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doc#1093489 | quel sostanza stupefacente in ogni sua varietà [ vegetale ] . Ciò si evince inequivocabilmente dalla L. 79/2014 , che , nel convertire il DL 36/2014 , ha operato una modifica |
doc#1093489 | , diversi da quelli di cui all ’ Art . 27 TU 309/90 , consentiti dalla normativa dell ’ unione europea “ . Tale comma 1 Art . 26 TU 309/90 |
doc#1093490 | nel momento della loro acquisizione , quando questa avvenga in contrasto con i limiti indicati dalla legge , distinguendo tra prova inammissibile e irregolarità dell’ assunzione . La natura bifasica del |
doc#1093490 | processuale di cui all’ art . 116 , 2o comma , c.p.c. Questo ragionamento partiva dalla constatazione che l’ irrilevanza del risultato dell’ azione , non si estendeva anche all’ agire |
doc#1093490 | con un divieto di legge”16 . L’ orientamento del Tribunale di Perugia che si evinceva dalla lettura della motivazione della sentenza , si mostrava favorevolmente incline alla ammissibilità dell’ interrogatorio formale |
doc#1093490 | e ritenerlo ammissibile , se e quando questo fosse reso nel rispetto dei limiti indicati dalla legge , non giustificava l’ ammissibilità e l’ efficacia che gli venivano attribuiti , seppur |
doc#1093490 | ammissibile la dichiarazione resa dai terzi che sia stata formata illegittimamente , si prende spunto dalla circostanza che se la testimonianza depositata in violazione dei limiti di cui all’ art . |
doc#1093490 | la tesi che assimila le dichiarazioni rese dalle parti al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge , agli argomenti di prova , facendole rientrare attraverso la finestra del contegno delle |
doc#1093490 | soltanto alle prove che siano state assunte nel rispetto delle regole e dei limiti indicati dalla legge . Vale l’ equazione prova irritualmente ammessa = prova processualmente inefficace . La disciplina |
doc#1093490 | costituende che siano state raccolte irritualmente , il processo civile e quello penale sono accomunati dalla presenza di un “ provvedimento ammissivo ” del mezzo di prova illecito , che favorendone |
doc#1093490 | costituzionalmente garantiti o alle disposizioni normative22 . Le rules of exclusion , come furono elaborate dalla tradizione statunitense , nonostante la revisione che di esse è stata fatta , non risolvono |
doc#1093490 | . 2 Costituivano prove illecitamente assunte anche “ le lettere da terzi alla moglie e dalla moglie a terzi intercettate dal marito violando il segreto epistolare ” a meno che non |
doc#1093490 | meno che non si trattasse di un attività compiuta nell’ esercizio della potestas maritalis riconosciuta dalla legge del tempo ; in ugual modo “ la lettera scritta ed inviata ad un |
doc#1093490 | , ha incontrato parecchie critiche perché se i casi di conversione formale sono espressamente previsti dalla legge non sempre si verifica la circostanza che l’ interrogatorio o il giuramento abbiano i |
doc#1093490 | una regola di inutilizzabilità delle prove illegittime ” o acquisite in contrasto ai divieti stabiliti dalla legge . L’ inutilizzabilità dovrebbe operare anche nel silenzio delle singole disposizioni sulle prove quando |
doc#1093490 | parlare di nullità degli atti processuali se la prova non ricada in alcun divieto stabilito dalla legge dovendosi considerare “ illegittima in sé per sé ” . AUTORE : A. CORSETTI |
doc#1093492 | il mercato fornisce la migliore allocazione possibile , tuttavia vi sono casi di inefficienza dati dalla limitata possibilità di ingresso per nuove imprese , circostanza che crea un potere di mercato |
doc#1093492 | che possono condurre a fenomeni di monopolio naturale , altro caso di fallimento può derivare dalla mancanza di convenienza economica ( beni pubblici puri ) , ma anche in presenza di |
doc#1093492 | di equità sociale tale da favorire la coesione sociale stessa in termini democratici o anche dalla necessità di favorire il consumo dei cosiddetti “ beni meritori ” , aventi un valore |
doc#1093492 | per incidenti stradali . Dall’ intervento pubblico per la creazione del welfare , a partire dalla grave crisi economica e sociale del ’ 29 , alla crisi del modello alla fine |
doc#1093492 | per Welfare principalmente a causa della struttura della popolazione e dell’ incremento del reddito sostenuto dalla spesa pubblica ha condotto quindi all’ attuale crisi di ridimensionamento . La teoria economica ha |
doc#1093492 | fattori quali il divario tecnologico fra i vari paesi , le forme di mercato differenti dalla concorrenza perfetta e dalla conseguente teoria dei rendimenti di scala crescenti , ne consegue che |
doc#1093492 | tecnologico fra i vari paesi , le forme di mercato differenti dalla concorrenza perfetta e dalla conseguente teoria dei rendimenti di scala crescenti , ne consegue che nonostante i forti legami |
doc#1093492 | assicurare il processo di creazione di valore , quest’ ultimo è in realtà fortemente influenzato dalla knowledge ossia dalla cultura aziendale ( principi , valori e convinzioni ) e dalla capacità |
doc#1093492 | di creazione di valore , quest’ ultimo è in realtà fortemente influenzato dalla knowledge ossia dalla cultura aziendale ( principi , valori e convinzioni ) e dalla capacità di condividere le |
doc#1093492 | influenzato dalla knowledge ossia dalla cultura aziendale ( principi , valori e convinzioni ) e dalla capacità di condividere le conoscenze organizzative . Il sistema di governance è pertanto lo strumento |
doc#1093492 | senza per questo tuttavia compromettere l’ unitarietà aziendale . Si parla di una economia dominata dalla logica delle reti in cui tutto è dotato di una forza maggiore della semplice sommatoria |
doc#1093493 | per ogni impresa senza alcun riferimento al perimetro di impresa , previsto , invece , dalla nozione di “ impresa unica ” . Riteniamo che l’ interpretazione testuale ed analogica non |
doc#1093493 | ci occupa , che si debba intendere quale recettore degli incentivi l’ impresa unica prevista dalla normativa sul de minimis . La nozione di impresa unica[19 ] non è pertinente alla |
doc#1093493 | dunque , con la nozione di impresa unica contenuta nel Regolamento de minimis e derivante dalla moltelplice giurisprudenza della Corte di Giustizia . Ancora , secondo noi , è possibile un |
doc#1093493 | le imprese Europee , sta dimostrando di non essere utile agli Stati membri più colpiti dalla crisi , Italia innanzitutto . Mentre la sua controparte regolamentare , quella delle politiche di |
doc#1093493 | proposta Italiana sui “ Corona-Bond ” sta incontrando . Un insegnamento che potrebbe essere tratto dalla crisi è , inoltre , la necessità di una normativa regolamentare più flessibile[28 ] e |
doc#1093493 | Europa è incentrato sul Fondo europeo per gli investimenti strategici ( FEIS ) , istituito dalla Commissione Europea con il gruppo BEI-FEI con il regolamento ( UE ) 2015/1017 allo scopo |
doc#1093494 | costo minimo per la sola iscrizione a ruolo è di almeno 45,00 Euro ( costituiti dalla somma di Euro 37,00 per il contributo unificato e dagli ulteriori diritti di Euro 8,00 |
doc#1093494 | esercizio dei diritti conferiti ai singoli violando il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito sia dalla Costituzione Italiana e sia dall’ ordinamento comunitario ed essendo gravemente lesiva del diritto alla tutela |
doc#1093494 | della disciplina , ma ricerca una interpretazione costituzionalmente orientata della norma partendo dai principi espressi dalla S.C. in materia di spese legali : “ In ordine alla liquidazione delle spese stragiudiziali |
doc#1093494 | cui aveva affermato che “ In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti , nella speciale procedura per il risarcimento |
doc#1093494 | al divieto di compensazione delle spese legali per la “ limitata attività difensiva ” svolta dalla parte , alla natura della controversia , nonché alla materia oggetto di causa ammettendola soltanto |
doc#1093494 | delle spese legali , dovranno essere indicate esplicitamente nella motivazione , non potendo essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato , né dalle particolari disposizioni processuali che lo |
doc#1093494 | rv.614316 ) . La valutazione del giudicante non può prescindere dal fondamento della pretesa e dalla correlativa mancanza di pregio giuridico delle eccezioni sollevata dalla parte convenuta . Dall’ analisi poi |
doc#1093494 | prescindere dal fondamento della pretesa e dalla correlativa mancanza di pregio giuridico delle eccezioni sollevata dalla parte convenuta . Dall’ analisi poi di tali massime afferma che : “ , il |
doc#1093494 | che ha dovuto esaminare la normativa in materia e svolgere un’ attività difensiva difficilmente esperibile dalla parte personalmente e che ,comunque , si ritiene necessaria e funzionale all’ accoglimento della domanda |
doc#1093495 | , la sussistenza di un interesse superiore dell’ ordinamento giuridico all’ equità contrattuale , indipendentemente dalla posizione di debolezza di una delle parti : la rilevanza ex se dell’ equilibrio contrattuale[5 |
doc#1093495 | e si traduce nella libertà di stipulare accordi anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge , di contrattare scegliendo la controparte , di stabilire il contenuto e le varie |
doc#1093495 | affatto . « Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge . Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una |
doc#1093495 | giuridico » ( art. 1322 c.c. ) . Al fine di conseguire gli effetti predeterminati dalla norma , dunque , gli operatori economici e giuridici possono avvalersi preferenzialmente delle forme negoziali |
doc#1093495 | mirasse alla « sovrapposizione ai meccanismi di mercato di un modello giuridico di sviluppo definito dalla volontà politica»[11 ] , alla stregua di una concezione statalista dell’ ordinamento delle relazioni economiche.[12 |
doc#1093495 | , di un contratto , non nasce dal solo comando eteronomo della legge , bensì dalla cogenza del vincolo stesso e , quindi , dalla capacità delle parti di mantenere la |
doc#1093495 | comando eteronomo della legge , bensì dalla cogenza del vincolo stesso e , quindi , dalla capacità delle parti di mantenere la parola data.[16 ] In questa temperie , un legislatore |
doc#1093495 | come risposta alle più tradizionali esigenze di giustizia contrattuale , appare di gran lunga sorpassata dalla recente tendenza ad indagare sulla congruità dello scambio contrattuale e sui suoi eventuali squilibri o |