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doc#1020606 | sicura soddisfazione del bene della vita oggetto di quell’interesse . Al contrario , l’ Amministrazione il cui provvedimento discrezionale venga annullato ha soltanto l’ obbligo di rinnovare il procedimento , nel |
doc#1020606 | , l’ Amministrazione il cui provvedimento discrezionale venga annullato ha soltanto l’ obbligo di rinnovare il procedimento , nel quale dovrà tener conto della portata precettiva della sentenza demolitoria . Ciò |
doc#1020606 | diverso . - Nella situazione concreta , oggetto delle attenzioni dei giudici d’ appello , il fine prioritario di garantire la conservazione di aree di rilevante interesse naturale e paesaggistico è |
doc#1020606 | 1998 , ma adottata già in data 5 dicembre 1996 , cioè ben prima che il T.A.R. Veneto si pronunciasse per l’ annullamento della Variante “ Ponte ” . È del |
doc#1020606 | pronunciasse per l’ annullamento della Variante “ Ponte ” . È del tutto evidente che il Comune di San Vito non avrebbe potuto adeguarsi al dettato del giudice di prime cure |
doc#1020606 | emergere in via complessiva dal PRG : nel caso di specie , bene avrebbe operato il Comune di San Vito nell’ adottare la Variante Generale senza limitare le proprie scelte di |
doc#1020606 | ad osservazioni da essi formulate con riferimento alla Variante “ Ponte ” , posto che il Comune di San Vito aveva risposto rinviando per relationem al contenuto dell’ appello proposto dinanzi |
doc#1020606 | le osservazioni formulate e non vi è dubbio che ciò si sia verificato , avendo il Comune risposto mediante rinvio per relationem agli atti d’ appello contro la sentenza n. 164/97 |
doc#1020606 | rinvio per relationem agli atti d’ appello contro la sentenza n. 164/97 con la quale il T.A.R. Veneto aveva annullato la Variante “ Ponte ” . In questo modo , l’ |
doc#1020606 | rinvengono motivi ragionevoli per discostarsi dall’ orientamento tradizionalmente preponderante , sulla base dell’ assunto per il quale il PRG sia atto discrezionale di pianificazione urbanistica , e come tale ricompreso nella |
doc#1020606 | ragionevoli per discostarsi dall’ orientamento tradizionalmente preponderante , sulla base dell’ assunto per il quale il PRG sia atto discrezionale di pianificazione urbanistica , e come tale ricompreso nella macrocategoria di |
doc#1020606 | cui proprietari sono dunque ben individuabili anche a priori . Specie nel momento in cui il provvedimento amministrativo abbia natura espropriativa , sarebbe quindi semplice , a detta dei sostenitori di |
doc#1020607 | Bianchi Clerici , componenti e del dott . Giuseppe Busia , segretario generale ; VISTO il ricorso al Garante presentato in data 27 giugno 2014 nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. |
doc#1020607 | di legale rappresentante della suddetta società " ; l' interessata ha infatti rilevato che nonostante il pagamento dell' assegno , comprensivo dell' importo facciale , degli interessi , della penale e |
doc#1020607 | Autorità , ai sensi dell' art . 149 comma 1 del Codice , ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell' interessata ; VISTA la nota del |
doc#1020607 | riscontro alle richieste dell' interessata ; VISTA la nota del 12 agosto 2014 con cui il titolare del trattamento ha comunicato di aver già provveduto , anteriormente alla proposizione del ricorso |
doc#1020607 | precisato , a tale riguardo , che l' assegno in contestazione " era stato tratto il 7.3.2014 e , quindi , il tardivo pagamento poteva avvenire nel termine del 19.05.2014 , |
doc#1020607 | che l' assegno in contestazione " era stato tratto il 7.3.2014 e , quindi , il tardivo pagamento poteva avvenire nel termine del 19.05.2014 , come comunicato alla cliente con nota |
doc#1020607 | comunicato alla cliente con nota del 18.3.2014 " , rappresentando altresì che " in effetti il 19 maggio 2014 la sig.ra XY presentava la quietanza apparentemente sottoscritta il 24 marzo 2014 |
doc#1020607 | " in effetti il 19 maggio 2014 la sig.ra XY presentava la quietanza apparentemente sottoscritta il 24 marzo 2014 dalla ( … ) beneficiaria del titolo ; tuttavia tale documento , |
doc#1020607 | Attestazioni e Certificazioni del Comune di Milano in data 21 maggio 2014 , dunque oltre il termine concesso dalla legge ; la resistente ha pertanto evidenziato che , alla luce di |
doc#1020607 | non può costituire valida prova dell' avvenuto tempestivo pagamento dell' importo dovuto , per valutare il quale " si deve far riferimento alla data dell' autentica ( che completa la quietanza |
doc#1020607 | ) e non a quanto attestato dal beneficiario nella relativa dichiarazione " ; RILEVATO che il contestato inserimento dei dati della ricorrente nell' Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e |
doc#1020607 | pagamento tardivo del titolo entro i termini previsti dalla normativa di riferimento ( ovvero entro il 19 maggio 2014 ) , come si desume dalla data di autenticazione della firma del |
doc#1020607 | che la segnalazione disposta dalla banca resistente nell' archivio C.A.I. non risulta illecita e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato ; VISTI gli artt . 145 e ss . |
doc#1020607 | ; RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici ; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE : dichiara il ricorso infondato . Ai sensi degli artt . 152 del Codice e 10 d.lgs . |
doc#1020607 | artt . 152 del Codice e 10 d.lgs . n. 150 del 2011 , avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all' autorità giudiziaria , con ricorso depositato al tribunale |
doc#1020607 | autorità giudiziaria , con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati , entro il termine di trenta giorni dalla data di |
doc#1020607 | ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati , entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso , ovvero di sessanta |
doc#1020607 | trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso , ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all' estero . IL PRESIDENTE Soro IL RELATORE Bianchi Clerici IL SEGRETARIO GENERALE |
doc#1020608 | aveva chiesto l' abolizione di una norma punitiva nei confronti dei magistrati e devastante per il funzionamento degli uffici , esprime soddisfazione per l' approvazione del DDL : " Prendiamo atto |
doc#1020608 | , esprime soddisfazione per l' approvazione del DDL : " Prendiamo atto della circostanza che il legislatore continua a mantenere non ragionevoli limitazioni all' esercizio delle funzioni giudicanti monocratiche penali , |
doc#1020608 | giudicanti monocratiche penali , ma appare , comunque , positivo che sia intervenuto per scongiurare il rischio di paralisi di molti uffici " . ( Altalex , 21 novembre 2011 ) |
doc#1020608 | prima valutazione di professionalita ' » . 1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge , |
doc#1020608 | ' 31 ottobre 2011 . NAPOLITANO Berlusconi , Presidente del Consiglio dei Ministri Visto , il Guardasigilli : Palma Gentile cliente , per migliorare le performance tecniche di Altalex e del |
doc#1020609 | e competitività economica ” , all’ art . 38 comma5 , haprevisto l’ estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell’ amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali , per la presentazione |
doc#1020609 | e servizi INPS – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze ” ha definito dettagliatamente il calendario definitivo della sostituzione delle tradizionali modalità di presentazione delle istanze all’ INPS con la |
doc#1020609 | di seguito elencate . Si precisa , peraltro che , al fine di rendere graduale il passaggio alla telematizzazione in via esclusiva , tali istanze potranno continuare ad essere trasmesse fino |
doc#1020609 | diretta ad ottenere la riduzione contributiva dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica , tramite il Cassetto Previdenziale Aziende , secondo le istruzioni che saranno fornite , dopo l’ emanazione del |
doc#1020609 | . 3 . Artigiani e Commercianti A partire dal 1° gennaio 2012 , fermo restando il periodo transitorio di cui alla premessa , gli artigiani e i commercianti avranno la possibilità |
doc#1020609 | . Aziende e lavoratori autonomi agricoli A decorrere dal 1° gennaio 2012 , fermo restando il periodo transitorio di cui alla premessa , le aziende assuntrici di manodopera e i lavoratori |
doc#1020610 | articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori . 5 . L' omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell' esecutore non comporta |
doc#1020610 | questo profilo già in sede di esame delle offerte ” . In conclusione , secondo il Tribunale Amministrativo , il bando impugnato non poneva nessuna limitazione ulteriore rispetto al dettato normativo |
doc#1020610 | sede di esame delle offerte ” . In conclusione , secondo il Tribunale Amministrativo , il bando impugnato non poneva nessuna limitazione ulteriore rispetto al dettato normativo . La società Ambiter |
doc#1020610 | , di una polizza assicurativa “ all risk ” . Con sentenza n. 212/08 , il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Giudice di prima istanza , rilevando , |
doc#1020610 | ha confermato la decisione del Giudice di prima istanza , rilevando , innanzitutto , come il disciplinare non prevedeva assolutamente l’ obbligo di stipulare e presentare in sede di gara tale |
doc#1020610 | stata prodotta da venti altri partecipanti . In conclusione la clausola impugnata non contrasta con il bando e con alcuna disposizione di legge ed il provvedimento di esclusione è stato , |
doc#1020610 | la clausola impugnata non contrasta con il bando e con alcuna disposizione di legge ed il provvedimento di esclusione è stato , pertanto , legittimamente adottato dal Consorzio di Bonifica di |
doc#1020611 | la scoperta che la disposizione de qua si applica altresì “ alle missioni militari per il sisma di Haiti del 12 gennaio 2010”[2 ] . In altra sede si era tentato |
doc#1020611 | penale comune e militare[6 ] , non potendosi escludere peraltro , la possibilità , per il giudice penale , di una disapplicazione in malam partem di quelle direttive concernenti l’ uso |