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doc#734186 | delle fattispecie limitative di tale responsabilità ( art. 2740 c.c. ) , la portata applicativa della norma deve essere interpretata in senso restrittivo e , quindi , limitata alle sole ipotesi |
doc#734186 | di contribuire in maniera rilevante al mantenimento dei nipoti – hanno individuato , quale condizione della separazione , la destinazione di un immobile e dei frutti di questo al mantenimento dei |
doc#734186 | di proprietà di ciascuno riguardante l' immobile , senza in alcun modo operare alcun trasferimento della proprietà immobiliare ) . Il team di ricerca è composto dai docenti Alessio Biondo del |
doc#734187 | Da una analisi basata sui dati ufficiali messi a disposizione dall’ Istat , Istituto superiore della Sanità e altre agenzie europee si è trovata una interessante e forte correlazione fra l’ |
doc#734187 | e altre agenzie europee si è trovata una interessante e forte correlazione fra l’ impatto della pandemia da Covid-19 e diversi fattori che caratterizzano in maniera diversa le regioni italiane quali |
doc#734187 | italiane quali inquinamento atmosferico da PM10 , temperatura invernale , mobilità , densità e anzianità della popolazione , densità di strutture ospedaliere e densità abitativa ” . Come si spiegano tali |
doc#734187 | gruppo interdisciplinare di docenti e ricercatori alloscopo di individuare i motivi per cui la diffusione della pandemia è stata più veloce e letale in alcune regioni dell’ Italia piuttosto che in |
doc#734188 | epidemico minore “ . Il vincolo teleologico è , infatti , un elemento circostanziale specializzante della fattispecie aggravata , ha carattere immanente ed è insensibile a situazioni estrinseche e successive del |
doc#734188 | udienza , come quella in esame , il relativo termine decorre dalla comunicazione a cura della Cancelleria ai sensi degli art. 137 e 170 c.p. Cassazione penale sez . V 18 |
doc#734188 | d' appropriazione indebita imputato all' amministratore di una società non preclude , dopo l' intervento della dichiarazione di fallimento della società , l' esercizio dell' azione penale nei confronti dello stesso |
doc#734188 | all' amministratore di una società non preclude , dopo l' intervento della dichiarazione di fallimento della società , l' esercizio dell' azione penale nei confronti dello stesso per il delitto di |
doc#734189 | vizio strutturale dell’ edificio ) . Il concetto è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione [ 2 ] . Questo tipo di azione viene riconosciuta non in presenza di |
doc#734189 | profondamente sugli elementi essenziali dell’ opera e che influiscono sulla durata , solidità e stabilità della costruzione , compromettendone la conservazione . La responsabilità del costruttore scatta anche se questo faccia |
doc#734189 | ” su altri . 1 ) Nel 2001 gli odierni ricorrenti hanno agito nei confronti della Cooperativa Edificatrice L’ Eguaglianza di Trenno a r.l. , chiedendo il risarcimento dei danni subiti |
doc#734189 | L’ Eguaglianza di Trenno a r.l. , chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della presenza di gravi difetti nelle pavimentazioni degli appartamenti che essi avevano acquistato dalla convenuta , |
doc#734189 | 31 ottobre 2007 , resistito da controricorso , quest’ ultimo illustrato da memoria . Motivi della decisione 2 ) Il ricorso espone due motivi che vertono sull’ applicazione dell’ art . |
doc#734189 | . 1669 cod . civ . e due di natura processuale , relativi alla tempestività della deduzione della qualità di venditore – costruttore della Cooperativa . Le questioni esposte circa questo |
doc#734189 | cod . civ . e due di natura processuale , relativi alla tempestività della deduzione della qualità di venditore – costruttore della Cooperativa . Le questioni esposte circa questo secondo aspetto |
doc#734189 | di natura processuale , relativi alla tempestività della deduzione della qualità di venditore – costruttore della Cooperativa . Le questioni esposte circa questo secondo aspetto ( pag . 4 della parte |
doc#734189 | costruttore della Cooperativa . Le questioni esposte circa questo secondo aspetto ( pag . 4 della parte motiva della sentenza ) non fondano tuttavia una ratio decidendi nel senso della inammissibilità |
doc#734189 | . Le questioni esposte circa questo secondo aspetto ( pag . 4 della parte motiva della sentenza ) non fondano tuttavia una ratio decidendi nel senso della inammissibilità della domanda , |
doc#734189 | 4 della parte motiva della sentenza ) non fondano tuttavia una ratio decidendi nel senso della inammissibilità della domanda , ma sono usate argomentativamente per dire che “ del resto ” |
doc#734189 | parte motiva della sentenza ) non fondano tuttavia una ratio decidendi nel senso della inammissibilità della domanda , ma sono usate argomentativamente per dire che “ del resto ” gli stessi |
doc#734189 | di appello ha aggiunto che nel giudizio di primo grado tardivamente i ricorrenti avrebbero parlato della gestione diretta da parte della Cooperativa e che solo in memoria di replica avrebbero indicato |
doc#734189 | nel giudizio di primo grado tardivamente i ricorrenti avrebbero parlato della gestione diretta da parte della Cooperativa e che solo in memoria di replica avrebbero indicato circostanze relative alla responsabilità del |
doc#734189 | allo scopo voluto . 3 ) Il primo motivo di ricorso censura fondatamente questa lettura della responsabilità del committente-venditore . Sotto la rubrica “ insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza |
doc#734189 | fondatamente questa lettura della responsabilità del committente-venditore . Sotto la rubrica “ insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza in punto applicazione dell’ art . 1669 c.c. ” , parte ricorrente |
doc#734189 | lettura della responsabilità del committente-venditore . Sotto la rubrica “ insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza in punto applicazione dell’ art . 1669 c.c. ” , parte ricorrente svolge una |
doc#734189 | che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell’ opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa , compromettendone la conservazione e configurano , quindi , una responsabilità extracontrattuale , sancita |
doc#734189 | di interesse generale , con la conseguenza che la relativa azione , nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto , è data non solo al committente e |
doc#734189 | , può ’ essere esercitata anche dall’ acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente , o tramite il proprio direttore dei lavori , indicazioni |
doc#734189 | è coerente con la teoria che ha ricondotto l’ art . 1669 c.c. nell’ alveo della responsabilità extracontrattuale , al fine di consentire ai danneggiati da gravi difetti ( rovina ) |
doc#734189 | alla limitazione di responsabilità che la sentenza impugnata ha qui sancito in favore dei coautori della lesione , quale è il committente venditore che abbia avuto una qualche ingerenza , sorveglianza |
doc#734189 | Esso comporta l’ assorbimento del terzo e quarto motivo di ricorso , relativi alla ritualità della introduzione in giudizio di allegazioni e documenti volti a dimostrare la configurabilità della responsabilità del |
doc#734189 | alla ritualità della introduzione in giudizio di allegazioni e documenti volti a dimostrare la configurabilità della responsabilità del venditore , giacché il tema dovrà essere completamente ripensato dalla Corte di appello |
doc#734189 | bis c.p.c. , applicabile ratione temporis ) la ricorrente propone una lettura ancor più radicale della responsabilità del venditore , che non tiene conto dei presupposti ( riferibilita dell’ opera al |
doc#734189 | accoglimento . La sentenza impugnata va quindi cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il riesame dell’ appello alla luce dei principi fissati |
doc#734189 | . Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano , che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio |
doc#734190 | casa ? Decadenza agevolazioni prima casa e applicazione di sanzioni in caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi : e se il mancato trasferimento è dipeso da causa di |
doc#734190 | la decadenza dalle agevolazioni prima casa e l’ applicazione delle sanzioni , qualora il trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’ acquisto non sia stato possibile per causa non imputabile all’ |
doc#734190 | in materia di agevolazioni prima casa . Agevolazioni prima casa e trasferimento residenza Il trasferimento della residenza presso il Comune in cui è situato l’ immobile , entro 18 mesi dall’ |
doc#734190 | delle agevolazioni fiscali prima casa , provvisoriamente accordate al momento del rogito . Il trasferimento della residenza rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco , ma si deve necessariamente tenere |
doc#734190 | ed imprevedibilità dell’ evento . Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’ agevolazione , solo qualora tale evento sia dovuto a |
doc#734190 | giurisprudenza , per causa di forza maggiore , quale causa di giustificazione del mancato trasferimento della residenza , si deve intendere « un evento non prevedibile , che sopraggiunge inaspettato e |
doc#734190 | [ 1 ] . Esempi di causa di forza maggiore che ha impedito il trasferimento della residenza sono : ritardi sopravvenuti degli uffici comunali nella pratica di trasferimento oppure la ristrutturazione |
doc#734190 | precedenti inquilini ? Secondo la Cassazione , in tema di benefici fiscali per l’ acquisto della “ prima casa ” , la circostanza che l’ acquirente non abbia potuto trasferire la |
doc#734190 | il mancato rilascio da parte del precedente inquilino in affitto , nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta , non costituisce causa di forza maggiore , dato che la legge subordina il |
doc#734190 | immobile e non necessariamente nell’ abitazione acquistata , sicché possono assumere rilevanza , al fine della configurabilità della forza maggiore , solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel |
doc#734190 | non necessariamente nell’ abitazione acquistata , sicché possono assumere rilevanza , al fine della configurabilità della forza maggiore , solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune . |
doc#734190 | al fine della configurabilità della forza maggiore , solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune . Forza maggiore per ritardo consegna da parte del costruttore ? Allo |