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doc#949548 | notarili , che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e ' a conoscenza ; e ) « finanziatore » indica un soggetto |
doc#949548 | modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita ' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate ; m ) |
doc#949548 | credito ; n ) « valuta estera » indica una valuta diversa da quella in cui , al momento della conclusione del contratto , il consumatore percepisce il proprio reddito o |
doc#949548 | una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell' Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto . 2 . Nel |
doc#949548 | comunque denominati , a eccezione dei seguenti casi : a ) contratti di credito in cui il finanziatore : 1 ) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o |
doc#949548 | debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato ; d ) contratti di credito in cui il credito e ' concesso senza interessi o ulteriori oneri , a esclusione di quelli |
doc#949548 | finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale ; i ) contratti di credito in cui la durata non e ' determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro |
doc#949548 | i ) contratti di credito in cui la durata non e ' determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed e ' destinato ad essere utilizzato |
doc#949548 | ogni bisogno particolare che questi ha comunicato , su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui e ' esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito . |
doc#949548 | la denominazione e la sede dell' intermediario del credito ; b ) il registro in cui e ' iscritto , il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la |
doc#949548 | consumatore necessarie , sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate . 2 . Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l' intermediario del credito ; |
doc#949548 | contratti di credito , che include l' elencazione dei tipi di diritti e beni su cui puo ' vertere l' ipoteca . 9 . La Banca d' Italia detta disposizioni attuative |
doc#949548 | consulenza puo ' essere qualificato come indipendente solo se e ' reso dai consulenti di cui all' articolo 128-sexies , comma 2-bis . 3 . Nello svolgimento del servizio di consulenza |
doc#949548 | estera , il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui e ' denominato il contratto in una delle seguenti valute : a ) la valuta |
doc#949548 | ' denominato il contratto in una delle seguenti valute : a ) la valuta in cui e ' denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le |
doc#949548 | la valuta in cui e ' denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attivita ' con le quali dovra ' rimborsare il finanziamento , come |
doc#949548 | ; b ) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell' Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza |
doc#949548 | la conversione e ' pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e ' stata presentata la domanda di conversione . 4 . Se il valore dell' |
doc#949548 | cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui e ' denominato il finanziamento e l' euro al momento in cui e ' stato |
doc#949548 | la valuta in cui e ' denominato il finanziamento e l' euro al momento in cui e ' stato concluso il contratto di credito , il finanziatore ne informa il consumatore |
doc#949548 | dell' accordo , nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalita ' di cui al terzo comma dell' articolo 696 del codice di procedura civile , con una perizia |
doc#949548 | dei commi 3 e 4 . 6 . Nei casi , diversi da quelli di cui al comma 3 , in cui il finanziatore fa ricorso all' espropriazione immobiliare e , |
doc#949548 | 6 . Nei casi , diversi da quelli di cui al comma 3 , in cui il finanziatore fa ricorso all' espropriazione immobiliare e , a seguito dell' escussione della garanzia |
doc#949548 | finanziamenti sotto qualsiasi forma , e ' iscritto in una sezione speciale dell' elenco di cui al comma 2 . » ; b ) dopo il comma 3 , e ' |
doc#949548 | comma 3 , e ' inserito il seguente : « 3-bis . Il soggetto di cui al comma 2-bis puo ' svolgere esclusivamente l' attivita ' ivi indicata nonche ' attivita |
doc#949548 | « Il mediatore creditizio » sono inserite le seguenti : « ovvero il consulente di cui al comma 2-bis , » . 5 . All' articolo 128-septies , al comma 1 |
doc#949548 | comma 2 » sono inserite le seguenti : « , ovvero nella sezione speciale di cui all' articolo 128-sexies , comma 2-bis , » . 6 . All' articolo 128-octies , |
doc#949548 | n. 400 , le cause di incompatibilita ' con l' esercizio dell' attivita ' di cui all' articolo 128-sexies , comma 2-bis . » . 7 . All' articolo 128-duodecies , |
doc#949548 | dalle seguenti « e ) ed e-bis ) » . 10 . Il decreto di cui all' articolo 128-duodecies , comma 3-bis , del decreto legislativo 1° settembre 1993 , n. |
doc#949548 | gli ulteriori requisiti , condizioni e incompatibilita ' per lo svolgimento dell' attivita ' di cui all' articolo 120-terdecies , comma 2 , definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio |
doc#949548 | in attivita ' finanziaria aventi personalita ' giuridica , mediatori creditizi e dei consulenti di cui all' articolo 128-sexies , comma 2-bis , dei loro dipendenti e dei collaboratori ; 2 |
doc#949548 | vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo . La clausola di cui all' articolo 120-quinquiesdecies , comma 3 , del decreto legislativo 1° settembre 1993 , n. |
doc#949552 | un certificato , rilasciato dal datore di lavoro attuale , che attesti alcune situazioni tra cui la situazione penale relativa agli ultimi 5 anni , il mio datore di lavoro , |
doc#949554 | Ispezione del Lavoro . Dopo tale richiesta verranno effettuati delle ispezioni e nel caso in cui l' ispettore accerta un illecito amministrativo , parte la diffida . Il datore di lavoro |
doc#949555 | seiete stati voi stessi ... Certo che l' omologa conta , ma al punto in cui siete credo sia bene che tu ti rivolga al tuo avvocato . Gentile cliente , |
doc#949557 | , comma 8 , della legge 27 dicembre 2002 , n. 289 , nellaparte in cui , prevedendo che l' impugnativa avverso i provvedimenti didiniego della definizione delle liti pendenti vada |
doc#949557 | costituzionale dell' art . 16,comma 8 , della L. n. 289/2002 , nella parte in cui , prevedendo chel'impugnativa avverso i provvedimenti di diniego della definizione vadaproposta dinanzi all' organo giurisdizionale |
doc#949557 | nella fase di legittimita ' ; questione prospettata dal Procuratore Generale in riferimento ai parametridi cui agli artt . 3 , 24 , 111 e 113 della Costituzione . 2.1 . |
doc#949557 | - che l' impugnativa del provvedimento didiniego possa avere diversa ampiezza a seconda del giudice cui vengarivolta , come accadrebbe qualora si ritenesse che a questa Corte possanoessere prospettati , quali |
doc#949557 | di trattamento tra contribuenti , in quanto taluni,essendo pendente in primo grado la controversia di cui chiedono ladefinizione , potrebbero impugnare il provvedimento di diniego dinanzi allostesso giudice di primo grado |
doc#949557 | che di quel giudizio e'chiamato a conoscere nel merito , in relazione alla fase in cui lo stessopende . Ratio , quella individuata , del resto confermata dalla disposizionecontenuta nell' ultimo |
doc#949557 | individuata , del resto confermata dalla disposizionecontenuta nell' ultimo periodo del comma 8 , secondo cui , qualora ladefinizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnarela sentenza , |
doc#949557 | evidentiragioni di pregiudizialita ' , l' impugnativa dei provvedimenti di diniegodella definizione ; provvedimenti dalla cui stringata motivazione sembradoversi evincere che l' Ufficio di Velletri dell' Agenzia delle Entrate abbiaritenuto la |
doc#949557 | dalla questione relativa alla sottoponibilita ' all' imposta diregistro ed all' Invim della sentenza di cui si tratta e non vi e ' dubbio -in relazione a tale oggetto - che |
doc#949557 | sua qualificazione formale , l' atto in questione deveessere qualificato , per gli effetti di cui al citato art. 16 della L. n.289/2002 , come atto di imposizione . 4 . |
doc#949557 | - Definizionedella lite - Ammissibilita ' - Fondamento . Massima:In tema di condono fiscale di cui all' art . 16 della legge 27 dicembre 2002,n . 289 , la controversia avente |
doc#949557 | sua formaledefinizione , come atto di imposizione , ai sensi e per gli effetti di cui alcomma terzo , lett. a ) , del menzionato art. 16 . Massima tratta dal |
doc#949561 | relazione all' anno di imposta 2000.Ora gli arriva un qestionario dall' Agenzia dell' Entrate in cui le si chiedono in particolar modo i dati di un acquisto immobiliare effettuato nel 2000.Da |
doc#949561 | non giiustificato.Voevo un conforto di un esperto in tributario sul fatto che nel momento in cui in relazione ad una anno di imposta viene formalizzato condono , se ne neutralizzazno tutti |
doc#949563 | giudice ha sostenuto che l' obbligo in capo all' assicurazione nascerebbe solo nel momento in cui c' è prova che tali spese vengono saldate altrimenti ci potrebbe essere un illecito guadagno |