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doc#1093495 pur non trovando un diretto riscontro nelle fonti positive . Continua ad essere correntemente adoperata dalla dottrina civilistica italiana e non solo , e non può negarsi che apra all’ indagine
doc#1093495 apra all’ indagine dell’ interprete suggestivi orizzonti.[21 ] Il fascino di questa ricerca deriva anche dalla seria difficoltà di ricondurre tale nozione ad un significato univoco : vi convergono prospettive ideologiche
doc#1093495 elementi e le circostanze dell’ accordo potrebbero consistere nell’ assetto economico-normativo , così come risultante dalla convenzione , rapportata ad un ideale modello di equilibrio giusto . Le stesse componenti potrebbero
doc#1093495 , rapportata ad un ideale modello di equilibrio giusto . Le stesse componenti potrebbero desumersi dalla relazione causale che sussisteva tra le condizioni soggettive e oggettive delle parti e le condotte
doc#1093497 di Cassazione https://www.diritto.it/limiti-dei-controlli-difensivi-sul-lavoratore-alla-luce-delle-ultime-pronunce-della-corte-di-cassazione/ Tue , 08 Jan 2013 00:00:00 +0000 http://maggioli.wp.diritto.mainf.it/limiti-dei-controlli-difensivi-sul-lavoratore-alla-luce-delle-ultime-pronunce-della-corte-di-cassazione/ Una delicata questione affrontata dalla Suprema Corte anche recentemente riguarda l’ ammissibilità del controllo del datore di lavoro nei confronti
doc#1093497 apparecchiature aventi finalità di controllo a distanza dell’ attività lavorativa … Una delicata questione affrontata dalla Suprema Corte anche recentemente riguarda l’ ammissibilità del controllo del datore di lavoro nei confronti
doc#1093497 di impianti ed apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro , subordinandola ad un accordo con le R.S.A. o a specifiche disposizioni
doc#1093497 forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore . Tale esigenza…non consente di espungere dalla fattispecie astratta i casi dei c.d. controlli difensivi ossia di quei controlli diretti ad accertare
doc#1093497 . n. 4375 del 23.2.2010 ) . Tale nuovo orientamento è stato da ultimo confermato dalla Corte con la recente pronuncia n. 16622 del 1^ ottobre 2012 ( “ In tema
doc#1093497 l’ installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro , ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
doc#1093497 dal datore di lavoro sulle strutture informatiche aziendali , qualora l’ attività di controllo prescinda dalla sorveglianza sull’ esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti e sia , invece , unicamente diretta
doc#1093497 eventuali comportamenti illeciti dagli stessi posti in essere . Tale principio è stato recentemente affermato dalla Corte di Cassazione in un caso di “ controllo difensivo ” del datore di lavoro
doc#1093497 , Sez . lavoro , sentenza 23.2.2012 , n. 2722 ) . Nel caso affrontato dalla Suprema Corte , il datore aveva compiuto il suo accertamento ex post , ovvero dopo
doc#1093497 lavoro aveva posto in essere un’ attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull’ esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti ed era , invece
doc#1093497 tutelare il proprio patrimonio , costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalla propria immagine esterna , così come accreditata presso il pubblico . Tale situazione è stata
doc#1093498 di congruità , rimesso alla discrezionalità del giudice , che non può essere condizionato negativamente dalla volontà della p.o. – secondo la logica dell’ offrire “ al nemico che fugge ponti
doc#1093498 aderente al dato letterale ) , c’ è un’ altra seconda soluzione , maggiormente rispettosa dalla littera legis che potrebbe essere concretamente adottata e seguita . Si tratterebbe di intendere l’
doc#1093498 di rigetto ricorso per Cassazione , mancando un espressa previsione in tal senso , diversamente dalla messa alla prova ex art. 168-bis c.p. , che sarebbe giudicato e dichiarato inammissibile ;
doc#1093498 . 609 bis c.p. , perché anche se la sua condizione di procedibilità è costituita dalla querela , essa – una volta proposta – è irrevocabile e , quindi , non
doc#1093498 soluzione sicura ed univoca . Tuttavia , essa potrebbe essere trovata richiamando l’ orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ammissione all’ oblazione ex art. 162 o 162 bis
doc#1093498 richiesti congiuntamente e che devono entrambi ricorrere , per l’ applicazione ( come risulta chiaramente dalla formulazione della norma , che parla di integrale riparazione del danno e di eliminazione delle
doc#1093498 di estinzione del reato quando non sia possibile eliminare la modificazione naturalistica apportata in peius dalla commissione del fatto di reato , oppure non vi sia una lesione dell’ interesse protetto
doc#1093498 commissione del fatto di reato , oppure non vi sia una lesione dell’ interesse protetto dalla norma oggettivamente percepibile – ad esempio nei reati istantanei , di pura condotta o formali
doc#1093498 di non punibilità ( pertanto anche se l’ offerta viene fatta e non viene accettata dalla p.o. , anche con le forme di cui all’ art . 1208 c.c. , il
doc#1093498 analizzato l’ art . 162 ter c.p. , occorre adesso proseguire esaminando le modifiche apportate dalla riforma Orlando al codice penale e di procedura , in relazione alla capacità dell’ imputato
doc#1093498 cosciente dell’ imputato al procedimento penale , occorre adesso passare ad esaminare le modifiche apportate dalla riforma all’ elezione di domicilio dell’ imputato presso il difensore d’ ufficio , che incidono
doc#1093498 . 161 comma IV c.p.p. ( sul presupposto che tale disposizione non è stata modificata dalla riforma ) . Infatti , è evidente che l’ art . 161 comma IV° c.p.p.
doc#1093498 monocratico dinanzi al Tribunale , anche se il suo impatto è limitato ( grandemente ) dalla applicabilità ai soli reati procedibili a querela soggetta a remissione , laddove – magari –
doc#1093501 segue . “ Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’ offesa
doc#1093501 è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato , volontariamente o colposamente , dalla persona contro cui è diretto il fatto “ . Il secondo comma cui si fa
doc#1093503 formato pdf . È assolutamente indispensabile che il file sia pdf nativo , ossia ottenuto dalla diretta conversione di un file di testo . L’ atto , dunque , non potrà
doc#1093503 merito all’ inserimento nella busta telematica di un atto non rispondente ai requisiti espressamente richiesti dalla legge si è pronunciata già la giurisprudenza , ma con opinioni discordanti . I Giudici
doc#1093503 anziché inammissibile , nullo . Ciò in quanto non è stata rispettata la forma sancita dalla legge , e per via di ciò non è stato permesso all’ atto stesso di
doc#1093504 direttore tecnico potrebbe essere stato conferito con scrittura privata non registrata , come ben rilevato dalla sentenza impu-gnata le cui conclusioni sul punto risultano del tutto condivisibili . Il mezzo in
doc#1093504 ha proposto ricorso al T.A.R. Palermo , sostenendo che l’ aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione , per non aver dichiarato l’ esistenza – comprovata dalle visure camerali – di
doc#1093504 aver dichiarato l’ esistenza – comprovata dalle visure camerali – di un direttore tecnico cessato dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando e per non avere reso riguardo a
doc#1093504 proposto ricorso incidentale , rilevando che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa a sua volta dalla gara per non aver corredato l’ offerta economica con la copia del documento di identità
doc#1093504 riguarda invece il ricorso principale il Tribunale ha ritenuto non concludente la documentazione probatoria prodotta dalla controinteressata al fine di smentire le risultanze dei dati camerali . La sentenza è stata
doc#1093504 . La sentenza è stata impugnata con l’ atto di appello principale oggi all’ esame dalla soccombente la quale ne ha chiesto la riforma previa sospensione dell’ esecutività , insistendo per
doc#1093504 aveva dichiarato l’ inesistenza di pregiudizi penali a carico dell’ ing . S.C. , cessato dalla carica di direttore tecnico nel triennio di riferimento . Con l’ unico articolato motivo di
doc#1093504 errore materiale , cui l’ impresa stessa ha successivamente rimediato annotando la cessazione del nominato dalla carica stessa con decorrenza retroattiva dalla stessa data di nomina . Inoltre , che l’
doc#1093504 stessa ha successivamente rimediato annotando la cessazione del nominato dalla carica stessa con decorrenza retroattiva dalla stessa data di nomina . Inoltre , che l’ ingegnere S.C. non abbia mai svolto
doc#1093504 l’ ingegnere S.C. non abbia mai svolto le funzioni di direttore tecnico sarebbe concordemente provato dalla scrittura privata del 20.2.2007 con la quale il titolare dell’ impresa gli ha conferito le
doc#1093504 quale il titolare dell’ impresa gli ha conferito le funzioni di responsabile della sicurezza nonchè dalla dichiarazione sostituiva del 14.12.2009 con la quale lo stesso S.C. ha confermato di non essere
doc#1093504 imprese e la provenienza della richiesta di iscrizione dal legale rappresentante della società comportano che dalla iscrizione stessa discenda la presunzione semplice che la persona indicata come direttore lo sia effettivamente
doc#1093504 memorie di primo grado l’ odierna appellante ha sostenuto che tale dichiarazione era ispirata solo dalla volontà di evitare contestazioni da parte di altre imprese , come già verificatosi nella controversia
doc#1093504 piena ma indiziaria secondo il prudente apprezzamento del giudice . Il secondo documento è costituito dalla dichiarazione sostitutiva , munita di autentica notarile in data 14.12.2009 , con la quale l’
doc#1093504 direttore tecnico potrebbe essere stato conferito con scrittura privata non registrata , come ben rilevato dalla sentenza impugnata le cui conclusioni sul punto risultano del tutto condivisibili . Il mezzo in
doc#1093507 Si tratta , per il CNF , dell’ ultimo capitolo di una manovra di disincentivazione dalla proposizione delle impugnazioni che è andata dispiegandosi in due direzioni , da un lato provocando
doc#1093507 pronunce di inammissibilità dell’ appello , così come quelle di rigetto o di inammissibilità rese dalla Corte di cassazione , il carico della quale si arricchisce dei ricorsi avverso le sentenze