CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
doc#600703 inserire nella nota integrativa al bilancio e nei verbali delle assemblee qualsiasi indicazione e motivazione della minore valutazione delle rimanenze finali , circostanza che legittimava l’ esclusione di tale valutazione dalle
doc#600703 La società contribuente decide , pertanto , di proporre ricorso per cassazione . I giudici della Suprema Corte di Cassazione rigettano il ricorso proposto dal contribuente . Preliminarmente , gli Ermellini
doc#600703 al fine di coprire la vendita sottocosto delle capsule da caffè . L’ asserita maggiorazione della vendita delle macchine da caffè appare , invece , non provata e non rientrante nei
doc#600703 limiti dei fatti non contestati . Il giudice di secondo grado ritiene la predetta condotta della contribuente contraria alla prassi commerciale di settore , secondo la quale , il prezzo di
doc#600703 il prezzo di vendita delle macchine da caffè è contenuto nell’ ottica di una fidelizzazione della clientela per gli acquisti successivi delle capsule da caffè . L’ aspetto di maggiore criticità
doc#600703 art. 110 , n. 6 ) , per non avere valutato che sussiste un obbligo della società contribuente ad effettuare , ai sensi del suddetto art. 110 , la comunicazione all’
doc#600703 di valutazione delle rimanenze di magazzino e che il predetto adempimento sopperiva all’ omessa indicazione della svalutazione delle merci nel bilancio redatto per il medesimo anno di imposta , in quanto
doc#600703 appare avere la possibilità di essere , sempre e comunque , a conoscenza dell’ operato della società , a prescindere dalla dedotta irregolarità nella redazione del bilancio . Gli Ermellini sostengono
doc#600703 finanziaria , secondo la quale , nell’ ipotesi di mancata indicazione nel bilancio di esercizio della intervenuta svalutazione del valore delle merci e nella nota integrativa , viene superata dalla successiva
doc#600703 di comunicazione . Ne consegue che “ non può ad essa attribuirsi una valenza sostitutiva della necessaria specifica indicazione , in sede di redazione del bilancio e della nota integrativa ,
doc#600703 una valenza sostitutiva della necessaria specifica indicazione , in sede di redazione del bilancio e della nota integrativa , dei criteri di valutazione secondo quanto previsto dall’ art . 2426 cod
doc#600703 2426 cod . civ . nonchè , eventualmente , dei diversi criteri seguiti in considerazione della ritenuta riduzione del valore delle merci in rimanenza . ” Sul punto , gli Ermellini
doc#600703 rimanenza . ” Sul punto , gli Ermellini rammentano che , secondo il costante orientamento della giurisprudenza , le risultanze del bilancio civilistico possono valere anche ai fini delle determinazioni fiscali
doc#600703 si dimostri che le stesse contrastano “ con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell' impresa stabiliti dal codice civile ” ( Cass . 23
doc#600703 quindi , quanto risultante dal bilancio , ove regolarmente tenuto , presupposto necessario ai fini della corretta considerazione di quanto in esso rappresentato . ” Alla luce delle predette considerazioni ,
doc#600703 ritenersi che la comunicazione , cui fa riferimento la ricorrente , abbia valore al fine della corretta individuazione dei criteri di valutazione delle merci , non essendo stata la stessa preceduta
doc#600703 D.P.R. n. 546 del 1992 , ex art. 19 , anche per contestare il merito della pretesa impositiva ( Cass . n. 1263 del 2014 ) . Questa giurisprudenza non dubita
doc#600703 Cass . n. 1263 del 2014 ) . Questa giurisprudenza non dubita che l’ impugnazione della cartella di pagamento , con cui l’ Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti
doc#600703 stesso contribuente , dia origine ad una controversia definibile in forma agevolata , ai sensi della L. n. 289 del 2002 , art. 16 , in quanto detta cartella , essendo
doc#600703 non essendo preceduta da avviso di accertamento , è impugnabile non solo per vizi propri della stessa , ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed
doc#600703 per vizi propri della stessa , ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha , quindi , natura di atto impositivo ( Cass . n.
doc#600703 tratta del primo atto con cui l’ Amministrazione ha esercitato la propria pretesa nei confronti della contribuente , e , dall' altro , quest’ ultima ha instaurato una controversia effettiva ,
doc#600703 , nell’ impugnare la cartella il proprio diritto alla emendabilità , in sede contenziosa , della dichiarazione ( Cass . n. 22672 del 2014 ) . ” Nello specifico , l’
doc#600703 introduttivo del giudizio , con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell' articolo 16 della legge 27 dicembre 2002 , n. 289 . A tale fine , si applicano le
doc#600703 sono sospese fino al 30 settembre 2012 . La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il
doc#600703 settembre 2012 . Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’ eventuale diniego della definizione ; e ) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di
doc#600703 del direttore dell' agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento , di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma . ” Alla luce
doc#600703 ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma . ” Alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , il Collegio sostiene che la motivazione dei provvedimenti di diniego opposti
doc#600703 è impugnabile non solo per vizi propri , ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva , trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene
doc#600703 accertamento , a mezzo del quale l’ Agenzia delle entrate , a seguito dell’ omissione della dichiarazione dei redditi comportante un maggior reddito diverso , accerta che la predetta contribuente è
doc#600703 con la sentenza n. 24823 del 2015 , evidenziando che , in merito alla contestazione della ritualità della notifica dell’ avviso , “ il contribuente ha regolarmente ritirato l’ atto ;
doc#600703 sentenza n. 24823 del 2015 , evidenziando che , in merito alla contestazione della ritualità della notifica dell’ avviso , “ il contribuente ha regolarmente ritirato l’ atto ; ha valutato
doc#600703 infine , ha escluso qualsivoglia violazione del divieto del bis in idem , in considerazione della diversità dei presupposti della pretesa fiscale e della differenza tra la fattispecie sanzionata sul piano
doc#600703 qualsivoglia violazione del divieto del bis in idem , in considerazione della diversità dei presupposti della pretesa fiscale e della differenza tra la fattispecie sanzionata sul piano tributario , consistente nell’
doc#600703 del bis in idem , in considerazione della diversità dei presupposti della pretesa fiscale e della differenza tra la fattispecie sanzionata sul piano tributario , consistente nell’ omessa dichiarazione dei redditi
doc#600703 ” Contro l’ anzidetta motivazione , il contribuente propone ricorso per cassazione . I giudici della Suprema Corte di Cassazione ritengono che il ricorso sia infondato . Gli Ermellini motivano la
doc#600703 ricorso sia infondato . Gli Ermellini motivano la propria decisione sulla scorta del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , sostenendo che differentemente dal diritto comunitario , il diritto nazionale ,
doc#600703 , sostenendo che differentemente dal diritto comunitario , il diritto nazionale , allo stato attuale della legislazione , non pone in capo all’ Amministrazione fiscale un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale
doc#600703 quali tale obbligo risulti specificamente sancito . L’ art . 51 , paragrafo 1 , della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea prevede che : “ I giudici beneficiano durante
doc#600703 nozione di “ attuazione del diritto dell’ Unione ” , contemplata dall' art . 51 della Carta , richiede l’ esistenza di un collegamento di una certa consistenza , che vada
doc#600703 nazionale rientri nell’ attuazione del diritto dell’ Unione , ai sensi dell’ art . 51 della Carta , è necessario verificare , se essa vanti lo scopo di attuare una disposizione
doc#600703 . La vicenda trae origine da un accertamento effettuato , in seguito ad una verifica della Guardia di Finanza , in quanto aveva rilevato il coinvolgimento di una società in un
doc#600703 aveva rilevato il coinvolgimento di una società in un meccanismo fraudolento con lo schema tipico della frode carosello . Il predetto schema viene messo in essere con acquisti intracomunitari compiuti con
doc#600703 ma la CTP ritiene che il ricorso sia infondato . La CTR respinge l’ appello della società contribuente , sostenendo che il verbale redatto dalla Guardia di finanza è attendibile e
doc#600703 esistenza di rapporti di conto corrente dell’ una e delle altre presso la medesima filiale della Cassa di risparmio , nonchè gli elementi desumibili dalle movimentazioni dei conti . Infine ,
doc#600703 accertamenti tributari , il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati , potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di
doc#600703 in quanto la prova per presunzioni o prova indiziaria non è una prova più debole della prova rappresentativa . Sul punto , gli Ermellini ricordano che anche la Corte di giustizia
doc#600703 il ragionamento presuntivo è giustificato , qualora non sia possibile raccogliere dati oggettivi a causa della condotta fraudolenta del soggetto ; quanto al secondo , constatando che la situazione del soggetto
doc#600704 più pressante di assicurare protezione ai diritti fondamentali ( fra cui il diritto al rispetto della vita privata e familiare e , dunque , alla inviolabilità del domicilio ) , in
doc#600704 un sistema , peraltro , in continuo movimento ed in crescente apertura verso le decisioni della Corte europea dei diritti dell’ uomo e i principi sovranazionali , che la giurisprudenza interna