lungaggini burocratiche , |
doc#734190 | nei lavori di costruzione e nelle lungaggini burocratiche , non integrando tali situazioni le caratteristiche della forza maggiore , come sopra delineate in base alla giurisprudenza sul tema ( causa sopravvenuta |
doc#734190 | secondo la giurisprudenza , il mancato rilascio del certificato di abitabilità non rileva ai fini della concessione delle agevolazioni prima casa , dato che la relativa normativa richiede , quale condizione |
doc#734190 | la relativa normativa richiede , quale condizione per fruire dei benefici fiscali , il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’ immobile , e non che l’ immobile acquistato |
doc#734191 | di Pistoia in una recente sentenza [ 1 ] . È ormai prassi del popolo della rete affidare a social network o piattaforme specializzate nella ricerca di luoghi di ritrovo o |
doc#734191 | di ritrovo o di alberghi , le proprie valutazioni sulla qualità del servizio ricevuto , della struttura , sulla disponibilità del personale , nonché sulla proporzione del prezzo rispetto alla soddisfazione |
doc#734191 | Si può , allora , parlare ancora di diritto di critica oppure siamo nel campo della diffamazione ? Il tribunale di Pistoia non ha dubbi in proposito : la liberà di |
doc#734191 | lodata . E dunque , come prende gli onòri , deve accettare anche gli òneri della nuova società telematica . Il bilanciamento del diritto a non veder denigrata la propria attività |
doc#734191 | , incassata sia in primo sia in secondo grado , per aver offeso la reputazione della titolare di una gastronomia , pubblicando sul profilo Facebook una guida satirica ai peggiori ristoranti |
doc#734191 | titolare di una gastronomia , pubblicando sul profilo Facebook una guida satirica ai peggiori ristoranti della città e dintorni . Nel mirino era finito un signore accusato di vendere pasta a |
doc#734192 | non contestato come non sussistente perché non provato ( da chi aveva il relativo onere della prova ) . Questo però non vieta al giudice di ritenere comunque non esistente la |
doc#734192 | un fatto accertato , bensì è un fatto che si assume per vero in forza della non contestazione , ma è comunque fatta salva la possibilità che le prove raccolte ed |
doc#734192 | . Il giudice è libero di verificarne la sussistenza anche sulla base di altri elementi della causa . La vicenda Una donna , alla morte di una sua parente intestataria di |
doc#734192 | intestataria di un conto corrente , sostenendo di essere sua erede , chiedeva la condanna della banca per aver consentito , alla propria cognata , semplice delegataria dell’ intestataria del conto |
doc#734192 | e , pertanto , non aveva interesse processuale ad agire . Così rigettava la domanda della donna . Tesi che è stata confermata anche dalla Cassazione . Avverso la sentenza n. |
doc#734192 | . Tesi che è stata confermata anche dalla Cassazione . Avverso la sentenza n. 259/2013 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 6 marzo 2013 ; non notificata Udito l’ |
doc#734192 | ingiusto nocumento dalla condotta dell’ istituto di credito che aveva consentito che C.F. , -cognata della defunta e mera delegata alla movimentazione delle rimesse sul conto corrente acceso presso la Banca- |
doc#734192 | movimentazione delle rimesse sul conto corrente acceso presso la Banca- prelevasse , dopo il decesso della de cl/us , la somma di lire 619 milioni ; concluse pertanto a che la |
doc#734192 | dar esecuzione alla convenzione di delega ed affermando di non aver avuto notizia del decesso della titolare del conto . 2 – La domanda fu respinta con sentenza n. 132/2004 sulla |
doc#734192 | base del rilievo che parte attrice non avrebbe provato la sua qualità di erede testamentaria della B. ; tale decisione fu appellata dalla P. che eccepì l’ ultrapetizione in cui sarebbe |
doc#734192 | eccezione riconvenzionale sollevata dalla Banca di Roma solo nella comparsa conclusionale e contestò l’ interpretazione della disposizioni di ultima volontà posta a base della decisione – secondo la quale la B. |
doc#734192 | nella comparsa conclusionale e contestò l’ interpretazione della disposizioni di ultima volontà posta a base della decisione – secondo la quale la B. avrebbe voluto beneficiare la cognata solo del lascito |
doc#734192 | decisione – secondo la quale la B. avrebbe voluto beneficiare la cognata solo del lascito della proprietà di un immobile .3 – La P. impugnò tale decisione ; il gravame fu |
doc#734192 | 2013 , con la quale – ritenuto che la valutazione del titolo posto a base della dedotta qualità di erede rientrasse nell’ ambito dei poteri ufficiosi del giudice e che dunque |
doc#734192 | lumeggiò potersi qualificare , più correttamente , come legato- riguardasse solo la casa di abitazione della defunta . 4 – Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso L. ed |
doc#734192 | tale decisione hanno proposto ricorso L. ed E.M. , nella qualità di uniche eredi legittime della P. -deceduta nel corso del giudizio di appello e la cui dipartita non aveva formato |
doc#734192 | facendo valere tre motivi ; si è costituita la spa Unicredit , contestando la ritualità della evocazione in giudizio di soggetto – la spa Unicredit Banca , al quale erano stati |
doc#734192 | trasferiti i rapporti controversi nell’ ambito di una complessa ristrutturazione aziendale- già cessato al momento della notifica della impugnazione . Osserva in diritto I – Esaminando innanzi tutto l’ eccezione pregiudiziale |
doc#734192 | rapporti controversi nell’ ambito di una complessa ristrutturazione aziendale- già cessato al momento della notifica della impugnazione . Osserva in diritto I – Esaminando innanzi tutto l’ eccezione pregiudiziale sollevata dalla |
doc#734192 | cod . civ . – come introdotto con d.lgs 6/2003 – che statuisce la continuazione della incorpo rante in tutti i rapporti , anche processuali , sorti in capo alla incorporata |
doc#734192 | riferito- e la società incorporante si è costituita in giudizio entro l’ anno dalla pubblicazione della sentenza , con effetto dunque sanante della invalidità riscontrata ( sul punto v. Cass . |
doc#734192 | costituita in giudizio entro l’ anno dalla pubblicazione della sentenza , con effetto dunque sanante della invalidità riscontrata ( sul punto v. Cass . Sez . II n. 15180/2011 ) . |
doc#734192 | diritto ” ex art. 360 n.3 cpc , con specifico riferimento alla disciplina dell’ onere della prova – art. 2697 cod . civ.- e del principio di non contestazione , qualora |
doc#734192 | secondo motivo le parti ricorrenti sostengono che l’ aver ritenuto legittimo il rilievo di ufficio della insussistenza della qualità di erede avrebbe fatto incorrere il giudice di primo grado – nonché |
doc#734192 | le parti ricorrenti sostengono che l’ aver ritenuto legittimo il rilievo di ufficio della insussistenza della qualità di erede avrebbe fatto incorrere il giudice di primo grado – nonché quello di |
doc#734192 | riproposta impugnativamente- anche nella violazione del principio del contraddittorio , atteso che il rilievo ufficioso della sussistenza del titolo di legittimazione era il prodotto di un’ attività ermeneutica del Tribunale rispetto |
doc#734192 | ’ convincimento del relatore che entrambi i motivi siano infondati IV.a – Invero l’ effetto della non contestazione – che non soffre deroghe per la ragione che il fatto oggetto di |
doc#734192 | merito , quale condizione dell’ azione- è quello di rendere inapplicabile il principio dell’ onere della prova nel senso che , di fronte alla non contestazione – o anche , alla |
doc#734192 | accertare la portata ed il rilievo del fatto non contestato , al fine dell’ accoglimento della domanda , sulla base di documenti o emergenze processuali già acquisite in atti : in |
doc#734192 | un fatto accertato , bensì è un fatto che si assume per vero in forza della non contestazione , salvo che le prove raccolte ne smentiscano l’ esistenza ” IV – |
doc#734192 | la vocazione testamentaria , si sarebbe trattato di un legato attinente ai soli beni immobili della defunta : tale valutazione , per quanto sopra detto , non deroga alla ritenuta non |
doc#734192 | la P. ma , partendo da tale dato , interpreta in modo dissonante la portata della delazione . V – Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano l’ omesso esame di |
doc#734192 | lamentano l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio , censurando la decisione della Corte territoriale di ritenere assorbita dalla carenza della qualità di erede ogni verifica della carenza |
doc#734192 | per il giudizio , censurando la decisione della Corte territoriale di ritenere assorbita dalla carenza della qualità di erede ogni verifica della carenza di diligenza della banca di consentire il ritiro |
doc#734192 | decisione della Corte territoriale di ritenere assorbita dalla carenza della qualità di erede ogni verifica della carenza di diligenza della banca di consentire il ritiro delle somme esistenti sul conto , |
doc#734192 | di ritenere assorbita dalla carenza della qualità di erede ogni verifica della carenza di diligenza della banca di consentire il ritiro delle somme esistenti sul conto , da parte della delegata |
doc#734192 | diligenza della banca di consentire il ritiro delle somme esistenti sul conto , da parte della delegata alla sola movimentazione , dopo che con la morte della delegante sarebbe cessato il |
doc#734192 | conto , da parte della delegata alla sola movimentazione , dopo che con la morte della delegante sarebbe cessato il rapporto di mandato . V.a – Il motivo è inammissibile : |
doc#734192 | giudice dell’ appello – inattaccabile quanto a consequenzialità argomentativa , laddove ritiene assorbito l’ esame della condotta della banca dalla negazione della qualità di erede- bensì a contestare la valutazione delle |