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doc#706717 498 c.p.c. , dispone , ai sensi del comma 3 del successivo art. 569 , la vendita dei beni immobili pignorati deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi
doc#706717 Successivamente all’ udienza di cui all’ art . 569 c.p.c. , ed una volta fissata la vendita , è preclusa al giudice dell’ esecuzione la possibilità di dichiarare , sia d’
doc#706717 c.p.c. , ed una volta fissata la vendita , è preclusa al giudice dell’ esecuzione la possibilità di dichiarare , sia d’ ufficio che su istanza di parte , l’ estinzione
doc#706717 ove si ravvisi comunque tale incompletezza , il giudice può disporne l’ integrazione anche dopo la fissazione della vendita , onerandone le parti interessate , ovvero provvedendovi d’ ufficio tramite incarico
doc#706717 , il giudice può disporne l’ integrazione anche dopo la fissazione della vendita , onerandone le parti interessate , ovvero provvedendovi d’ ufficio tramite incarico affidato all’ esperto incaricato della stima
doc#706717 incaricato della stima , ovvero il notaio delegato alle operazioni di vendita , ovvero tramite la cancelleria . App . Napoli , 14 gennaio 2004 . 1.6 . Procedure concorsuali .
doc#706717 di vendita . Cass . 5 dicembre 2002 , n. 17249 . L’ ordinanza con la quale , nell’ ambito di una procedura esecutiva individuale , essendo già intervenuta la aggiudicazione
doc#706717 con la quale , nell’ ambito di una procedura esecutiva individuale , essendo già intervenuta la aggiudicazione dei beni pignorati , il giudice dell’ esecuzione dichiari improcedibile l’ ulteriore successiva fase
doc#706717 giudice dell’ esecuzione dichiari improcedibile l’ ulteriore successiva fase del trasferimento dei beni , fondando la sua pronuncia - ai sensi dell’ art . 168 , l. fall . - sull’
doc#706717 . - sull’ avvenuta presentazione di un ricorso per l’ ammissione al concordato preventivo ( la quale preclude , dalla data della presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della
doc#706717 tipo di azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore ) , non richiede , per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell’ art . 485 c.p.c. A
doc#706717 esecutiva individuale sul patrimonio del debitore ) , non richiede , per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell’ art . 485 c.p.c. A tal tipo di
doc#706717 sia sulla base della più generale considerazione per cui , nelle procedure esecutive individuali , la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la
doc#706717 cui , nelle procedure esecutive individuali , la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva - avviene non per costituire un normale
doc#706717 individuali , la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva - avviene non per costituire un normale contraddittorio , ma soltanto per
doc#706717 la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva - avviene non per costituire un normale contraddittorio , ma soltanto per il miglior
doc#706717 stabiliti dalla legge . Ne consegue che , in tale procedura , non trova applicazione la disciplina della estensione della nullità prevista dall’ art . 159 c.p.c. , dovendosi applicare ,
doc#706717 dall’ art . 159 c.p.c. , dovendosi applicare , viceversa , il criterio per cui la nullità di un atto preliminare necessario costituisce un vizio di legittimità dell’ atto successivo ,
doc#706717 venuto a conoscenza del provvedimento di trasferimento della medesima a soggetto diverso , ed esercitata la prelazione di cui all’ art . 3 , l. n. 223 del 1991 , si
doc#706717 del generale principio di cui all’ art . 159 c.p.c. ( a mente del quale la nullità di un atto si estende a tutti quelli successivi dal primo dipendenti ) ,
doc#706717 . 2929 c.c. , alla cui stregua non sono opponibili all’ acquirente nella vendita forzata le nullità degli atti esecutivi che abbiano preceduto la vendita stessa . Cass . 16 febbraio
doc#706717 sono opponibili all’ acquirente nella vendita forzata le nullità degli atti esecutivi che abbiano preceduto la vendita stessa . Cass . 16 febbraio 1999 , n. 1302 . Nella procedura fallimentare
doc#706717 nei termini stabiliti dalla legge . Ne consegue che in tale procedura non trova applicazione la disciplina della estensione della nullità prevista dall’ art . 159 c.p.c. , dovendosi applicare il
doc#706717 della nullità prevista dall’ art . 159 c.p.c. , dovendosi applicare il criterio per cui la nullità di un atto preliminare necessario costituisce un vizio di legittimità dell’ atto successivo che
doc#706717 4 , della legge fallimentare , nell’ individuare i soggetti ai quali deve essere notificata la predetta ordinanza non annovera , tra di essi , il fallito , né un siffatto
doc#706717 esecuzione , richiamate dall’ art . 105 , l. fall . in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della legge fallimentare , poiché l’ art . 589 , comma 4 ,
doc#706717 1993 , n. 6158 . In tema di vendita di beni del fallimento , poiché le disposizioni del codice di rito , relative al processo di esecuzione , trovano applicazione solo
doc#706717 rito , relative al processo di esecuzione , trovano applicazione solo in quanto compatibili con le specifiche norme che regolano il procedimento concorsuale ( art. 105 , R.D. 16 marzo 1942
doc#706717 inadempienza , sia tenuto a fissare un’ udienza per l’ audizione delle parti , secondo la previsione degli artt . 569 c.p.c. e 176 , disp . att . c.p.c. ,
doc#706717 agire . Per legittimare il debitore escusso a proporre opposizione agli atti esecutivi non basta la semplice violazione di una disposizione regolante il processo esecutivo , ma occorre altresì che la
doc#706717 la semplice violazione di una disposizione regolante il processo esecutivo , ma occorre altresì che la violazione importi la lesione di un interesse di cui egli sia portatore in quanto soggetto
doc#706717 di una disposizione regolante il processo esecutivo , ma occorre altresì che la violazione importi la lesione di un interesse di cui egli sia portatore in quanto soggetto passivo dell’ esecuzione
doc#706717 a precetto nel termine di cinque giorni dalla sua notificazione , e non sia intervenuta la ratifica del dominus , né sia depositata la procura eventualmente preesistente , l’ opposizione ,
doc#706717 sua notificazione , e non sia intervenuta la ratifica del dominus , né sia depositata la procura eventualmente preesistente , l’ opposizione , ex art. 617 c.p.c. può essere proposta contro
doc#706717 ex art. 617 c.p.c. può essere proposta contro ogni singolo atto esecutivo compiuto , deducendosene la nullità sia sotto il profilo della mancanza del presupposto necessario ( precetto redatto e notificato
doc#706717 l’ obbligo di comparire , ha tuttavia l’ onere di essere presente onde svolgere tutte le attività idonee alla tutela delle proprie ragioni , dovendo altrimenti imputare a sé stesso ,
doc#706717 perentorio di giorni cinque per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre dal momento in cui le parti del processo esecutivo vengono a conoscenza dell’ atto stesso e cioè dalla notificazione o
doc#706717 che necessariamente lo presuppone ; tuttavia , poiché delle ordinanze pronunciate in udienza si presume la conoscenza ai sensi dell’ art . 176 c.p.c. , il termine perentorio per la opposizione
doc#706717 presume la conoscenza ai sensi dell’ art . 176 c.p.c. , il termine perentorio per la opposizione contro l’ ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione decorre dal giorno in cui si
doc#706717 l’ ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione decorre dal giorno in cui si è disposta la vendita o l’ assegnazione , sempre che alla parte sia stato ritualmente notificato l’ avviso
doc#706717 riflessa , sulla validità degli atti successivi , in tema di esecuzione forzata , intervenuta la vendita dei beni pignorati , ogni opposizione agli atti esecutivi ad essa antecedenti , per
doc#706717 vendita dei beni pignorati , ogni opposizione agli atti esecutivi ad essa antecedenti , per la quale sia già decorso il termine perentorio di cui all’ art . 617 , comma
doc#706717 . 547 c.p.c. svolge , rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all’ udienza stessa , la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt . 530 e 569 svolgono ,
doc#706717 , rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all’ udienza stessa , la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt . 530 e 569 svolgono , rispettivamente , per l’
doc#706717 di cinque giorni dall’ udienza fissata , a norma dell’ art . 547 , per la citazione del terzo e del debitore . ( Nella specie la S.C. ha cassato con
doc#706717 . 547 , per la citazione del terzo e del debitore . ( Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice dell’ esecuzione che , nel decidere
doc#706717 del terzo e del debitore . ( Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice dell’ esecuzione che , nel decidere sull’ opposizione agli atti esecutivi ,
doc#706717 sopracitato ) . Cass . 1º febbraio 2002 , n. 1308 . L’ opposizione con la quale il debitore esecutato sostiene che i beni indicati nell’ ordinanza di fissazione della vendita
doc#706717 pignoramento costituisce opposizione agli atti esecutivi e non opposizione all’ esecuzione , contestandosi con essa la regolarità formale di specifici provvedimenti adottati nell’ ambito del processo esecutivo e non il diritto
doc#706717 nell’ ambito del processo esecutivo e non il diritto di procedere ad esecuzione forzata o la pignorabilità del bene . Ne consegue che le contestazioni contro ciascuno dei menzionati provvedimenti vanno