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doc#600704 | i principi sovranazionali , che la giurisprudenza interna non può ignorare ( v. le sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 14 ottobre 2007 , in base alle |
doc#600704 | e n. 349 del 14 ottobre 2007 , in base alle quali “ le norme della convenzione europea nell’ ordinamento italiano hanno valore di norme interposte ( fra le leggi e |
doc#600704 | quanto integrano il contenuto degli obblighi internazionali che , in applicazione dell’ art . 117 della Costituzione , si impongono all’ attività normativa dello Stato e delle Regioni , sempre che |
doc#600704 | , il principio affermato si ricollega agli effetti prodotti nell’ ordinamento interno dalla nota sentenza della Corte EDU del 21 aprile 2016 , c.d.”IVANOVA ” , chiamata a pronunciarsi , in |
doc#600704 | opposte , dopo essere stata chiamata ad accertare se poteva ritenersi violato l' articolo 8 della Convenzione Europea , che sancisce il diritto al rispetto del domicilio . La demolizione , |
doc#600704 | La Corte ha , dunque , condannato la Bulgaria per violazione dell’ art . 8 della Convenzione che riconosce e tutela il diritto alla inviolabilità del domicilio . La Corte , |
doc#600704 | ha anche stabilito che “ gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare un esame giudiziale della complessiva proporzionalità di misure così invasive , come la demolizione della propria abitazione , e |
doc#600704 | assicurare un esame giudiziale della complessiva proporzionalità di misure così invasive , come la demolizione della propria abitazione , e a riconsiderare l' ordine di demolizione della casa abitata dai ricorrenti |
doc#600704 | , come la demolizione della propria abitazione , e a riconsiderare l' ordine di demolizione della casa abitata dai ricorrenti alla luce delle condizioni personali degli stessi , che vi vivevano |
doc#600704 | , § 82 , 1982 , n.8130/78 ) ; c ) “ rappresentando la perdita della casa la forma più estrema di interferenza con il diritto al rispetto della casa stessa |
doc#600704 | la perdita della casa la forma più estrema di interferenza con il diritto al rispetto della casa stessa , inteso sia come diritto di proprietà che come diritto di abitazione , |
doc#600704 | appartenente o meno ad un gruppo vulnerabile - dovrebbe in linea di principio poter beneficiare della proporzionalità della misura determinata da un tribunale indipendente alla luce dei principi pertinenti in base |
doc#600704 | meno ad un gruppo vulnerabile - dovrebbe in linea di principio poter beneficiare della proporzionalità della misura determinata da un tribunale indipendente alla luce dei principi pertinenti in base all’ articolo |
doc#600704 | formulata in termini generali e assoluti e la semplice possibilità di ottenere un riesame giudiziario della decisione amministrativa che causa la perdita della casa non è quindi sufficiente ; la persona |
doc#600704 | la semplice possibilità di ottenere un riesame giudiziario della decisione amministrativa che causa la perdita della casa non è quindi sufficiente ; la persona interessata deve essere in grado di contestare |
doc#600704 | in grado di contestare tale decisione sulla base del fatto che è sproporzionata in considerazione della sua situazione personale ; naturalmente , se in tali procedimenti i giudici nazionali considerano tutti |
doc#600704 | di cui sopra ( in altre parole , se non vi è motivo di dubitare della procedura seguita in un caso specifico ) , il margine di apprezzamento permesso a quei |
doc#600704 | estratti ] , con ulteriori riferimenti ) ; ma dato che il diritto al rispetto della propria casa ai sensi dell' articolo 8 della Convenzione tocca questioni di importanza fondamentale per |
doc#600704 | ma dato che il diritto al rispetto della propria casa ai sensi dell' articolo 8 della Convenzione tocca questioni di importanza fondamentale per l' integrità fisica e morale dell' individuo , |
doc#600704 | in base a tale disposizione , nei casi in cui l' interferenza consista nella perdita della sola casa di una persona , è di un ordine diverso , con un significato |
doc#600704 | su misura , si sia tenuto conto degli interessi tutelati ai sensi dell' articolo 8 della Convenzione ” ( Vallianatos e altri c. Grecia [ GC ] , 2009 , n. |
doc#600704 | per gli interessati di contestare la demolizione delle loro case in riferimento all' articolo 8 della Convenzione comprometterebbe gravemente il sistema di controllo degli edifici ( v. paragrafo 37 sopra ) |
doc#600704 | di una norma assoluta può comportare rischi di abuso , incertezza o arbitrarietà nell' applicazione della legge , delle spese e dei ritardi ; tuttavia si può sicuramente prevedere che le |
doc#600704 | che hanno recentemente offerto prova di aver definito tali questioni alla luce dell' articolo 8 della Convenzione ( cfr . paragrafo 30 sopra ) , saranno in grado di affrontare tali |
doc#600704 | CONSIDERATO DI NECESSITÀ SE PRESENTA LIMITATE DIMENSIONI . - “ il tempo trascorso dalla realizzazione della costruzione abusiva alla demolizione dell' opera non rileva per la considerazione della violazione di norme |
doc#600704 | trascorso dalla realizzazione della costruzione abusiva alla demolizione dell' opera non rileva per la considerazione della violazione di norme interne e Cedu ” . Nel prosieguo della motivazione , tuttavia , |
doc#600704 | rileva per la considerazione della violazione di norme interne e Cedu ” . Nel prosieguo della motivazione , tuttavia , la Corte avverte ( ed è questa la parte che qui |
doc#600704 | specificazione ) nella memoria di replica ” ; - “ le questioni personali e familiari della ricorrente non sono rappresentate , quindi , a questa Corte , che pertanto non può |
doc#600704 | inammissibilità del ricorso, per mancanza di motivi specifici - autosufficienza ) l' incidenza sul caso della recente sentenza della Corte europea dei diritti dell' uomo del 21 aprile 2016 ( Ivanova |
doc#600704 | per mancanza di motivi specifici - autosufficienza ) l' incidenza sul caso della recente sentenza della Corte europea dei diritti dell' uomo del 21 aprile 2016 ( Ivanova e Cherkezov V/ |
doc#600704 | ) e la violazione o no , nella fattispecie concreta , dell' art . 8 della convenzione europea , sotto il profilo della proporzionalità , tra l' abuso - se di |
doc#600704 | nella fattispecie concreta , dell' art . 8 della convenzione europea , sotto il profilo della proporzionalità , tra l' abuso - se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità |
doc#600704 | - se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità - e gli interessi generali della comunità al rispetto delle norme ” . Tale essendo la novità più significativa della sentenza |
doc#600704 | generali della comunità al rispetto delle norme ” . Tale essendo la novità più significativa della sentenza , non vi è dubbio allora che la questione del bilanciamento dei diritti investa |
doc#600704 | il tema del parametro quantitativo medio preso in considerazione anche in passato da numerose decisioni della Suprema Corte finalizzate alla individuazione delle “ costruzioni di limitata entità volumetrica ” per l’ |
doc#600704 | lusso ” . In secondo luogo , non pare contestabile , nonostante il contrario avviso della Cassazione , che anche il tempo trascorso assuma rilevanza per la valutazione della proporzionalità della |
doc#600704 | contrario avviso della Cassazione , che anche il tempo trascorso assuma rilevanza per la valutazione della proporzionalità della sanzione demolitoria ( nel caso esaminato dalla Corte le opere sanzionate erano state |
doc#600704 | della Cassazione , che anche il tempo trascorso assuma rilevanza per la valutazione della proporzionalità della sanzione demolitoria ( nel caso esaminato dalla Corte le opere sanzionate erano state realizzate in |
doc#600704 | sensi dell' art . 8 CEDU , è , comunque , necessario che una valutazione della proporzionalità di tale misura ( che comporta la perdita dell' abitazione ) sia effettuata da |
doc#600704 | se un determinato provvedimento possa ritenersi giustificato anche in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura , al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell' abitazione ai sensi |
doc#600704 | tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti , se il provvedimento limitativo della libertà " reale " sia " proporzionato " rispetto allo scopo ( cfr . , |
doc#600704 | pervenirsi ad una valutazione positiva del richiesto requisito di “ proporzionalità ” se la esecuzione della sanzione interviene a distanza di anni dal commesso abuso o dalla decisione di condanna . |
doc#600704 | autorità procedente finisce per “ privare di ogni effetto utile l’ articolo 6 § 1 della Convenzione ” , per il quale " ogni persona ha diritto a che la sua |
doc#600704 | [ GC ] , § 68 ) . Il periodo di tempo rilevante ai fini della determinazione della " ragionevole durata " va , comunque , calcolato - secondo la Corte |
doc#600704 | ] , § 68 ) . Il periodo di tempo rilevante ai fini della determinazione della " ragionevole durata " va , comunque , calcolato - secondo la Corte EDU - |
doc#600704 | che una sentenza definitiva e vincolante ( ... ) potesse rimanere ineseguita ” a detrimento della persona interessata o anche di quella nella cui sfera soggettiva debbano riverberarsi i suoi effetti |
doc#600704 | posto a garanzia , oltre che del corretto svolgimento del processo , anche dell’ effettività della sua fase esecutiva . Qualora , infatti , non fosse data concreta attuazione alle sentenze |
doc#600704 | anche le garanzie predisposte per l’ equo svolgimento del processo . Inoltre , la ragionevolezza della durata dei procedimenti deve essere determinata alla luce delle circostanze del caso concreto e nell' |
doc#600704 | trattati in tempi rapidi , la durata complessiva del procedimento potrebbe comunque eccedere i limiti della ragionevolezza ( Dobbertin v. France , § 44 ) . Va ricordato , in proposito |
doc#600704 | , che i procedimenti giudiziari siano spediti , ma implica anche il più generale principio della corretta amministrazione della giustizia . Occorre dunque sempre effettuare un equo bilanciamento tra i vari |