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doc#223399 Tale decreto , successivo a quello già ricordato del 2003 , richiamava anche il parere dell’ /ADJ/<unknown> Avvocatura dello Stato dell’ 8.10.2008 , depositato agli atti del presente giudizio , circa gli
doc#223399 a quello già ricordato del 2003 , richiamava anche il parere dell’ Avvocatura dello Stato dell’ /ADJ/<unknown> 8.10.2008 , depositato agli atti del presente giudizio , circa gli effetti “ caducatori ”
doc#223399 , in ipotesi , una più tempestiva comunicazione di tale intenzione , nel pieno rispetto dell’ /ADJ/<unknown> art . 7 del d.lgs . 32/1998 che prescrive tale adempimento a carico del gestore
doc#223399 postula il necessario accertamento della differenza tra quanto effettivamente percepito nel periodo interessato dalla riduzione dell’ /ADJ/<unknown> attività lavorativa , per effetto ovvero a causa degli atti qui annullati , e quanto
doc#223406 Ministro Madia viene ribadito come fondamentale il diritto di conoscenza e rafforzato il carattere democratico dell’ /ADJ/<unknown> ordinamento attraverso il controllo diffuso sull’ azione amministrativa tramite l’ accesso generalizzato . L’ organizzazione
doc#223408 fibra ottica per il periodo di anni cinque ” , da aggiudicarsi con il criterio dell’ /ADJ/<unknown> offerta economicamente più vantaggiosa . L’ appellante premetteva , in fatto , che la procedura
doc#223408 gara , all’ esito della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione . All’ esito dell’ /ADJ/<unknown> esame delle offerte tecniche , in data 8 agosto 2017 , il Comune inviava a
doc#223408 richiesta di chiarimenti in merito all’ offerta tecnica formulata , domandando in particolare la conferma dell’ /ADJ/<unknown> offerta tecnica in relazione alle sette scuole per le quali il Capitolato richiedeva la fornitura
doc#223408 con determinazione n. 1802 dell' 11 agosto 2017 ( doc . 11 della produzione documentale dell’ /ADJ/<unknown> appellante ) , la sua esclusione dalla gara , sul presupposto che il progetto proposto
doc#223408 non corrispondesse ai requisiti minimi previsti nel CSA ; e , con determinazione dirigenziale 57 dell’ /NOCAT/<unknown> 11 gennaio 2018 , disponeva l’ aggiudicazione della gara a Mnet ( pure impugnata da
doc#223408 parte in cui ha rigettato il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’ /ADJ/<unknown> art . 83 del d.lgs . n. 82/2005 nonché dell’ art . 89 del d.lgs
doc#223408 - violazione e falsa applicazione dell’ art . 83 del d.lgs . n. 82/2005 nonché dell’ /ADJ/<unknown> art . 89 del d.lgs . n. 50/2016 ; violazione e falsa applicazione dell' art
doc#223408 infondato nel merito . Alla camera di consiglio del 1 marzo 2018 per la trattazione dell’ /ADJ/<unknown> istanza di sospensiva , il Collegio , previo avviso alle parti che la misura cautelare
doc#223408 alle parti che la misura cautelare richiesta avrebbe potuto essere convertita in sentenza ai sensi dell’ /ADJ/<unknown> articolo 60 Cod , proc . amm . , tratteneva la causa in decisione .
doc#223408 controversia portata all’ attenzione del Collegio , deve preliminarmente essere esaminata l’ eccezione di irricevibilità dell’ /ADJ/<unknown> appello sollevata sia dal Comune di Mantova , sia dalla controinteressata : sostengono , in
doc#223408 5056 ) Nel giudizio di primo grado il T.a.r. adito ha osservato la disciplina propria dell’ /ADJ/<unknown> ordinario rito appalti , come dimostra la stessa scelta procedurale di dare avviso ai difensori
doc#223408 dimostra la stessa scelta procedurale di dare avviso ai difensori delle parti , ai sensi dell’ /ADJ/<unknown> art . 60 Cod . proc . amm . , che la misura cautelare avrebbe
doc#223408 tutela giurisdizionale a interessi pubblici e indisponibili , i principi di ultrattività del rito e dell’ /ADJ/<unknown> apparenza , dovendo il giudizio svolgersi secondo le forme e la procedura del rito che
doc#223408 in primo grado e riproposte nel presente giudizio di appello hanno ad oggetto l’ annullamento dell’ /ADJ/<unknown> esclusione di Telecom e della ammissione di Mnet per motivi attinenti esclusivamente al merito e
doc#223408 super-speciale non è applicabile allorquando le censure formulate abbiano ad oggetto valutazioni relative alla corrispondenza dell’ /ADJ/<unknown> offerta tecnica alle caratteristiche richieste dal bando e l’ estromissione sia stata disposta non già
doc#223408 l’ estromissione sia stata disposta non già per difetto dei presupposti soggettivi richiesti ai fini dell’ /ADJ/<unknown> ingresso alla procedura di gara , bensì per asserita carenza di elementi essenziali dell’ offerta
doc#223408 fini dell’ ingresso alla procedura di gara , bensì per asserita carenza di elementi essenziali dell’ /ADJ/<unknown> offerta tecnica prescritti dalla lex specialis . Ebbene , nella fattispecie oggetto di giudizio ,
doc#223408 ma riguardano il merito delle offerte tecniche presentate dalle imprese e asserite difformità del contenuto dell’ /ADJ/<unknown> offerta rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara , emerse solo nella seduta del
doc#223408 modalità di esecuzione del servizio e , dunque , di un elemento afferente al contenuto dell’ /ADJ/<unknown> offerta tecnica : ed infatti , l’ art 6 del disciplinare non ne fa menzione
doc#223408 le censure relative all’ estromissione di Telecom , disposta per motivi attinenti unicamente al merito dell’ /ADJ/<unknown> offerta tecnica ) , è possibile , per ragioni di economia processuale ed anche al
doc#223408 mero errore materiale , di natura ostativa e come tale inidoneo a mutare il contenuto dell’ /ADJ/<unknown> offerta tecnica . Tale errore , non configurando un errore-vizio , idoneo ad influire sulla
doc#223408 Tale errore , non configurando un errore-vizio , idoneo ad influire sulla formazione della volontà dell’ /ADJ/<unknown> offerente , avrebbe , dunque , natura emendabile e non richiederebbe affatto una nuova manifestazione
doc#223408 eventuali ambiguità presenti nelle offerte presentate , interpretandole al fine di ricercare l’ effettiva volontà dell’ /ADJ/<unknown> impresa partecipante , alla sola condizione che sia definita , in maniera incontrovertibile , l’
doc#223408 , alla sola condizione che sia definita , in maniera incontrovertibile , l’ esatta portata dell’ /ADJ/<unknown> impegno negoziale assunto dal concorrente . Il primo giudice avrebbe , dunque , errato nel
doc#223408 , dunque , errato nel ritenere integrata , in una simile ipotesi , la violazione dell’ /ADJ/<unknown> art . 83 , comma 9 , d.lgs . 50 del 2016 , recante la
doc#223408 tesi , sarebbe pure illogico e contraddittorio il comportamento della Commissione la quale , avvedutasi dell’ /ADJ/<unknown> errore , come dimostra la richiesta di chiarimenti indirizzata a Telecom , ed avendo in
doc#223408 Ad ogni modo , nel caso di specie non è dato ravvisare , ad avviso dell’ /ADJ/<unknown> appellante , alcuna violazione delle specifiche tecniche minime richieste dal Capitolato speciale , trattandosi di
doc#223408 , non si tratta di valutare se la Commissione giudicatrice si fosse o meno avveduta dell’ /ADJ/<unknown> errore , essendo questo elemento ininfluente ai fini della decisione , né se fosse contraddittoria
doc#223408 effettivamente esistente , costituisca un mero errore materiale , rettificabile , ovvero una difformità sostanziale dell’ /ADJ/<unknown> offerta , non emendabile , in quanto anche il soccorso istruttorio non può sanare carenze
doc#223408 , non emendabile , in quanto anche il soccorso istruttorio non può sanare carenze proprie dell’ /ADJ/<unknown> offerta tecnica né integrarla o modificarne un elemento essenziale , in virtù del rammentato principio
doc#223408 espresse dalla Stazione appaltante nel Capitolato con riguardo a quegli specifici istituti , in considerazione dell’ /ADJ/<unknown> elevato numero degli utenti ( docenti e alunni ) ivi presenti ; tant’è che la
doc#223408 e quelle richieste dal Comune . Tale assunto si ricava , inequivocabilmente , dalla lettura dell’ /ADJ/<unknown> art . 3 punto 2 . del CSA : tale disposizione stabilisce che l’ aggiudicatario
doc#223408 oltre che in download . Per tali ragioni , il Collegio non condivide l’ assunto dell’ /ADJ/<unknown> appellante per cui “ nella prospettiva della stazione appaltante non sussiste alcuna differenza tra il
doc#223408 dal Comune , rivelandosi , dunque , peggiorativa anche sotto tale profilo rispetto alle esigenze dell’ /ADJ/<unknown> Amministrazione e inidonea a soddisfare le finalità per le quali è stata indetta la procedura
doc#223408 indetta la procedura in esame . Per tali ragioni non può neppure condividersi la prospettazione dell’ /ADJ/<unknown> appellante in ordine all’ addotta contraddittorietà delle scelte compiute dalla Commissione esaminatrice . Ed invero
doc#223408 scelte compiute dalla Commissione esaminatrice . Ed invero , la richiesta di chiarimenti sul contenuto dell’ /ADJ/<unknown> offerta quanto ai sette collegamenti periferici oggetto di giudizio da parte del Comune di Mantova
doc#223408 scuole indicate dal Capitolato , non garantisse le prestazioni richieste in upload , in ragione dell’ /ADJ/<unknown> elevato numero di docenti e discenti , ha chiesto all’ odierna appellante la conferma del
doc#223408 numero di docenti e discenti , ha chiesto all’ odierna appellante la conferma del contenuto dell’ /ADJ/<unknown> offerta in parte qua ; e Telecom ha risposto trattarsi di un refuso . Pertanto
doc#223408 refuso . Pertanto , legittima è stata la valutazione della Commissione in merito all’ inadeguatezza dell’ /ADJ/<unknown> offerta , come pure la conseguente determinazione del RUP di esclusione di Telecom dalla procedura
doc#223408 dalla procedura per mancanza di un requisito minimo prestazionale : l’ accertata difformità nel contenuto dell’ /ADJ/<unknown> offerta tecnica della concorrente , rivestendo carattere essenziale e determinando la mancanza di un elemento
doc#223408 oggetto della prestazione ) , non poteva , infatti , tradursi in una semplice penalizzazione dell’ /ADJ/<unknown> offerta mediante attribuzione di un punteggio deteriore . Le finalità per cui la Commissione abbia
doc#223408 in ogni caso , inidonei a fondare un giudizio di contraddittorietà con gli esiti finali dell’ /ADJ/<unknown> istruttoria : ciò che rileva , infatti , in questa sede è il dato oggettivo
doc#223408 lex specialis , che , una volta accertata , non poteva che condurre alla esclusione dell’ /ADJ/<unknown> offerta , senza che potesse per ciò invocarsi il ricorso all’ istituto del soccorso istruttorio
doc#223408 offerta medesima , ovvero ad una nuova manifestazione di volontà mediante dichiarazione integrative o rettificative dell’ /ADJ/<unknown> offerta originaria , peraltro fuori termine ; né l’ odierna appellante poteva pretendere dalla Commissione
doc#223408 violazione dalla par condicio competitorum . Pertanto , nel ritenere che la non contestata difformità dell’ /ADJ/<unknown> offerta dell’ appellante non integrasse un mero refuso o un errore materiale emendabile , il