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doc#1093489 quel sostanza stupefacente in ogni sua varietà [ vegetale ] . Ciò si evince inequivocabilmente dalla L. 79/2014 , che , nel convertire il DL 36/2014 , ha operato una modifica
doc#1093489 , diversi da quelli di cui all ’ Art . 27 TU 309/90 , consentiti dalla normativa dell ’ unione europea “ . Tale comma 1 Art . 26 TU 309/90
doc#1093490 nel momento della loro acquisizione , quando questa avvenga in contrasto con i limiti indicati dalla legge , distinguendo tra prova inammissibile e irregolarità dell’ assunzione . La natura bifasica del
doc#1093490 processuale di cui all’ art . 116 , 2o comma , c.p.c. Questo ragionamento partiva dalla constatazione che l’ irrilevanza del risultato dell’ azione , non si estendeva anche all’ agire
doc#1093490 con un divieto di legge”16 . L’ orientamento del Tribunale di Perugia che si evinceva dalla lettura della motivazione della sentenza , si mostrava favorevolmente incline alla ammissibilità dell’ interrogatorio formale
doc#1093490 e ritenerlo ammissibile , se e quando questo fosse reso nel rispetto dei limiti indicati dalla legge , non giustificava l’ ammissibilità e l’ efficacia che gli venivano attribuiti , seppur
doc#1093490 ammissibile la dichiarazione resa dai terzi che sia stata formata illegittimamente , si prende spunto dalla circostanza che se la testimonianza depositata in violazione dei limiti di cui all’ art .
doc#1093490 la tesi che assimila le dichiarazioni rese dalle parti al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge , agli argomenti di prova , facendole rientrare attraverso la finestra del contegno delle
doc#1093490 soltanto alle prove che siano state assunte nel rispetto delle regole e dei limiti indicati dalla legge . Vale l’ equazione prova irritualmente ammessa = prova processualmente inefficace . La disciplina
doc#1093490 costituende che siano state raccolte irritualmente , il processo civile e quello penale sono accomunati dalla presenza di un “ provvedimento ammissivo ” del mezzo di prova illecito , che favorendone
doc#1093490 costituzionalmente garantiti o alle disposizioni normative22 . Le rules of exclusion , come furono elaborate dalla tradizione statunitense , nonostante la revisione che di esse è stata fatta , non risolvono
doc#1093490 . 2 Costituivano prove illecitamente assunte anche “ le lettere da terzi alla moglie e dalla moglie a terzi intercettate dal marito violando il segreto epistolare ” a meno che non
doc#1093490 meno che non si trattasse di un attività compiuta nell’ esercizio della potestas maritalis riconosciuta dalla legge del tempo ; in ugual modo “ la lettera scritta ed inviata ad un
doc#1093490 , ha incontrato parecchie critiche perché se i casi di conversione formale sono espressamente previsti dalla legge non sempre si verifica la circostanza che l’ interrogatorio o il giuramento abbiano i
doc#1093490 una regola di inutilizzabilità delle prove illegittime ” o acquisite in contrasto ai divieti stabiliti dalla legge . L’ inutilizzabilità dovrebbe operare anche nel silenzio delle singole disposizioni sulle prove quando
doc#1093490 parlare di nullità degli atti processuali se la prova non ricada in alcun divieto stabilito dalla legge dovendosi considerare “ illegittima in sé per sé ” . AUTORE : A. CORSETTI
doc#1093492 il mercato fornisce la migliore allocazione possibile , tuttavia vi sono casi di inefficienza dati dalla limitata possibilità di ingresso per nuove imprese , circostanza che crea un potere di mercato
doc#1093492 che possono condurre a fenomeni di monopolio naturale , altro caso di fallimento può derivare dalla mancanza di convenienza economica ( beni pubblici puri ) , ma anche in presenza di
doc#1093492 di equità sociale tale da favorire la coesione sociale stessa in termini democratici o anche dalla necessità di favorire il consumo dei cosiddetti “ beni meritori ” , aventi un valore
doc#1093492 per incidenti stradali . Dall’ intervento pubblico per la creazione del welfare , a partire dalla grave crisi economica e sociale del ’ 29 , alla crisi del modello alla fine
doc#1093492 per Welfare principalmente a causa della struttura della popolazione e dell’ incremento del reddito sostenuto dalla spesa pubblica ha condotto quindi all’ attuale crisi di ridimensionamento . La teoria economica ha
doc#1093492 fattori quali il divario tecnologico fra i vari paesi , le forme di mercato differenti dalla concorrenza perfetta e dalla conseguente teoria dei rendimenti di scala crescenti , ne consegue che
doc#1093492 tecnologico fra i vari paesi , le forme di mercato differenti dalla concorrenza perfetta e dalla conseguente teoria dei rendimenti di scala crescenti , ne consegue che nonostante i forti legami
doc#1093492 assicurare il processo di creazione di valore , quest’ ultimo è in realtà fortemente influenzato dalla knowledge ossia dalla cultura aziendale ( principi , valori e convinzioni ) e dalla capacità
doc#1093492 di creazione di valore , quest’ ultimo è in realtà fortemente influenzato dalla knowledge ossia dalla cultura aziendale ( principi , valori e convinzioni ) e dalla capacità di condividere le
doc#1093492 influenzato dalla knowledge ossia dalla cultura aziendale ( principi , valori e convinzioni ) e dalla capacità di condividere le conoscenze organizzative . Il sistema di governance è pertanto lo strumento
doc#1093492 senza per questo tuttavia compromettere l’ unitarietà aziendale . Si parla di una economia dominata dalla logica delle reti in cui tutto è dotato di una forza maggiore della semplice sommatoria
doc#1093493 per ogni impresa senza alcun riferimento al perimetro di impresa , previsto , invece , dalla nozione di “ impresa unica ” . Riteniamo che l’ interpretazione testuale ed analogica non
doc#1093493 ci occupa , che si debba intendere quale recettore degli incentivi l’ impresa unica prevista dalla normativa sul de minimis . La nozione di impresa unica[19 ] non è pertinente alla
doc#1093493 dunque , con la nozione di impresa unica contenuta nel Regolamento de minimis e derivante dalla moltelplice giurisprudenza della Corte di Giustizia . Ancora , secondo noi , è possibile un
doc#1093493 le imprese Europee , sta dimostrando di non essere utile agli Stati membri più colpiti dalla crisi , Italia innanzitutto . Mentre la sua controparte regolamentare , quella delle politiche di
doc#1093493 proposta Italiana sui “ Corona-Bond ” sta incontrando . Un insegnamento che potrebbe essere tratto dalla crisi è , inoltre , la necessità di una normativa regolamentare più flessibile[28 ] e
doc#1093493 Europa è incentrato sul Fondo europeo per gli investimenti strategici ( FEIS ) , istituito dalla Commissione Europea con il gruppo BEI-FEI con il regolamento ( UE ) 2015/1017 allo scopo
doc#1093494 costo minimo per la sola iscrizione a ruolo è di almeno 45,00 Euro ( costituiti dalla somma di Euro 37,00 per il contributo unificato e dagli ulteriori diritti di Euro 8,00
doc#1093494 esercizio dei diritti conferiti ai singoli violando il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito sia dalla Costituzione Italiana e sia dall’ ordinamento comunitario ed essendo gravemente lesiva del diritto alla tutela
doc#1093494 della disciplina , ma ricerca una interpretazione costituzionalmente orientata della norma partendo dai principi espressi dalla S.C. in materia di spese legali : “ In ordine alla liquidazione delle spese stragiudiziali
doc#1093494 cui aveva affermato che “ In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti , nella speciale procedura per il risarcimento
doc#1093494 al divieto di compensazione delle spese legali per la “ limitata attività difensiva ” svolta dalla parte , alla natura della controversia , nonché alla materia oggetto di causa ammettendola soltanto
doc#1093494 delle spese legali , dovranno essere indicate esplicitamente nella motivazione , non potendo essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato , né dalle particolari disposizioni processuali che lo
doc#1093494 rv.614316 ) . La valutazione del giudicante non può prescindere dal fondamento della pretesa e dalla correlativa mancanza di pregio giuridico delle eccezioni sollevata dalla parte convenuta . Dall’ analisi poi
doc#1093494 prescindere dal fondamento della pretesa e dalla correlativa mancanza di pregio giuridico delle eccezioni sollevata dalla parte convenuta . Dall’ analisi poi di tali massime afferma che : “ , il
doc#1093494 che ha dovuto esaminare la normativa in materia e svolgere un’ attività difensiva difficilmente esperibile dalla parte personalmente e che ,comunque , si ritiene necessaria e funzionale all’ accoglimento della domanda
doc#1093495 , la sussistenza di un interesse superiore dell’ ordinamento giuridico all’ equità contrattuale , indipendentemente dalla posizione di debolezza di una delle parti : la rilevanza ex se dell’ equilibrio contrattuale[5
doc#1093495 e si traduce nella libertà di stipulare accordi anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge , di contrattare scegliendo la controparte , di stabilire il contenuto e le varie
doc#1093495 affatto . « Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge . Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una
doc#1093495 giuridico » ( art. 1322 c.c. ) . Al fine di conseguire gli effetti predeterminati dalla norma , dunque , gli operatori economici e giuridici possono avvalersi preferenzialmente delle forme negoziali
doc#1093495 mirasse alla « sovrapposizione ai meccanismi di mercato di un modello giuridico di sviluppo definito dalla volontà politica»[11 ] , alla stregua di una concezione statalista dell’ ordinamento delle relazioni economiche.[12
doc#1093495 , di un contratto , non nasce dal solo comando eteronomo della legge , bensì dalla cogenza del vincolo stesso e , quindi , dalla capacità delle parti di mantenere la
doc#1093495 comando eteronomo della legge , bensì dalla cogenza del vincolo stesso e , quindi , dalla capacità delle parti di mantenere la parola data.[16 ] In questa temperie , un legislatore
doc#1093495 come risposta alle più tradizionali esigenze di giustizia contrattuale , appare di gran lunga sorpassata dalla recente tendenza ad indagare sulla congruità dello scambio contrattuale e sui suoi eventuali squilibri o