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doc#630578 di morosità relativa agli oneri accessori . Tribunale Cassino , 11/12/2019 , n.1350 Predeterminazione legale della gravità dell’ inadempimento In tema di locazione di immobili ad uso abitativo , con riferimento
doc#630578 con riferimento all’ inadempimento del conduttore al pagamento del canone , l’ art . 5 della legge n. 392 del 27.07.1978 , il quale stabilisce che il mancato pagamento del canone
doc#630578 legge n. 392 del 27.07.1978 , il quale stabilisce che il mancato pagamento del canone della locazione , decorsi venti giorni dalla scadenza prevista , costituisce motivo di risoluzione , ai
doc#630578 , ai sensi dell’ art . 1455 c.c. , fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell’ inadempimento e ciò anche quando si tratti di morosità relativa agli oneri accessori
doc#630578 dopo l’ introduzione del contraddittorio , qualora avvenga , non costituisce sanatoria , oltre che della morosità intimata , anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento , operando in
doc#630578 , qualora avvenga , non costituisce sanatoria , oltre che della morosità intimata , anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento , operando in questo caso il principio generale
doc#630578 , il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all’ introduzione della domanda di risoluzione contrattuale . La purgazione della mora infatti , successiva alla domanda di
doc#630578 adempiere la propria obbligazione successivamente all’ introduzione della domanda di risoluzione contrattuale . La purgazione della mora infatti , successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell’ intimazione di sfratto non è
doc#630578 sfratto non è ostativa , ai sensi del citato articolo 1453 c.c. , all’ accertamento della gravità del pregresso inadempimento di parte intimata nell’ ambito del giudizio ordinario che a tal
doc#630578 n.22312 Mancato pagamento del canone di locazione e risoluzione del contratto L’ art . 5 della L. 27 luglio 1978 n. 392 , il quale stabilisce che il mancato pagamento del
doc#630578 27 luglio 1978 n. 392 , il quale stabilisce che il mancato pagamento del canone della locazione , decorsi venti giorni dalla scadenza prevista , costituisce motivo di risoluzione , ai
doc#630578 , ai sensi dell’ art . 1455 c.c. , fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell’ inadempimento , che come tale non consente al giudice del merito di svolgere
doc#630578 dopo l’ introduzione del contraddittorio , qualora avvenga , non costituisce sanatoria , oltre che della morosità intimata , anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento , operando in
doc#630578 , qualora avvenga , non costituisce sanatoria , oltre che della morosità intimata , anche della vicenda giuridica relativa alla pretesa di inadempimento , operando in questo caso il principio generale
doc#630578 , il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all’ introduzione della domanda di risoluzione contrattuale . La purgazione della mora infatti , successiva alla domanda di
doc#630578 adempiere la propria obbligazione successivamente all’ introduzione della domanda di risoluzione contrattuale . La purgazione della mora infatti , successiva alla domanda di risoluzione contenuta nell’ intimazione di sfratto non è
doc#630578 sfratto non è ostativa , ai sensi del citato articolo 1453 c.c. , all’ accertamento della gravità del pregresso inadempimento di parte intimata nell’ ambito del giudizio ordinario che a tal
doc#630578 , dei canoni di locazione e degli altri importi scaduti , non esclude la valutazione della gravità dell’ inadempimento del conduttore dedotta con l’ intimazione di sfratto , in modo particolare
doc#630578 I canoni da locazione immobiliare , anche se non effettivamente percepiti , concorrono ai fini della determinazione del reddito imponibile , indipendentemente dalla causa della mancata riscossione , fatti salvi i
doc#630578 effettivamente percepiti , concorrono ai fini della determinazione del reddito imponibile , indipendentemente dalla causa della mancata riscossione , fatti salvi i correttivi espressamente previsti dall’ art . 26 t.u.i.r. per
doc#630578 del provento . Inoltre , secondo il principio inadimplenti non est adimplendum , la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede , con la
doc#630578 accertata in sede giurisdizionale . Evidente la ragione del legare la deroga all’ accertamento giurisdizionale della morosità ; ragione da cogliere nella necessità di evitare l’ allegazione fraudolenta da parte del
doc#630578 la mancata riscossione del canone ) non rispondente al vero . Evidente pure la ratio della deroga , individuata dal legislatore nella necessità di sollevare dall’ obbligo della contribuzione tributaria chi
doc#630578 pure la ratio della deroga , individuata dal legislatore nella necessità di sollevare dall’ obbligo della contribuzione tributaria chi con certezza , ed all’ esito di un vero e proprio accertamento
doc#630578 un vero e proprio accertamento giurisdizionale , non ha riscosso un reddito . In mancanza della capacità contributiva dovuta ad un canone/reddito non riscosso cozza contro il più elementare buon senso
doc#630578 di corrispondere l’ imposta . Ciò che non è dato comprendere invece è la ratio della limitazione della deroga , nel caso di mancata percezione dei redditi derivanti da contratti di
doc#630578 l’ imposta . Ciò che non è dato comprendere invece è la ratio della limitazione della deroga , nel caso di mancata percezione dei redditi derivanti da contratti di locazione di
doc#630578 Cost . , dal momento che viene chiamato a concorrere alle spese pubbliche in ragione della ( sua ) capacità contributiva chi per tabulas ( id est per fatto accertato in
doc#630578 principio secondo cui , in materia di locazione non abitativa , l’ art . 5 della Legge del 27.07.1978 n. 392 deve essere assunto come parametro di orientamento per valutare la
doc#630578 ovvero oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone , la valutazione della gravità e dell’ importanza dell’ inadempimento ex art. 1455 cc non è rimessa all’ apprezzamento
doc#630578 i seguenti del codice civile e non la normativa speciale di cui all’ articolo 55 della menzionata legge 392 del 1978 , pertanto a nulla rileva la circostanza dell’ avvenuto pagamento
doc#630578 locazioni ad uso diverso l’ offerta o il pagamento del canone non comportano la sanatoria della morosità , posto che ai sensi dell’ art . 1453 c.c. , dalla data della
doc#630578 della morosità , posto che ai sensi dell’ art . 1453 c.c. , dalla data della domanda il conduttore non può più adempiere . Cosa rischia chi non paga l’ affitto
doc#630579 le spese per riparazioni o ristrutturazioni non viene preso in considerazione se non ai fini della compensazione delle partite dei crediti e dei debiti : difatti , anche in caso di
doc#630579 giudice lo concede a semplice domanda . Viene così fissata un’ altra udienza nel corso della quale il magistrato verifica se l’ adempimento è avvenuto . In caso contrario , il
doc#630579 lo “ sgombero ” dell’ appartamento . La notifica deve avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata per lo sfratto . In questa prima fase , la procedura avviene in
doc#630579 , è possibile ricorrere alla forza pubblica . In tal caso , con l’ aiuto della polizia e di un fabbro , l’ ufficiale giudiziario apre con forza la porta di
doc#630580 categorie , come ad esempio i dirigenti che sono sempre esclusi dal campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e dei Fondi di solidarietà , oppure i lavoratori impegnati all’ estero
doc#630580 il reddito di ultima istanza . Quel che è certo è che non possono beneficiare della tradizionale cassa integrazione , visto che non hanno i 90 giorni di anzianità necessari per
doc#630582 modo versatile , anche per altre esigenze che potrebbero sorgere prossimamente . È il turno della Commissione Provinciale di Vicenza , con la recentissima decisione del 13 aprile 2012 [ 1
doc#630582 infatti che la notifica degli atti di riscossione può avvenire soltanto a cura degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati dal concessionario , dei messi comunali o degli agenti
doc#630582 riscossione o degli altri soggetti abilitati dal concessionario , dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale ; tutti soggetti che sono anche gli unici autorizzati , a partire dal
doc#630582 rispetto allo stesso vizio di nullità ) . Discorso diverso vale invece per la notifica della cartella di pagamento attraverso la PEC . Infatti , dal 2010 [ 4 ] ,
doc#630582 stato osservato che l’ articolo 26 D.P.R. 602/73 , norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento , nella sua attuale formulazione , presenta le seguenti connotazioni : “
doc#630582 nel proprio primo comma , che la cartella di pagamento deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti che a ciò sono abilitati dal concessionario od anche ,
doc#630582 , previa eventuale convenzione tra comune e concessionario , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale ( e non da altri soggetti , sicché tale elencazione dei soggetti muniti
doc#630582 non da altri soggetti , sicché tale elencazione dei soggetti muniti del potere di notifica della cartella deve ritenersi tassativa ) ; 2 ) dispone di seguito , nello stesso comma
doc#630582 . In ogni caso , ho chiesto al Comune di Salice Salentino , la prova della ricezione della relata di notifica dell’ atto a me inviato . Ad oggi nessuna risposta
doc#630582 ogni caso , ho chiesto al Comune di Salice Salentino , la prova della ricezione della relata di notifica dell’ atto a me inviato . Ad oggi nessuna risposta . è
doc#630582 riferimento ed è stata fatta dal comune di ragusa ( sicilia ) e io sono della campania e prima di oggi non avevo mai visto questa multa , per cui perchè