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doc#600708 | legittimità , solo sotto il profilo dell’ inadeguatezza logica del procedimento razionale posto alla base della decisione sul punto . La Corte di Appello di Palermo , con sentenza emessa il |
doc#600708 | , aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale , per aver cagionato la morte della minore ( OMISSIS ) , di anni 7 all’ epoca dei fatti ( accaduti il |
doc#600708 | cui posizione si e ’ proceduto separatamente ) . L’ urto provocava la violenta caduta della piccola ( OMISSIS ) , che decedeva in ospedale poche ore dopo a causa dei |
doc#600708 | ’ del ( OMISSIS ) nel cagionare l’ evento ed escludeva radicalmente il concorso colposo della vittima , attesa la minore eta ’ di quest’ ultima e la conseguente incapacita ’ |
doc#600708 | vittima , attesa la minore eta ’ di quest’ ultima e la conseguente incapacita ’ della stessa circa la consapevole determinazione delle proprie azioni . Proprio sulla sussistenza del requisito della |
doc#600708 | della stessa circa la consapevole determinazione delle proprie azioni . Proprio sulla sussistenza del requisito della colpa , ricorre in Cassazione l’ imputato , censurando la sentenza impugnata per manifesta illogicita |
doc#600708 | Cassazione l’ imputato , censurando la sentenza impugnata per manifesta illogicita ’ e contraddittorieta ’ della motivazione in punto di attribuzione della colpa esclusiva del sinistro . Il ricorrente chiedeva che |
doc#600708 | sentenza impugnata per manifesta illogicita ’ e contraddittorieta ’ della motivazione in punto di attribuzione della colpa esclusiva del sinistro . Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato il concorso di colpa |
doc#600708 | colpa esclusiva del sinistro . Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato il concorso di colpa della minore nella causazione dell’ evento che le aveva procurato la morte . La Suprema Corte |
doc#600708 | ricorso per manifesta infondatezza delle doglianze prospettate e afferma sul punto che la corretta graduazione della colpa ( cosi ’ come attribuita dai giudici del merito ) , del pari alla |
doc#600708 | merito ) , del pari alla ricostruzione del fatto generatore del danno e alla valutazione della condotta sotto il profilo della colpa e del nesso causale , integra un ulteriore giudizio |
doc#600708 | alla ricostruzione del fatto generatore del danno e alla valutazione della condotta sotto il profilo della colpa e del nesso causale , integra un ulteriore giudizio di fatto censurabile in sede |
doc#600708 | cui si sostanzia ma solo per la inadeguatezza logica del procedimento razionale posto a base della conclusione sul punto ( sez . 4 , n. 12789 del 18 ottobre 2000 ) |
doc#600708 | come l’ evidente instabilita ’ del mezzo – che si era discostato dal margine destro della corsia di percorrenza – causato dalla pericolosa e non consentita presenza di due trasportate e |
doc#600708 | causato dalla pericolosa e non consentita presenza di due trasportate e , in particolare , della minore posta in piedi sulla pedana davanti al guidatore , avesse determinato lo spostamento del |
doc#600708 | posizione del veicolo Honda dopo il sinistro , ritrovato sulla parte piu ’ a destra della carreggiata , anziche ’ ( come avrebbe dovuto essere ) nella parte centrale o sulla |
doc#600708 | le tracce sull’ asfalto , i residui dei materiali plastici , il luogo di ritrovamento della vittima . Corte di Cassazione , Sezione III , sentenza 30 dicembre 2016 , n. |
doc#600708 | cui i lavori abusivamente realizzati hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria , in alternativa , un ampliamento a 750 metri cubi . |
doc#600708 | lavori abusivamente realizzati hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria , in alternativa , un ampliamento a 750 metri cubi . Con sentenza |
doc#600708 | ) e ( OMISSIS ) – imputati dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 , articolo 44 , lettera c ) ( capo A |
doc#600708 | : per avere realizzato le opere edilizie di cui al capo a ) in assenza della autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo ai sensi del Decreto Ministeriale 25 marzo 1996 |
doc#600708 | ciascuno , alla pena di anni uno e mesi due reclusione , concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed ordinando la rimessione in |
doc#600708 | pena di anni uno e mesi due reclusione , concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed ordinando la rimessione in pristino dello stato |
doc#600708 | uno e mesi due reclusione , concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi . |
doc#600708 | due reclusione , concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi . Con sentenza del |
doc#600708 | Con sentenza del 3.2.2016 , la Corte di Appello di Cagliari , in parziale riforma della sentenza del Tribunale , appellata dagli imputati , dichiarava non doversi procedere in ordine al |
doc#600708 | imputati fanno ricorso alla Corte di Cassazione facendo valere le risultanza di una recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di reati edilizi . … la Corte costituzionale , con sentenza |
doc#600708 | sottoposta a vincolo paesaggistico abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o , in alternativa , un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri |
doc#600708 | vincolo paesaggistico abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o , in alternativa , un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi , |
doc#600708 | 2 , 3 e 4 del capo A ) dell’ imputazione va ricondotta all’ interno della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 , |
doc#600708 | 23.3.2014 . Chiedono , pertanto , con riferimento a tali opere l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata . Al riguardo afferma la suprema Corte che : “ Nel caso in |
doc#600708 | 53888 La Cassazione , in questa sentenza e nella successiva , traccia confini e caratteristiche della neo introdotta figura della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. L’ articolo |
doc#600708 | in questa sentenza e nella successiva , traccia confini e caratteristiche della neo introdotta figura della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. L’ articolo 469 c.p.p. , comma |
doc#600708 | ai sensi dell’ articolo 131 bis c.p. , previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa , se compare ” . 1.1 Questa Corte , con insegnamento costante , |
doc#600708 | parti e la non opposizione delle stesse ; invero , il richiamo , nell’ incipit della disposizione , all’ articolo 129 c.p.p. , che , come noto , contempla piu ’ |
doc#600708 | quella prevista nel comma precedente , prevedendo in aggiunta l’ ulteriore , eventuale , interlocuzione della parte offesa , ma non lasciando adito a dubbi circa la necessita ’ che l’ |
doc#600708 | . L’ imputato ricorre personalmente in Cassazione lamentando in primo luogo la violazione del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza , affermando che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata |
doc#600708 | mai contestato all’ imputato , nonché , in secondo luogo , contesta l’ erronea applicazione della legge penale con riferimento alla violazione dell’ articolo 131-bis c.p. , posto che la Corte |
doc#600708 | dei reperti rinvenuti nella disponibilità dell’ imputato , nonostante che il perito nominato dalla Procura della Repubblica nulla ha saputo dire circa l’ eventuale valore commerciale degli oggetti , ritenendoli di |
doc#600708 | per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale , nei suoi elementi essenziali , della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ ipotesi astratta prevista dalla legge , in modo |
doc#600708 | configuri un’ incertezza sull’ oggetto dell’ imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ; ne consegue che l’ indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto |
doc#600708 | diversita ’ o di inconciliabilita ’ sostanziale tale da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa , precisando che , riguardo all’ oggetto dell’ imputazione , alcuna incertezza sussiste perche |
doc#600708 | , il fatto da cui sono scaturiti gli addebiti ( consistente nell’ introduzione all’ interno della zona archeologica all’ evidente fine di svolgervi , anche attraverso l’ immutazione dei luoghi , |
doc#600708 | ’ dell’ articolo 131-bis c.p. sul rilievo che il fatto non fosse sussumibile nello schema della particolare tenuita ’ , essendo addirittura connotato da una indubbia gravita ’ , desumibile dal |
doc#600708 | Euro 287.039,69 ) . La ricorrente si difende affermando la veste solo formale di amministratrice della società e dichiarando , a sostegno della propria tesi , che il vero dominus della |
doc#600708 | difende affermando la veste solo formale di amministratrice della società e dichiarando , a sostegno della propria tesi , che il vero dominus della società fosse il marito , da cui |
doc#600708 | della società e dichiarando , a sostegno della propria tesi , che il vero dominus della società fosse il marito , da cui , la stessa era in corso di separazione |
doc#600708 | corso di separazione . La ricorrente , utilizzava il giudizio di separazione come prova fondante della sua estraneità ai fatti a lei imputati . La Cassazione afferma sul punto che la |
doc#600708 | Cassazione afferma sul punto che la Corte d’ appello ha sottolineato la presentazione da parte della ricorrente della comunicazione dei dati Iva e dei modelli F24 , concernenti il pagamento delle |
doc#600708 | sul punto che la Corte d’ appello ha sottolineato la presentazione da parte della ricorrente della comunicazione dei dati Iva e dei modelli F24 , concernenti il pagamento delle ritenute previdenziali |