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doc#618805 | n. 132 . Da tale quadro normativo emergerebbe la non conformità ai principi sopra richiamati della norma che impone l’ attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno . Essa sarebbe |
doc#618805 | pronunce , ne ha ricondotto la tutela entro l’ ambito applicativo del diritto al rispetto della vita privata , sancito dall’ art . 8 della CEDU . In queste decisioni la |
doc#618805 | ambito applicativo del diritto al rispetto della vita privata , sancito dall’ art . 8 della CEDU . In queste decisioni la Corte europea – pronunciandosi su casi analoghi a quello |
doc#618805 | . 8 CEDU , in combinato disposto con l’ art . 14 , in ragione della disparità di trattamento fondata sul genere . 3.5 . – Le parti private deducono , |
doc#618805 | Rete per la Parità ha depositato atto di intervento in cui ha chiesto l’ accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova . In via preliminare |
doc#618805 | Associazione non rivesta la qualità di parte nel giudizio a quo . Quanto al merito della questione , l’ Associazione ha esposto e ribadito i medesimi argomenti svolti dalla difesa delle |
doc#618805 | ha esposto e ribadito i medesimi argomenti svolti dalla difesa delle parti private a sostegno della rilevanza e della fondatezza della questione . 5.− L’ ordinanza di rimessione è stata ritualmente |
doc#618805 | ribadito i medesimi argomenti svolti dalla difesa delle parti private a sostegno della rilevanza e della fondatezza della questione . 5.− L’ ordinanza di rimessione è stata ritualmente notificata al Presidente |
doc#618805 | medesimi argomenti svolti dalla difesa delle parti private a sostegno della rilevanza e della fondatezza della questione . 5.− L’ ordinanza di rimessione è stata ritualmente notificata al Presidente del Consiglio |
doc#618805 | 2 , 3 , 29 , secondo comma , e 117 , primo comma , della Costituzione – questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt . 237 , 262 |
doc#618805 | comma , e 117 , primo comma , della Costituzione – questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt . 237 , 262 e 299 del codice civile , 72 |
doc#618805 | dell’ ordinamento dello stato civile , a norma dell’ articolo 2 , comma 12 , della L. 15 maggio 1997 , n. 127 ) , nella parte in cui prevede « |
doc#618805 | , in riferimento all’ art . 16 , comma 1 , lettera g ) , della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna , alle raccomandazioni |
doc#618805 | lettera g ) , della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna , alle raccomandazioni del Consiglio d’ Europa 28 aprile 1995 , n. 1271 e |
doc#618805 | e 29 Cost . è fondata . 3.1 . – È denunciata l’ illegittimità costituzionale della norma − desumibile dagli artt . 237 , 262 e 299 cod . civ . |
doc#618805 | essa presupposta – che prevede l’ automatica attribuzione del solo cognome paterno . L’ esistenza della norma censurata e la sua perdurante immanenza nel sistema , desumibili dalle disposizioni che implicitamente |
doc#618805 | una volta , non vi è ragione di dubitare dell’ attuale vigenza e forza imperativa della norma , in base alla quale il cognome del padre si estende ipso iure al |
doc#618805 | in cui non consente ai genitori – i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita – di attribuire al figlio anche il cognome materno . 3.2 . – Così |
doc#618805 | attribuire al figlio anche il cognome materno . 3.2 . – Così ricostruito l’ oggetto della presente questione , va rilevato che già in precedenti occasioni questa Corte ha esaminato la |
doc#618805 | questione , va rilevato che già in precedenti occasioni questa Corte ha esaminato la disciplina della prevalenza del cognome paterno , al momento della sua attribuzione al figlio , ma ha |
doc#618805 | occasioni questa Corte ha esaminato la disciplina della prevalenza del cognome paterno , al momento della sua attribuzione al figlio , ma ha dichiarato inammissibili le relative questioni , ritenendole riservate |
doc#618805 | , è stato espressamente riconosciuto che « sarebbe possibile , e probabilmente consentaneo all’ evoluzione della coscienza sociale , sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei |
doc#618805 | sociale , sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso , più rispettoso dell’ autonomia dei coniugi |
doc#618805 | , in considerazione dell’ immutato quadro normativo , questa Corte ha espressamente rilevato l’ incompatibilità della norma in esame con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi . |
doc#618805 | questa Corte ha espressamente rilevato l’ incompatibilità della norma in esame con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi . Tale sistema di attribuzione del cognome , infatti |
doc#618805 | del cognome , infatti , è definito come il « retaggio di una concezione patriarcale della famiglia , la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico , e |
doc#618805 | ( Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione , a norma dell’ articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 , n. 219 ) , con cui il legislatore ha posto |
doc#618805 | 219 ) , con cui il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello status di figlio legittimo , figlio naturale e figlio adottato , riconoscendo l’ |
doc#618805 | ordinamento dello stato civile , a norma dell’ art . 2 , comma 12 , della L. 15 maggio 1997 , n. 127 ) – le modifiche non hanno attinto la |
doc#618805 | hanno attinto la disciplina dell’ attribuzione “ originaria ” del cognome , effettuata al momento della nascita . Va , d’ altro canto , rilevata un’ intensa attività preparatoria di interventi |
doc#618805 | per il figlio di essere identificato , sin dalla nascita , anche con il cognome della madre . 3.4 . – La Corte ritiene che siffatta preclusione pregiudichi il diritto all’ |
doc#618805 | profilo di illegittimità , va rilevato che la distonia di tale norma rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all’ identità personale , avente copertura costituzionale assoluta , ai sensi |
doc#618805 | 2 Cost . , risulta avvalorata nell’ attuale quadro ordinamentale . Il valore dell’ identità della persona , nella pienezza e complessità delle sue espressioni , e la consapevolezza della valenza |
doc#618805 | identità della persona , nella pienezza e complessità delle sue espressioni , e la consapevolezza della valenza , pubblicistica e privatistica , del diritto al nome , quale punto di emersione |
doc#618805 | familiare , portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale , che si proietta nella sua personalità sociale , ai sensi dell’ |
doc#618805 | da adozione . Tale originario cognome si qualifica , infatti , come autonomo segno distintivo della sua identità personale ( sentenza n. 297 del 1996 ) , nonché « tratto essenziale |
doc#618805 | sua identità personale ( sentenza n. 297 del 1996 ) , nonché « tratto essenziale della sua personalità » ( sentenza n. 268 del 2002 ; nello stesso senso , sentenza |
doc#618805 | accedere alla propria storia parentale , quale « elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona » ( sentenza n. 278 del 2013 ) . In questa stessa cornice si |
doc#618805 | n. 278 del 2013 ) . In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’ uomo , che ha ricondotto il diritto al nome nell’ |
doc#618805 | europea dei diritti dell’ uomo , che ha ricondotto il diritto al nome nell’ ambito della tutela offerta dall’ art . 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo |
doc#618805 | ha ricondotto il diritto al nome nell’ ambito della tutela offerta dall’ art . 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali ( CEDU ) |
doc#618805 | l’ impossibilità per i genitori di attribuire al figlio , alla nascita , il cognome della madre , anziché quello del padre , integra violazione dell’ art . 14 ( divieto |
doc#618805 | discriminazione ) , in combinato disposto con l’ art . 8 ( diritto al rispetto della vita privata e familiare ) della CEDU , e deriva da una lacuna del sistema |
doc#618805 | con l’ art . 8 ( diritto al rispetto della vita privata e familiare ) della CEDU , e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano , per superare la |
doc#618805 | autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre . La piena ed effettiva realizzazione del diritto all’ identità personale , che nel |
doc#618805 | risiede nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi , va rilevato che il criterio della prevalenza del cognome paterno , e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi , non |
doc#618805 | uguaglianza “ morale e giuridica ” dei coniugi , realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome , contraddice , ora come |
doc#618805 | in generale , di eventuali deroghe alla parità dei coniugi , ed in particolare , della norma sulla prevalenza del cognome paterno . Tale diversità di trattamento dei coniugi nell’ attribuzione |
doc#618805 | nell’ attribuzione del cognome ai figli , in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi , non è compatibile né con il principio di |
doc#618805 | , non è compatibile né con il principio di uguaglianza , né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica . 4 . – Con la presente decisione , |