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doc#1020606 sicura soddisfazione del bene della vita oggetto di quell’interesse . Al contrario , l’ Amministrazione il cui provvedimento discrezionale venga annullato ha soltanto l’ obbligo di rinnovare il procedimento , nel
doc#1020606 , l’ Amministrazione il cui provvedimento discrezionale venga annullato ha soltanto l’ obbligo di rinnovare il procedimento , nel quale dovrà tener conto della portata precettiva della sentenza demolitoria . Ciò
doc#1020606 diverso . - Nella situazione concreta , oggetto delle attenzioni dei giudici d’ appello , il fine prioritario di garantire la conservazione di aree di rilevante interesse naturale e paesaggistico è
doc#1020606 1998 , ma adottata già in data 5 dicembre 1996 , cioè ben prima che il T.A.R. Veneto si pronunciasse per l’ annullamento della Variante “ Ponte ” . È del
doc#1020606 pronunciasse per l’ annullamento della Variante “ Ponte ” . È del tutto evidente che il Comune di San Vito non avrebbe potuto adeguarsi al dettato del giudice di prime cure
doc#1020606 emergere in via complessiva dal PRG : nel caso di specie , bene avrebbe operato il Comune di San Vito nell’ adottare la Variante Generale senza limitare le proprie scelte di
doc#1020606 ad osservazioni da essi formulate con riferimento alla Variante “ Ponte ” , posto che il Comune di San Vito aveva risposto rinviando per relationem al contenuto dell’ appello proposto dinanzi
doc#1020606 le osservazioni formulate e non vi è dubbio che ciò si sia verificato , avendo il Comune risposto mediante rinvio per relationem agli atti d’ appello contro la sentenza n. 164/97
doc#1020606 rinvio per relationem agli atti d’ appello contro la sentenza n. 164/97 con la quale il T.A.R. Veneto aveva annullato la Variante “ Ponte ” . In questo modo , l’
doc#1020606 rinvengono motivi ragionevoli per discostarsi dall’ orientamento tradizionalmente preponderante , sulla base dell’ assunto per il quale il PRG sia atto discrezionale di pianificazione urbanistica , e come tale ricompreso nella
doc#1020606 ragionevoli per discostarsi dall’ orientamento tradizionalmente preponderante , sulla base dell’ assunto per il quale il PRG sia atto discrezionale di pianificazione urbanistica , e come tale ricompreso nella macrocategoria di
doc#1020606 cui proprietari sono dunque ben individuabili anche a priori . Specie nel momento in cui il provvedimento amministrativo abbia natura espropriativa , sarebbe quindi semplice , a detta dei sostenitori di
doc#1020607 Bianchi Clerici , componenti e del dott . Giuseppe Busia , segretario generale ; VISTO il ricorso al Garante presentato in data 27 giugno 2014 nei confronti di Deutsche Bank S.p.A.
doc#1020607 di legale rappresentante della suddetta società " ; l' interessata ha infatti rilevato che nonostante il pagamento dell' assegno , comprensivo dell' importo facciale , degli interessi , della penale e
doc#1020607 Autorità , ai sensi dell' art . 149 comma 1 del Codice , ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell' interessata ; VISTA la nota del
doc#1020607 riscontro alle richieste dell' interessata ; VISTA la nota del 12 agosto 2014 con cui il titolare del trattamento ha comunicato di aver già provveduto , anteriormente alla proposizione del ricorso
doc#1020607 precisato , a tale riguardo , che l' assegno in contestazione " era stato tratto il 7.3.2014 e , quindi , il tardivo pagamento poteva avvenire nel termine del 19.05.2014 ,
doc#1020607 che l' assegno in contestazione " era stato tratto il 7.3.2014 e , quindi , il tardivo pagamento poteva avvenire nel termine del 19.05.2014 , come comunicato alla cliente con nota
doc#1020607 comunicato alla cliente con nota del 18.3.2014 " , rappresentando altresì che " in effetti il 19 maggio 2014 la sig.ra XY presentava la quietanza apparentemente sottoscritta il 24 marzo 2014
doc#1020607 " in effetti il 19 maggio 2014 la sig.ra XY presentava la quietanza apparentemente sottoscritta il 24 marzo 2014 dalla ( … ) beneficiaria del titolo ; tuttavia tale documento ,
doc#1020607 Attestazioni e Certificazioni del Comune di Milano in data 21 maggio 2014 , dunque oltre il termine concesso dalla legge ; la resistente ha pertanto evidenziato che , alla luce di
doc#1020607 non può costituire valida prova dell' avvenuto tempestivo pagamento dell' importo dovuto , per valutare il quale " si deve far riferimento alla data dell' autentica ( che completa la quietanza
doc#1020607 ) e non a quanto attestato dal beneficiario nella relativa dichiarazione " ; RILEVATO che il contestato inserimento dei dati della ricorrente nell' Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e
doc#1020607 pagamento tardivo del titolo entro i termini previsti dalla normativa di riferimento ( ovvero entro il 19 maggio 2014 ) , come si desume dalla data di autenticazione della firma del
doc#1020607 che la segnalazione disposta dalla banca resistente nell' archivio C.A.I. non risulta illecita e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato ; VISTI gli artt . 145 e ss .
doc#1020607 ; RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici ; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE : dichiara il ricorso infondato . Ai sensi degli artt . 152 del Codice e 10 d.lgs .
doc#1020607 artt . 152 del Codice e 10 d.lgs . n. 150 del 2011 , avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all' autorità giudiziaria , con ricorso depositato al tribunale
doc#1020607 autorità giudiziaria , con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati , entro il termine di trenta giorni dalla data di
doc#1020607 ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati , entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso , ovvero di sessanta
doc#1020607 trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso , ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all' estero . IL PRESIDENTE Soro IL RELATORE Bianchi Clerici IL SEGRETARIO GENERALE
doc#1020608 aveva chiesto l' abolizione di una norma punitiva nei confronti dei magistrati e devastante per il funzionamento degli uffici , esprime soddisfazione per l' approvazione del DDL : " Prendiamo atto
doc#1020608 , esprime soddisfazione per l' approvazione del DDL : " Prendiamo atto della circostanza che il legislatore continua a mantenere non ragionevoli limitazioni all' esercizio delle funzioni giudicanti monocratiche penali ,
doc#1020608 giudicanti monocratiche penali , ma appare , comunque , positivo che sia intervenuto per scongiurare il rischio di paralisi di molti uffici " . ( Altalex , 21 novembre 2011 )
doc#1020608 prima valutazione di professionalita ' » . 1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge ,
doc#1020608 ' 31 ottobre 2011 . NAPOLITANO Berlusconi , Presidente del Consiglio dei Ministri Visto , il Guardasigilli : Palma Gentile cliente , per migliorare le performance tecniche di Altalex e del
doc#1020609 e competitività economica ” , all’ art . 38 comma5 , haprevisto l’ estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell’ amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali , per la presentazione
doc#1020609 e servizi INPS – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze ” ha definito dettagliatamente il calendario definitivo della sostituzione delle tradizionali modalità di presentazione delle istanze all’ INPS con la
doc#1020609 di seguito elencate . Si precisa , peraltro che , al fine di rendere graduale il passaggio alla telematizzazione in via esclusiva , tali istanze potranno continuare ad essere trasmesse fino
doc#1020609 diretta ad ottenere la riduzione contributiva dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica , tramite il Cassetto Previdenziale Aziende , secondo le istruzioni che saranno fornite , dopo l’ emanazione del
doc#1020609 . 3 . Artigiani e Commercianti A partire dal 1° gennaio 2012 , fermo restando il periodo transitorio di cui alla premessa , gli artigiani e i commercianti avranno la possibilità
doc#1020609 . Aziende e lavoratori autonomi agricoli A decorrere dal 1° gennaio 2012 , fermo restando il periodo transitorio di cui alla premessa , le aziende assuntrici di manodopera e i lavoratori
doc#1020610 articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori . 5 . L' omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell' esecutore non comporta
doc#1020610 questo profilo già in sede di esame delle offerte ” . In conclusione , secondo il Tribunale Amministrativo , il bando impugnato non poneva nessuna limitazione ulteriore rispetto al dettato normativo
doc#1020610 sede di esame delle offerte ” . In conclusione , secondo il Tribunale Amministrativo , il bando impugnato non poneva nessuna limitazione ulteriore rispetto al dettato normativo . La società Ambiter
doc#1020610 , di una polizza assicurativa “ all risk ” . Con sentenza n. 212/08 , il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Giudice di prima istanza , rilevando ,
doc#1020610 ha confermato la decisione del Giudice di prima istanza , rilevando , innanzitutto , come il disciplinare non prevedeva assolutamente l’ obbligo di stipulare e presentare in sede di gara tale
doc#1020610 stata prodotta da venti altri partecipanti . In conclusione la clausola impugnata non contrasta con il bando e con alcuna disposizione di legge ed il provvedimento di esclusione è stato ,
doc#1020610 la clausola impugnata non contrasta con il bando e con alcuna disposizione di legge ed il provvedimento di esclusione è stato , pertanto , legittimamente adottato dal Consorzio di Bonifica di
doc#1020611 la scoperta che la disposizione de qua si applica altresì “ alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010”[2 ] . In altra sede si era tentato
doc#1020611 penale comune e militare[6 ] , non potendosi escludere peraltro , la possibilità , per il giudice penale , di una disapplicazione in malam partem di quelle direttive concernenti l’ uso