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doc#1020611 bianco ” nella quale si incorporano . E ciò con una crticità . Avendo concepito il legislatore del 2009 una norma penale di favore in bianco - e non una norma
doc#1020611 scriminante e ciò in applicazione , ancora , del principio di irretroattività . Dunque , il legislatore ha in sostanza delineato una sorta di “ zona franca ” per gli appartenenti
doc#1020611 in bianco ” : in effetti la struttura della disposizione - letta in combinato con il comma 1 septies dell’ art . 4 - lascia intendere che l’ utilizzo scriminato delle
doc#1020611 delle operazioni militari ” ( art. 4 , comma 1 sexies ) , tant’è che il comma 1 septies , appunto , ribadisce che restano comunque punibili ma soltanto se previsti
doc#1020611 essere evidenziato che siffatta impostazione non sarebbe estranea allo stesso codice penale militare di pace il quale prevede all’ art . 44 , rubricato “ Casi particolari di necessità militare ”
doc#1020611 Casi particolari di necessità militare ” , l’ esimente secono cui “ Non è punibile il militare , che ha commesso un fatto costituente reato , per esservi stato costretto della
doc#1020611 , per esservi stato costretto della necessità di impedire l' ammutinamento , la rivolta , il saccheggio , la devastazione , o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto
doc#1020611 54 c.p. ( stato di necessità ) ai militari impegnati in missioni internazionali e nonostante il comma secondo del precetto da ultimo citato escludente dall’ ambito applicativo della esimente i soggetti
doc#1020611 esimente i soggetti aventi “ un dovere particolare di esporsi a pericolo”[10 ] ; oggi il legislatore sembra aver “ ” unificato ” , ma per finalità “ offensive ” ,
doc#1020611 art. 11 Cost . pare breve . Insigni autori , però , hanno oramai celebrato il de profundis della guerra costituzionalmente contemplata : si legge negli atti parlamentari vertenti sulle proposte
doc#1020611 “ ormai parliamo da anni di conflitti armati e abbiamo superato - così pare - il vecchio concetto di guerra internazionale”[11 ] . Il problema - in disparte la condivisibilità di
doc#1020611 dell’ utilizzo della forza militare per sole finalità difensive ( appunto ) della Patria : il problema , allora , è comprendere se l’ incremento - a costituzione invariata - dei
doc#1020611 , sembra opportuno rispondere secondo quella che risulta essere l’ ottica dello stesso legislatore costituente il quale parrebbe aver voluto lasciare “ l’ ultima parola ” al garante della Costituzione ovvero
doc#1020611 ] Così recita l’ art . 4 , comma 1 sexies della normativa citata ed il cui comma 1 septies , a completamento della disciplina de qua prevede che “ Quando
doc#1020611 dalla necessità delle operazioni militari , si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e ' previsto dalla legge come delitto colposo ” . Le disposizioni menzionate ,
doc#1020611 del Servizio europeo per l' azione esterna e per l' Amministrazione della Difesa " ) il cui art. 7 sancisce che “ alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
doc#1020611 . Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010 ” . [ 2 ] Disposizione introdotta dalla
doc#1020611 , L. n. 331/2000 ( norme per l’ istituzione del servizio militare professionale ) ripetendo il contenuto dell’ abrogato art. 1 , L. n. 382/1978 ( Norme di principio sulla disciplina
doc#1020611 Costituzione e dalle disposizioni concernenti l’ ordinamento delle forze armate , la loro apoliticità , il sacro dovere di difesa della Patria ecc. . [ 13 ] Significativo al riguardo è
doc#1020611 sacro dovere di difesa della Patria ecc. . [ 13 ] Significativo al riguardo è il disposto ancora dell’ art . 1 , L. n. 331/2000 secondo cui il compito “
doc#1020611 riguardo è il disposto ancora dell’ art . 1 , L. n. 331/2000 secondo cui il compito “ prioritario ” ( non esclusivo ) delle Forze Armate è la difesa della
doc#1020611 contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato , ha il dovere di non eseguire l' ordine e di informare al più presto i superiori ”
doc#1020612 altresì , esteso anche alle banche , agli enti finanziaria , ai contribuenti che utilizzano il regime per le nuove attività imprenditoriale e di lavoro autonomo ( i c.d. forfettini )
doc#1020612 imponibili . Altri argomenti di peculiare interesse sono i termini di invio della comunicazione e il regime sanzionatorio . Per quanto concerne i termini , la circolare che qui si commenta
doc#1020612 Per quanto concerne i termini , la circolare che qui si commenta ha precisato che il nuovo adempimento dovrà essere assolto entro il termine del 30 aprile di ogni anno ,
doc#1020612 circolare che qui si commenta ha precisato che il nuovo adempimento dovrà essere assolto entro il termine del 30 aprile di ogni anno , facendo riferimento alle operazioni relative all’ anno
doc#1020612 relative all’ anno di imposta precedente . Solo per quel che concerne l’ anno 2010 il termine è posticipato alla data del 31 ottobre 2011 . Ai fini sanzionatori , come
doc#1020612 Tale disposizione ha l’ intento di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’ Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti , soprattutto in materia di IVA , ma anche per ostacolare
doc#1020612 rilevante entità , piuttosto che su quelle a più basso rischio per le quali , il più delle volte , il controllo porta a contestazioni di minima entità o anche a
doc#1020612 su quelle a più basso rischio per le quali , il più delle volte , il controllo porta a contestazioni di minima entità o anche a nessuna contestazione ( ipotesi ,
doc#1020612 tutti i soggetti di minori dimensioni . Con riguardo a questi ultimi , infatti , il legislatore , come conferma la relazione illustrativa di accompagnamento alla norma , ha ritenuto che
doc#1020612 business to business ) , ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale ( cosiddette operazioni business to consumer ) . In sede di prima applicazione
doc#1020612 consumatore finale ( cosiddette operazioni business to consumer ) . In sede di prima applicazione il provvedimento stabilisce che devono essere comunicate : · entro il 31 ottobre 2011 , le
doc#1020612 In sede di prima applicazione il provvedimento stabilisce che devono essere comunicate : · entro il 31 ottobre 2011 , le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al
doc#1020612 quelle per le quali è previsto l’ obbligo di emissione della fattura ; · entro il 30 aprile 2012 , le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro ,
doc#1020612 , per le quali è previsto l’ obbligo di emissione della fattura ; · entro il 30 aprile 2012 , le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro ,
doc#1020612 , con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011 . Per il periodo d’ imposta 2010 dovranno , quindi , essere comunicate soltanto le operazioni soggette all’
doc#1020612 non soggette all’ obbligo di fatturazione e la comunicazione dovrà essere inviata all’ Agenzia entro il 30 aprile dell’ anno successivo a quello di riferimento . Con la presente circolare vengono
doc#1020612 attività d’ impresa o di lavoro autonomo ) . La disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono ipotesi di esclusioni soggettive dall’ obbligo di comunicazione che è fissato ,
doc#1020612 operazioni esenti ai sensi dell’ articolo 36-bis del decreto ; · i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’
doc#1020612 del termine previsto per la comunicazione ( ad es . , 13 marzo 2012 ) il soggetto subentrante è tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative : ·
doc#1020612 annualità precedente ( proseguendo nell’ esempio , quelle relative al 2011 , da comunicare entro il 30 aprile 2012 ) , con una distinta ed autonoma comunicazione ; · all’ anno
doc#1020612 periodo che va dal 1° gennaio 2012 al 12 marzo 2012 , da comunicare entro il 30 aprile 2013 ) con un’ unica comunicazione riepilogativa . 3 . Ambito oggettivo 3.1
doc#1020612 esonerati dall' obbligo di comunicazione in quanto l’ adesione a detto regime comporta , sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA , l’ esonero da qualunque obbligo , fatta salva
doc#1020612 rammenta , comunque , che l’ esclusione non opera , qualora in corso d’ anno il regime in parola cessi di avere efficacia ( per il conseguimento di ricavi o compensi
doc#1020612 qualora in corso d’ anno il regime in parola cessi di avere efficacia ( per il conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro , l’ effettuazione di cessioni all’
doc#1020612 ricavi o compensi superiori a 30.000 euro , l’ effettuazione di cessioni all’ esportazione , il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori , o , ancora , la percezione
doc#1020612 anni precedenti , superano l’ ammontare complessivo di 15.000 euro ) . In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere
doc#1020612 semplificato . Analogamente , non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che , sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia . Si pensi , ad esempio , al
doc#1020612 , per le predette operazioni rilevanti non ricorra l’ obbligo di emissione della fattura , il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell’ IVA applicata ( quindi ,