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doc#4902378 regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della legge ) , come modificato ed integrato dalla presente legge , è il seguente : «
doc#4902378 veda la nota al titolo della legge ) , come modificato ed integrato dalla presente legge , è il seguente : « Art . 10 Elenco degli operatoti forestali . 1
doc#4902378 . Nota all’ art . 5 : Il testo vigente dell’ art . 19 della legge regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della
doc#4902378 regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della legge ) , come modificato ed integrato dalla presente legge , è il seguente : «
doc#4902378 veda la nota al titolo della legge ) , come modificato ed integrato dalla presente legge , è il seguente : « Art . 19 Sala operativa unificata permanente . 1
doc#4902378 della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al comma 2 dell’ articolo 7 della legge 21 novembre 2000 , n. 353 ; c ) rilevare ed elaborare i dati relativi
doc#4902378 . Nota all’ art . 6 : Il testo vigente dell’ art . 20 della legge regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della
doc#4902378 regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della legge ) , come modificato ed integrato dalla presente legge , è il seguente : «
doc#4902378 veda la nota al titolo della legge ) , come modificato ed integrato dalla presente legge , è il seguente : « Art . 20 Piano regionale di previsione , prevenzione
doc#4902378 contro gli incendi boschivi . 1 . La Giunta regionale approva , in conformità alla legge 21 novembre 2000 , n. 353 , alle relative direttive nazionali e agli indirizzi del
doc#4902378 gli operatori anticendi boschivi come previsto dall’ art . 7 , comma 6 , della legge 21 novembre 2000 , n. 353 ; p ) i soggetti coinvolti a diverso titolo
doc#4902378 apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell’ art . 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000 , n. 353 , per i parchi naturali e le riserve naturali
doc#4902378 . Nota all’ art . 7 : Il testo vigente dell’ art . 33 della legge regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della
doc#4902378 regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della legge ) , come modificato dalla presente legge , è il seguente : « Art .
doc#4902378 ( si veda la nota al titolo della legge ) , come modificato dalla presente legge , è il seguente : « Art . 33 Finalità ed àmbito di applicazione .
doc#4902378 Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ) , della legge 14 febbraio 1994 , n. 124 , e delle direttive comunitarie concernenti le misure di
doc#4902378 . Nota all’ art . 8 : Il testo vigente dell’ art . 34 della legge regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della
doc#4902378 regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della legge ) , come integrato dalla presente legge , è il seguente : « Art .
doc#4902378 ( si veda la nota al titolo della legge ) , come integrato dalla presente legge , è il seguente : « Art . 34 Autorizzazione alla produzione e vendita .
doc#4902378 . Nota all’ art . 9 : Il testo vigente dell’ art . 48 della legge regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della
doc#4902378 regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ( si veda la nota al titolo della legge ) , come modificato ed integrato dalla presente legge , è il seguente : «
doc#4902378 veda la nota al titolo della legge ) , come modificato ed integrato dalla presente legge , è il seguente : « Art . 48 Sanzioni . 1 . Per le
doc#4902378 Art . 48 Sanzioni . 1 . Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento , le competenze amministrative in materia
doc#4902378 attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981 , n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale
doc#4902378 dalla legge 24 novembre 1981 , n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale 30 maggio 1983 , n. 15 e successive integrazioni e modificazioni . 2 .
doc#4902378 Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall’ art . 108 della legge regionale 2 marzo 1999 , n. 3 . 3 . Coloro che nei boschi tagliano
doc#4902378 comma 3 dell’ art . 24 si applicano le sanzioni previste dall’ articolo 10 della legge 21 novembre 2000 , n. 353 . 22 . Per le violazioni in materia di
doc#4902378 regolamento regionale 17 dicembre 2002 , n. 7 , recante “ Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001 , n. 28 ” , è pubblicato nel S.O. n. 2
doc#4902378 31 dicembre 2002 , n. 59 . Per il testo dell’ art . 9 della legge regionale 19 novembre 2001 , n. 28 , si veda l’ art . 3 della
doc#4902378 19 novembre 2001 , n. 28 , si veda l’ art . 3 della presente legge . Per il testo dell’ art . 10 della legge regionale 19 novembre 2001 ,
doc#4902378 art . 3 della presente legge . Per il testo dell’ art . 10 della legge regionale 19 novembre 2001 , n. 28 , si veda la nota all’ art .
doc#4902380 articolo 80 del decreto-legge 25 luglio 2008 , n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 , n. 133 , ferma restando la realizzazione del numero complessivo di
doc#4902380 del decreto-legge 30 settembre 2003 , n. 269 , convertito , con modificazioni , dalla legge 24 novembre 2003 , n. 326 , e successive modificazioni , a far data dal
doc#4902381 citato decreto-legge n. 269 del 2003 . ( 2 ) -- -- - Articolo normativa Legge Regionale Liguria 9/4/2009 n. 10 Articolo 9 Procedure amministrative ordinarie TITOLO I - COMPETENZE E
doc#4902381 contaminata e trasmette la relativa autocertificazione all’ ente territoriale competente , ai sensi della presente legge , entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma 1 . 5 . L’
doc#4902381 il responsabile dell’ inquinamento ne dà comunicazione all’ ente territoriale competente ai sensi della presente legge . 7 . Entro i successivi trenta giorni , il responsabile dell’ inquinamento trasmette il
doc#4902381 – Parte quarta - del d.lgs.152/2006 , all’ ente territoriale competente ai sensi della presente legge . 8 . L’ ente territoriale competente , di cui al comma 7 , convoca
doc#4902381 nei successivi trenta giorni , la conferenza di servizi di cui all’ articolo 14 della legge 7 agosto 1990 , n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
doc#4902382 , nella misura del 50 per cento del costo stimato dell’ intervento . Articolo normativa Legge Provinciale Trento 3/4/2009 n. 4 Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria
doc#4902382 accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l' anno 2009 Articolo 19 Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993 , n. 10 ( Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale )
doc#4902382 IV - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie e di istruzione Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993 , n. 10 ( Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale )
doc#4902382 provinciale ) 1 . La lettera a ) del comma 2 dell’ articolo 3 della legge sul servizio sanitario provinciale è sostituita dalla seguente : “ a ) le autorizzazioni inerenti
doc#4902382 dall’ articolo 55 ( Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare ) della legge provinciale 29 dicembre 2005 , n. 20 , con esclusione dell’ autorizzazione sanitaria preventiva dei
doc#4902382 del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 , n. 327 ( Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 , n. 283 , e successive modificazioni , in materia di disciplina
doc#4902382 bevande ) ; ” . 2 . Il comma 1 dell’ articolo 5 bis della legge sul servizio sanitario provinciale è sostituito dal seguente : “ 1 . I comuni rilasciano
doc#4902382 n. 327 del 1980 . ” 3 . Nel comma 4 dell’ articolo 8 della legge sul servizio sanitario provinciale le parole : “ agli accordi nazionali di lavoro per il
doc#4902382 soppresse . 4 . Nella lettera b ) del comma 1 dell’ articolo 45 della legge sul servizio sanitario provinciale le parole : “ con particolare riguardo alla applicazione degli accordi
doc#4902382 sono soppresse . 5 . Il primo periodo del comma 10 dell’ articolo 49 della legge sul servizio sanitario provinciale è sostituito dai seguenti : “ Per il personale amministrativo ,
doc#4902382 l’ accesso all’ impiego presso l’ Azienda provinciale per i servizi sanitari è regolato dalla legge provinciale 3 aprile 1997 , n. 7 ( Revisione dell’ ordinamento del personale della Provincia
doc#4902382 accesso all’ impiego presso l’ azienda del personale sanitario , nel rispetto delle norme di legge statali costituenti vincolo per l’ esercizio della competenza provinciale in materia . ” 6 .