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doc#600708 legittimità , solo sotto il profilo dell’ inadeguatezza logica del procedimento razionale posto alla base della decisione sul punto . La Corte di Appello di Palermo , con sentenza emessa il
doc#600708 , aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale , per aver cagionato la morte della minore ( OMISSIS ) , di anni 7 all’ epoca dei fatti ( accaduti il
doc#600708 cui posizione si e ’ proceduto separatamente ) . L’ urto provocava la violenta caduta della piccola ( OMISSIS ) , che decedeva in ospedale poche ore dopo a causa dei
doc#600708 ’ del ( OMISSIS ) nel cagionare l’ evento ed escludeva radicalmente il concorso colposo della vittima , attesa la minore eta ’ di quest’ ultima e la conseguente incapacita ’
doc#600708 vittima , attesa la minore eta ’ di quest’ ultima e la conseguente incapacita ’ della stessa circa la consapevole determinazione delle proprie azioni . Proprio sulla sussistenza del requisito della
doc#600708 della stessa circa la consapevole determinazione delle proprie azioni . Proprio sulla sussistenza del requisito della colpa , ricorre in Cassazione l’ imputato , censurando la sentenza impugnata per manifesta illogicita
doc#600708 Cassazione l’ imputato , censurando la sentenza impugnata per manifesta illogicita ’ e contraddittorieta ’ della motivazione in punto di attribuzione della colpa esclusiva del sinistro . Il ricorrente chiedeva che
doc#600708 sentenza impugnata per manifesta illogicita ’ e contraddittorieta ’ della motivazione in punto di attribuzione della colpa esclusiva del sinistro . Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato il concorso di colpa
doc#600708 colpa esclusiva del sinistro . Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato il concorso di colpa della minore nella causazione dell’ evento che le aveva procurato la morte . La Suprema Corte
doc#600708 ricorso per manifesta infondatezza delle doglianze prospettate e afferma sul punto che la corretta graduazione della colpa ( cosi ’ come attribuita dai giudici del merito ) , del pari alla
doc#600708 merito ) , del pari alla ricostruzione del fatto generatore del danno e alla valutazione della condotta sotto il profilo della colpa e del nesso causale , integra un ulteriore giudizio
doc#600708 alla ricostruzione del fatto generatore del danno e alla valutazione della condotta sotto il profilo della colpa e del nesso causale , integra un ulteriore giudizio di fatto censurabile in sede
doc#600708 cui si sostanzia ma solo per la inadeguatezza logica del procedimento razionale posto a base della conclusione sul punto ( sez . 4 , n. 12789 del 18 ottobre 2000 )
doc#600708 come l’ evidente instabilita ’ del mezzo – che si era discostato dal margine destro della corsia di percorrenza – causato dalla pericolosa e non consentita presenza di due trasportate e
doc#600708 causato dalla pericolosa e non consentita presenza di due trasportate e , in particolare , della minore posta in piedi sulla pedana davanti al guidatore , avesse determinato lo spostamento del
doc#600708 posizione del veicolo Honda dopo il sinistro , ritrovato sulla parte piu ’ a destra della carreggiata , anziche ’ ( come avrebbe dovuto essere ) nella parte centrale o sulla
doc#600708 le tracce sull’ asfalto , i residui dei materiali plastici , il luogo di ritrovamento della vittima . Corte di Cassazione , Sezione III , sentenza 30 dicembre 2016 , n.
doc#600708 cui i lavori abusivamente realizzati hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria , in alternativa , un ampliamento a 750 metri cubi .
doc#600708 lavori abusivamente realizzati hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria , in alternativa , un ampliamento a 750 metri cubi . Con sentenza
doc#600708 ) e ( OMISSIS ) – imputati dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 , articolo 44 , lettera c ) ( capo A
doc#600708 : per avere realizzato le opere edilizie di cui al capo a ) in assenza della autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo ai sensi del Decreto Ministeriale 25 marzo 1996
doc#600708 ciascuno , alla pena di anni uno e mesi due reclusione , concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed ordinando la rimessione in
doc#600708 pena di anni uno e mesi due reclusione , concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed ordinando la rimessione in pristino dello stato
doc#600708 uno e mesi due reclusione , concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi .
doc#600708 due reclusione , concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi . Con sentenza del
doc#600708 Con sentenza del 3.2.2016 , la Corte di Appello di Cagliari , in parziale riforma della sentenza del Tribunale , appellata dagli imputati , dichiarava non doversi procedere in ordine al
doc#600708 imputati fanno ricorso alla Corte di Cassazione facendo valere le risultanza di una recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di reati edilizi . … la Corte costituzionale , con sentenza
doc#600708 sottoposta a vincolo paesaggistico abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o , in alternativa , un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri
doc#600708 vincolo paesaggistico abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o , in alternativa , un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi ,
doc#600708 2 , 3 e 4 del capo A ) dell’ imputazione va ricondotta all’ interno della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 ,
doc#600708 23.3.2014 . Chiedono , pertanto , con riferimento a tali opere l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata . Al riguardo afferma la suprema Corte che : “ Nel caso in
doc#600708 53888 La Cassazione , in questa sentenza e nella successiva , traccia confini e caratteristiche della neo introdotta figura della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. L’ articolo
doc#600708 in questa sentenza e nella successiva , traccia confini e caratteristiche della neo introdotta figura della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. L’ articolo 469 c.p.p. , comma
doc#600708 ai sensi dell’ articolo 131 bis c.p. , previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa , se compare ” . 1.1 Questa Corte , con insegnamento costante ,
doc#600708 parti e la non opposizione delle stesse ; invero , il richiamo , nell’ incipit della disposizione , all’ articolo 129 c.p.p. , che , come noto , contempla piu ’
doc#600708 quella prevista nel comma precedente , prevedendo in aggiunta l’ ulteriore , eventuale , interlocuzione della parte offesa , ma non lasciando adito a dubbi circa la necessita ’ che l’
doc#600708 . L’ imputato ricorre personalmente in Cassazione lamentando in primo luogo la violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza , affermando che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata
doc#600708 mai contestato all’ imputato , nonché , in secondo luogo , contesta l’ erronea applicazione della legge penale con riferimento alla violazione dell’ articolo 131-bis c.p. , posto che la Corte
doc#600708 dei reperti rinvenuti nella disponibilità dell’ imputato , nonostante che il perito nominato dalla Procura della Repubblica nulla ha saputo dire circa l’ eventuale valore commerciale degli oggetti , ritenendoli di
doc#600708 per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale , nei suoi elementi essenziali , della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ ipotesi astratta prevista dalla legge , in modo
doc#600708 configuri un’ incertezza sull’ oggetto dell’ imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ; ne consegue che l’ indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto
doc#600708 diversita ’ o di inconciliabilita ’ sostanziale tale da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa , precisando che , riguardo all’ oggetto dell’ imputazione , alcuna incertezza sussiste perche
doc#600708 , il fatto da cui sono scaturiti gli addebiti ( consistente nell’ introduzione all’ interno della zona archeologica all’ evidente fine di svolgervi , anche attraverso l’ immutazione dei luoghi ,
doc#600708 ’ dell’ articolo 131-bis c.p. sul rilievo che il fatto non fosse sussumibile nello schema della particolare tenuita ’ , essendo addirittura connotato da una indubbia gravita ’ , desumibile dal
doc#600708 Euro 287.039,69 ) . La ricorrente si difende affermando la veste solo formale di amministratrice della società e dichiarando , a sostegno della propria tesi , che il vero dominus della
doc#600708 difende affermando la veste solo formale di amministratrice della società e dichiarando , a sostegno della propria tesi , che il vero dominus della società fosse il marito , da cui
doc#600708 della società e dichiarando , a sostegno della propria tesi , che il vero dominus della società fosse il marito , da cui , la stessa era in corso di separazione
doc#600708 corso di separazione . La ricorrente , utilizzava il giudizio di separazione come prova fondante della sua estraneità ai fatti a lei imputati . La Cassazione afferma sul punto che la
doc#600708 Cassazione afferma sul punto che la Corte d’ appello ha sottolineato la presentazione da parte della ricorrente della comunicazione dei dati Iva e dei modelli F24 , concernenti il pagamento delle
doc#600708 sul punto che la Corte d’ appello ha sottolineato la presentazione da parte della ricorrente della comunicazione dei dati Iva e dei modelli F24 , concernenti il pagamento delle ritenute previdenziali