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doc#706717 | 498 c.p.c. , dispone , ai sensi del comma 3 del successivo art. 569 , la vendita dei beni immobili pignorati deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi |
doc#706717 | Successivamente all’ udienza di cui all’ art . 569 c.p.c. , ed una volta fissata la vendita , è preclusa al giudice dell’ esecuzione la possibilità di dichiarare , sia d’ |
doc#706717 | c.p.c. , ed una volta fissata la vendita , è preclusa al giudice dell’ esecuzione la possibilità di dichiarare , sia d’ ufficio che su istanza di parte , l’ estinzione |
doc#706717 | ove si ravvisi comunque tale incompletezza , il giudice può disporne l’ integrazione anche dopo la fissazione della vendita , onerandone le parti interessate , ovvero provvedendovi d’ ufficio tramite incarico |
doc#706717 | , il giudice può disporne l’ integrazione anche dopo la fissazione della vendita , onerandone le parti interessate , ovvero provvedendovi d’ ufficio tramite incarico affidato all’ esperto incaricato della stima |
doc#706717 | incaricato della stima , ovvero il notaio delegato alle operazioni di vendita , ovvero tramite la cancelleria . App . Napoli , 14 gennaio 2004 . 1.6 . Procedure concorsuali . |
doc#706717 | di vendita . Cass . 5 dicembre 2002 , n. 17249 . L’ ordinanza con la quale , nell’ ambito di una procedura esecutiva individuale , essendo già intervenuta la aggiudicazione |
doc#706717 | con la quale , nell’ ambito di una procedura esecutiva individuale , essendo già intervenuta la aggiudicazione dei beni pignorati , il giudice dell’ esecuzione dichiari improcedibile l’ ulteriore successiva fase |
doc#706717 | giudice dell’ esecuzione dichiari improcedibile l’ ulteriore successiva fase del trasferimento dei beni , fondando la sua pronuncia - ai sensi dell’ art . 168 , l. fall . - sull’ |
doc#706717 | . - sull’ avvenuta presentazione di un ricorso per l’ ammissione al concordato preventivo ( la quale preclude , dalla data della presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della |
doc#706717 | tipo di azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore ) , non richiede , per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell’ art . 485 c.p.c. A |
doc#706717 | esecutiva individuale sul patrimonio del debitore ) , non richiede , per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell’ art . 485 c.p.c. A tal tipo di |
doc#706717 | sia sulla base della più generale considerazione per cui , nelle procedure esecutive individuali , la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la |
doc#706717 | cui , nelle procedure esecutive individuali , la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva - avviene non per costituire un normale |
doc#706717 | individuali , la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva - avviene non per costituire un normale contraddittorio , ma soltanto per |
doc#706717 | la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva - avviene non per costituire un normale contraddittorio , ma soltanto per il miglior |
doc#706717 | stabiliti dalla legge . Ne consegue che , in tale procedura , non trova applicazione la disciplina della estensione della nullità prevista dall’ art . 159 c.p.c. , dovendosi applicare , |
doc#706717 | dall’ art . 159 c.p.c. , dovendosi applicare , viceversa , il criterio per cui la nullità di un atto preliminare necessario costituisce un vizio di legittimità dell’ atto successivo , |
doc#706717 | venuto a conoscenza del provvedimento di trasferimento della medesima a soggetto diverso , ed esercitata la prelazione di cui all’ art . 3 , l. n. 223 del 1991 , si |
doc#706717 | del generale principio di cui all’ art . 159 c.p.c. ( a mente del quale la nullità di un atto si estende a tutti quelli successivi dal primo dipendenti ) , |
doc#706717 | . 2929 c.c. , alla cui stregua non sono opponibili all’ acquirente nella vendita forzata le nullità degli atti esecutivi che abbiano preceduto la vendita stessa . Cass . 16 febbraio |
doc#706717 | sono opponibili all’ acquirente nella vendita forzata le nullità degli atti esecutivi che abbiano preceduto la vendita stessa . Cass . 16 febbraio 1999 , n. 1302 . Nella procedura fallimentare |
doc#706717 | nei termini stabiliti dalla legge . Ne consegue che in tale procedura non trova applicazione la disciplina della estensione della nullità prevista dall’ art . 159 c.p.c. , dovendosi applicare il |
doc#706717 | della nullità prevista dall’ art . 159 c.p.c. , dovendosi applicare il criterio per cui la nullità di un atto preliminare necessario costituisce un vizio di legittimità dell’ atto successivo che |
doc#706717 | 4 , della legge fallimentare , nell’ individuare i soggetti ai quali deve essere notificata la predetta ordinanza non annovera , tra di essi , il fallito , né un siffatto |
doc#706717 | esecuzione , richiamate dall’ art . 105 , l. fall . in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della legge fallimentare , poiché l’ art . 589 , comma 4 , |
doc#706717 | 1993 , n. 6158 . In tema di vendita di beni del fallimento , poiché le disposizioni del codice di rito , relative al processo di esecuzione , trovano applicazione solo |
doc#706717 | rito , relative al processo di esecuzione , trovano applicazione solo in quanto compatibili con le specifiche norme che regolano il procedimento concorsuale ( art. 105 , R.D. 16 marzo 1942 |
doc#706717 | inadempienza , sia tenuto a fissare un’ udienza per l’ audizione delle parti , secondo la previsione degli artt . 569 c.p.c. e 176 , disp . att . c.p.c. , |
doc#706717 | agire . Per legittimare il debitore escusso a proporre opposizione agli atti esecutivi non basta la semplice violazione di una disposizione regolante il processo esecutivo , ma occorre altresì che la |
doc#706717 | la semplice violazione di una disposizione regolante il processo esecutivo , ma occorre altresì che la violazione importi la lesione di un interesse di cui egli sia portatore in quanto soggetto |
doc#706717 | di una disposizione regolante il processo esecutivo , ma occorre altresì che la violazione importi la lesione di un interesse di cui egli sia portatore in quanto soggetto passivo dell’ esecuzione |
doc#706717 | a precetto nel termine di cinque giorni dalla sua notificazione , e non sia intervenuta la ratifica del dominus , né sia depositata la procura eventualmente preesistente , l’ opposizione , |
doc#706717 | sua notificazione , e non sia intervenuta la ratifica del dominus , né sia depositata la procura eventualmente preesistente , l’ opposizione , ex art. 617 c.p.c. può essere proposta contro |
doc#706717 | ex art. 617 c.p.c. può essere proposta contro ogni singolo atto esecutivo compiuto , deducendosene la nullità sia sotto il profilo della mancanza del presupposto necessario ( precetto redatto e notificato |
doc#706717 | l’ obbligo di comparire , ha tuttavia l’ onere di essere presente onde svolgere tutte le attività idonee alla tutela delle proprie ragioni , dovendo altrimenti imputare a sé stesso , |
doc#706717 | perentorio di giorni cinque per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre dal momento in cui le parti del processo esecutivo vengono a conoscenza dell’ atto stesso e cioè dalla notificazione o |
doc#706717 | che necessariamente lo presuppone ; tuttavia , poiché delle ordinanze pronunciate in udienza si presume la conoscenza ai sensi dell’ art . 176 c.p.c. , il termine perentorio per la opposizione |
doc#706717 | presume la conoscenza ai sensi dell’ art . 176 c.p.c. , il termine perentorio per la opposizione contro l’ ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione decorre dal giorno in cui si |
doc#706717 | l’ ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione decorre dal giorno in cui si è disposta la vendita o l’ assegnazione , sempre che alla parte sia stato ritualmente notificato l’ avviso |
doc#706717 | riflessa , sulla validità degli atti successivi , in tema di esecuzione forzata , intervenuta la vendita dei beni pignorati , ogni opposizione agli atti esecutivi ad essa antecedenti , per |
doc#706717 | vendita dei beni pignorati , ogni opposizione agli atti esecutivi ad essa antecedenti , per la quale sia già decorso il termine perentorio di cui all’ art . 617 , comma |
doc#706717 | . 547 c.p.c. svolge , rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all’ udienza stessa , la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt . 530 e 569 svolgono , |
doc#706717 | , rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all’ udienza stessa , la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt . 530 e 569 svolgono , rispettivamente , per l’ |
doc#706717 | di cinque giorni dall’ udienza fissata , a norma dell’ art . 547 , per la citazione del terzo e del debitore . ( Nella specie la S.C. ha cassato con |
doc#706717 | . 547 , per la citazione del terzo e del debitore . ( Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice dell’ esecuzione che , nel decidere |
doc#706717 | del terzo e del debitore . ( Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice dell’ esecuzione che , nel decidere sull’ opposizione agli atti esecutivi , |
doc#706717 | sopracitato ) . Cass . 1º febbraio 2002 , n. 1308 . L’ opposizione con la quale il debitore esecutato sostiene che i beni indicati nell’ ordinanza di fissazione della vendita |
doc#706717 | pignoramento costituisce opposizione agli atti esecutivi e non opposizione all’ esecuzione , contestandosi con essa la regolarità formale di specifici provvedimenti adottati nell’ ambito del processo esecutivo e non il diritto |
doc#706717 | nell’ ambito del processo esecutivo e non il diritto di procedere ad esecuzione forzata o la pignorabilità del bene . Ne consegue che le contestazioni contro ciascuno dei menzionati provvedimenti vanno |