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doc#1093456 ] “ ..il contributo unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile , oppure dall’ impugnazione del
doc#1093456 versato il contributo unificato ( art. 9 comma 1 dpr n 115 del 2002 ) dalla parte che deposita il ricorso introduttivo ( art.14,comma 1,d.P.R . n. 115/02 ) secondo gli
doc#1093456 privato ma della collettività – il contributo unificato , ove dovuto , non viene versato dalla parte civile ma prenotato a debito e recuperato nei confronti del condannato . L’ importo
doc#1093456 contributo viene quantificato in base alla somma liquidata dal giudice all’ esito del processo , dalla circostanza che , di norma , la Corte di cassazione non si pronuncia sulla quantificazione
doc#1093456 si recuperano , ai sensi dell’ articolo 227 ter DPR 115/02 “ entro un mese dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. . ” a cura della Cancelleria del giudice
doc#1093457 le prese di posizione dei giudici di merito in punto di individuazione degli interessi protetti dalla legge 194/1978 sull' interruzione di gravidanza ; in considerazione dei profili d' interesse che tale
doc#1093457 soltanto se dette condizioni possano influire negativamente sulla salute della donna . L' interesse protetto dalla norma e ' quindi la salute della donna ; il diritto all' interruzione della gravidanza
doc#1093457 della Suprema Corte il mancato riconoscimento dell' importanza di una corretta individuazione dell' interesse protetto dalla norma , ha compromesso l' obiettiva analisi da parte dei giudici di merito . Coerentemente
doc#1093457 destinatario dell' informazione sia persona diversa da quella che di fatto è investita in concreto dalla prognosi infausta : mi riferisco al caso -per ultimo descritto- della donna in gravidanza ,
doc#1093457 condotta del sanitario in punto di responsabilità . Possono venire in soccorso le valutazioni ricavabili dalla pregressa storia clinica e psicologica della madre , dalle sue concrete aspettative alle prevedibili complicazioni
doc#1093457 stato delle conoscenze mediche di tempo e di luogo . L' errore diagnostico , indipendentemente dalla sua inescusabilità , aggrava il quadro da valutare , inserendo un ulteriore motivo di debolezza
doc#1093457 rivolti ad un Centro di diagnostica prenatale , dopo la decorrenza dei novanta giorni previsti dalla legge n. 194/1978 , vale a dire allorquando la madre , quand'anche avesse appreso ,
doc#1093457 caso analizzato in precedenza , nel quale in realtà la diagnosi intempestiva è stata seguita dalla presa di coscienza -altrettanto intempestiva- da parte del medico , delle malformazioni , sulle quali
doc#1093457 , al momento del parto , uno shock certamente superiore a quello che sarebbe derivato dalla consapevolezza delle malformazioni , ove fossero state comunicate tempestivamente . Le scelte del Tribunale di
doc#1093457 : &lt ; &lt ; L' insuccesso dell' intervento per interruzione della gravidanza , accompagnato dalla negligenza del medico nel prescrivere i controlli o nell' informare dell' esito la paziente ,
doc#1093458 misura delle azioni , abitudine ) , quest’ aggettivo è un’ altra grande novità introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e riproposta dalla legge 4 aprile 2001 n.
doc#1093458 un’ altra grande novità introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e riproposta dalla legge 4 aprile 2001 n. 154 che ha aggiunto l’ art . 342 bis “
doc#1093458 2001 nell’ art . 342 bis cod . civ. . La famiglia non nasce solo dalla “ libertas nubendi ” , ma si fonda sulla libertà : libertà della e nella
doc#1093458 ) : il legislatore avrebbe dovuto aggiungere “ personali ” , perché dalle inclinazioni date dalla natura si passa alle aspirazioni che portano all’ essenza della vita . Interessanti sono l’
doc#1093459 , la cui risarcibilità è subordinata a precise condizioni , rappresentate alternativamente ( i ) dalla sussistenza di una delle ipotesi previste dalla legge e ( ii ) dalla violazione di
doc#1093459 precise condizioni , rappresentate alternativamente ( i ) dalla sussistenza di una delle ipotesi previste dalla legge e ( ii ) dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito a
doc#1093459 i ) dalla sussistenza di una delle ipotesi previste dalla legge e ( ii ) dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito a condizione , in quest’ ultimo caso
doc#1093460 Introduzione alla cibernetica , 96 , Boringhieri 1968 ) L’ emotività è stata vista fin dalla Grecia classica come un impulso bestiale da dover tenere a freno , solo il freno
doc#1093460 giusta e felice , la ricerca dell’ ordine e della misura sono fondati e nascono dalla responsabilità in questa logica umana discorsiva e razionale vi è la condizione necessaria di una
doc#1093460 ne è un moltiplicatore esponenziale può nascondere un lato oscuro , la stessa libertà nata dalla democrazia può acquisire una valenza negativa se diventa arbitrio o insostenibilità per comportamenti e promesse
doc#1093461 vantaggio – deve concorrere nelle spese del giudizio , che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente . L’ atto di dissenso deve essere notificato entro 30 giorni da quello
doc#1093461 . Nel secondo caso , invece , il condomino dissenziente – che abbia tratto vantaggio dalla lite risultata favorevole al condominio – è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che
doc#1093461 – è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente . In sostanza , l’ esonero del condomino dissenziente dalle spese è limitato
doc#1093461 è limitato all’ ipotesi di soccombenza del condominio nella lite , relativamente alle spese derivanti dalla soccombenza e cioè , alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condominio
doc#1093461 ( Cassazione , 5/12/2001 , n. 15360 ) . La procedura per manifestare il dissenso dalla lite è definita dall’ art . 1132 , primo comma , c.c. , per il
doc#1093461 l’ amministratore – la sua separazione da responsabilità , entro il termine di 30 giorni dalla data dell’ assemblea , se era presente , o dalla data della comunicazione del verbale
doc#1093461 il termine di 30 giorni dalla data dell’ assemblea , se era presente , o dalla data della comunicazione del verbale , se era assente . Scaduto tale termine di decadenza
doc#1093462 all’ alinea del comma 1 dell’ art . 12 ( il quale parla di esclusione dalla partecipazione “ alle gare ” ) deve essere inteso secondo il senso reso chiaro dai
doc#1093462 la dichiarazione è resa ; – che l’ interpretazione secondo cui la causa preclusiva derivante dalla falsa dichiarazione sarebbe temporalmente riferibile anche a gare successive a quella nel cui ambito la
doc#1093462 dichiarazioni relative al possesso di requisiti di partecipazione . Infatti – come qui correttamente rilevato dalla Amministrazione – se si ritenesse che la causa ostativa sia riferibile alla sola medesima gara
doc#1093462 il legislatore delegato utilizzato il tempo passato prossimo ( “ ( … ) sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti ( … ) che si siano resi gravemente colpevoli di
doc#1093462 art . 12 d.lgs . 157 del 1995 . , la società dovesse essere esclusa dalla gara a causa della mendace dichiarazione rilasciata in occasione di una precedente gara di analogo
doc#1093462 deliberazione in data 16 settembre 2004 , l’ ISTAT confermava l’ esclusione della società appellata dalla gara , attesa la non esaustività dei chiarimenti e dell’ analisi dei costi trasmessi con
doc#1093462 contraddittorio con la società interessata , concludendo anche in questo caso nel senso dell’ esclusione dalla gara , a causa della ritenuta non congruità dell’ offerta presentata . Le determinazioni conseguenti
doc#1093462 della ritenuta non congruità dell’ offerta presentata . Le determinazioni conseguenti alla verificazione venivano impugnate dalla soc . Controinteressata . con atto per motivi aggiunti nell’ ambito del ricorso 10715/04 .
doc#1093462 che la struttura dei costi rappresentata dall’ impresa non consentisse di coprire gli oneri derivanti dalla gestione in relazione a ciascuno degli anni del quadriennio della gestione . La sentenza veniva
doc#1093462 a ciascuno degli anni del quadriennio della gestione . La sentenza veniva gravata in appello dalla soc . Controinteressata . la quale ne chiedeva l’ integrale riforma articolando i seguenti motivi
doc#1093462 regionale per il Lazio , con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto dalla società coop . Controinteressata . a r.l. che era risultata in un primo momento aggiudicataria
doc#1093462 157 ) ; B ) il ricorso in appello n. 2389/06 proposto dall’ impresa esclusa dalla gara di cui sopra avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con
doc#1093462 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla medesima società avverso la determinazione con cui l’ Istituto , in sede di verificazione ,
doc#1093462 determinazione con cui l’ Istituto , in sede di verificazione , ha confermato l’ esclusione dalla gara , ritenendo incongrua l’ offerta di gara in relazione alle giustificazioni rese . 3
doc#1093462 la sentenza n. 5787/05 per la parte in cui ha annullato gli atti di esclusione dalla gara della soc . coop . Controinteressata . ritenendo che l’ ISTAT avesse erroneamente interpretato
doc#1093462 servizi ’ ) , ratione temporis rilevante ai fini del giudizio , circa l’ esclusione dalla gara dei concorrenti che si siano “ resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
doc#1093462 aveva ritenuto che una delle ragioni idonee a disporre l’ esclusione della società cooperativa appellata dalla gara consistesse in ciò , che il legale rappresentante aveva reso , nell’ ambito di
doc#1093462 posta in essere ; – che , al fine di non incorrere negli eccessi derivanti dalla richiamata lettura , appariva preferibile una diversa interpretazione , secondo la quale “ la preclusione