This action may take several minutes for large corpora, please wait.
doc#946870 | altresì escluso che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato possa desumersi da quelli che vengono comunemente definiti « indici sussidiari della subordinazione » ( ovverosia , continuità del rapporto |
doc#946870 | fondare la riconduzione del rapporto al tipo contrattuale del lavoro subordinato , essendo invece necessario che essi vengano valutati globalmente come « concordanti , gravi e precisi indici rivelatori dell’ effettiva |
doc#946870 | , sufficiente ad asseverare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato , dal momento che gli indici riscontrabili sono essenzialmente il carattere ricorrente - e in tal senso continuativo - |
doc#946870 | società , né deve tenersi a disposizione di quest’ ultima , sicché non può ritenersi che egli sia stabilmente inserito nell’ organizzazione aziendale . Inoltre , a indebolire la posizione del |
doc#946870 | inserito nell’ organizzazione aziendale . Inoltre , a indebolire la posizione del fattorino vi è che questi utilizza per le consegne un mezzo proprio e non percepisce un corrispettivo mensile fisso |
doc#946870 | « si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali , continuative e le cui modalità di |
doc#946870 | a lavorare in determinati giorni e orari e non in altri . Il fatto poi che , nel concreto svolgimento dell’ attività , il fattorino , una volta accettato di eseguire |
doc#946870 | dalla convenuta per consentire lo scambio di beni attraverso una rete di operatori ; - che , indipendentemente dal contenuto del contratto , egli aveva lavorato senza soluzione di continuità dal |
doc#946870 | 2016 al 12 gennaio 2017 ( quando era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro che lo aveva costretto ad assentarsi fino al 28 marzo 2017 ) , svolgendo mansioni di |
doc#946870 | alle consegne da effettuare per ogni fascia oraria giornaliera , impartiti dalla convenuta tramite comunicazioni che transitavano per lo più via app e talora venivano riferite direttamente dai signori M. e |
doc#946870 | o mancata disponibilità nelle fasce orarie di servizio , fornendo altresì idonee giustificazioni ; - che a M. e P. doveva rivolgersi anche per fruire di permessi e ferie , peraltro |
doc#946870 | goduti ; - di avere percepito la retribuzione oraria concordata di € 7,35 lordi , che veniva maggiorata nei giorni festivi e poteva essere incrementata nei casi in cui il ricorrente |
doc#946870 | casi in cui il ricorrente eseguisse due o più consegne in un’ ora ; - che la società era receduta dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa con lettera datata 21 |
doc#946870 | con lettera datata 21 dicembre 2016 e con decorrenza dal 31 dicembre 2016 ; - che contestualmente al recesso il datore di lavoro gli aveva sottoposto per la sottoscrizione un contratto |
doc#946870 | aveva sottoposto per la sottoscrizione un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 c.c. , che , tuttavia , non era stato firmato dalle parti ; - di avere comunque continuato |
doc#946870 | 12 gennaio 2017 , quando era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro ; - che , infatti , quel giorno alle ore 21.00 , mentre si trovava alla guida dell’ |
doc#946870 | distorsivo al rachide cervicale ; - di avere denunciato l’ infortunio all’ INAIL ; - che l’ INAIL aveva certificato l’ inabilità temporanea , con prognosi sino al 28 marzo 2017 |
doc#946870 | l’ attività lavorativa ; - di non avere ottenuto alcun riscontro dalla convenuta ; - che durante l’ assenza per infortunio si era informato presso la convenuta sulle modalità di rientro |
doc#946870 | per infortunio si era informato presso la convenuta sulle modalità di rientro in servizio e che M. P. gli aveva risposto che non avrebbe più potuto lavorare poiché aveva creato problemi |
doc#946870 | la convenuta sulle modalità di rientro in servizio e che M. P. gli aveva risposto che non avrebbe più potuto lavorare poiché aveva creato problemi con l’ INAIL , in tal |
doc#946870 | . contratto allegato sub doc . 3 fascicolo ricorrente ) . Nel contratto si stabilisce che il collaboratore provvederà a svolgere le suddette prestazioni con le seguenti modalità : “ - |
doc#946870 | applicazione , all’ occorrenza , invierà la richiesta di un servizio di ricezione e consegna che il collaboratore , a sua discrezione , valuterà se accettare alle condizioni proposte ; - |
doc#946870 | applicazione non invierà la domanda del servizio ad un singolo operatore ma a tutti quelli che hanno dichiarato , attraverso l’ applicazione , la loro disponibilità e che sono al momento |
doc#946870 | a tutti quelli che hanno dichiarato , attraverso l’ applicazione , la loro disponibilità e che sono al momento nelle condizioni di completare il servizio specificato dall’ applicazione ; - il |
doc#946870 | di esecuzione della prestazione da parte dei fattorini – detti anche driver o glover - che effettuano il servizio in bicicletta , in motorino o in automobile . Dalle testimonianze assunte |
doc#946870 | , in motorino o in automobile . Dalle testimonianze assunte è emerso in modo univoco che ad ogni fattorino veniva fornito dalla società un applicativo ( c.d. app ) da installare |
doc#946870 | quante ore e in quali fasce orarie era rimessa in via esclusiva al fattorino , che poteva anche non prenotare alcuno slot , né doveva garantire un numero minimo di ore |
doc#946870 | sono state concordemente riferite dai testi A. S. , S. R. , I. S. ( che lavorarono come fattorini per la convenuta rispettivamente dall’ inizio del 2016 a febbraio 2017 , |
doc#946870 | e I. S. , in questo caso “ veniva abbassata la fedeltà ; questo significava che diminuiva nel calendario la possibilità di scegliere le ore in cui lavorare ” ( così |
doc#946870 | disponibilità a lavorare , il fattorino doveva recarsi nell’ area di copertura del servizio ( che i testi A. S. , S. R. e I. S. hanno indicato come coincidente con |
doc#946870 | selezionarli ed accettarli ; vi era anche una funzionalità di ricezione e accettazione automatica , che il fattorino poteva scegliere di attivare . Egli non era obbligato a selezionare ed eseguire |
doc#946870 | deposizioni dei testi A. S. e I. S. . Anche il teste S. R. ( che pure ha dichiarato di non sapere “ se ci fossero meccanismi di “ abbassamento della |
doc#946870 | cui poter lavorare e la possibilità di scegliere le fasce orarie ” ) ha confermato che ad ogni fattorino era assegnato un punteggio che esprimeva il livello di gradimento dello stesso |
doc#946870 | le fasce orarie ” ) ha confermato che ad ogni fattorino era assegnato un punteggio che esprimeva il livello di gradimento dello stesso , salvo imputare l’ assegnazione di tale punteggio |
doc#946870 | non so se il punteggio dipenda solo dalle valutazioni dei clienti o anche dal fatto che il glover non si presenti nell’ area di consegna , non accetti gli ordini , |
doc#946870 | . ” . Così ricostruite le modalità di esecuzione della prestazione , può ritenersi accertato che anche il ricorrente abbia operato secondo le modalità descritte , considerato che esse erano applicate |
doc#946870 | può ritenersi accertato che anche il ricorrente abbia operato secondo le modalità descritte , considerato che esse erano applicate in modo generalizzato a tutti i fattorini e che i testi A. |
doc#946870 | descritte , considerato che esse erano applicate in modo generalizzato a tutti i fattorini e che i testi A. S. e I. S. le hanno espressamente riferite anche al ricorrente ( |
doc#946870 | ) . E ’ poi incontestato in causa – e confermato dai testi escussi – che per effettuare le consegne il ricorrente utilizzasse la propria automobile ( cfr . in particolare |
doc#946870 | di altri criteri ” . In assenza di emergenze probatorie di diverso segno deve ritenersi che i compensi erogati a M. A. N. M. E. ( cfr . docc . 5 |
doc#946870 | fascicolo ricorrente ) siano stati determinati sulla base dei criteri indicati in contratto , il che sembra trovare conferma anche nei prospetti riepilogativi allegati in atti dallo stesso ricorrente ( cfr |
doc#946870 | 4 del relativo fascicolo ) . Dal quadro fattuale sopra delineato emerge in primo luogo che , nei limiti degli slot messi a disposizione dalla convenuta , il ricorrente era libero |
doc#946870 | del quantum della prestazione . Tale elemento rappresenta un fattore essenziale dell’ autonomia organizzativa , che si traduce nella libertà di stabilire la quantità e la collocazione temporale della prestazione lavorativa |
doc#946870 | del datore di lavoro , il quale discende dall’ emanazione di ordini specifici , oltre che dall’ esercizio di un’ assidua attività di vigilanza e controllo dell’ esecuzione della prestazione lavorativa |
doc#946870 | del datore di lavoro , deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento |
doc#946870 | Cass . nn . 1717/2009 , 1153/2013 ) . In subordine , l' elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione , intesa , come innanzi |
doc#946870 | Cass . n. 7171/2003 ) , costituendo quegli elementi , ex se , solo fattori che , seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto , possono in astratto conciliarsi sia con l' |
doc#946870 | seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto , possono in astratto conciliarsi sia con l' una che con l' altra qualificazione del rapporto stesso ( fra le altre - e già da |
doc#946870 | assoggettamento del ricorrente al potere direttivo , organizzativo e disciplinare della convenuta : il fatto che M. A. N. M. E. potesse discrezionalmente decidere , di settimana in settimana , in |
doc#946870 | della propria attività lavorativa e il vincolo della subordinazione non può ritenersi superata dal fatto che , una volta manifestata la disponibilità a prestare attività in una determinata fascia oraria , |