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doc#1009837 | presso uffici locali o centrali , secondo le norme di legge . È condizione per la /ART/la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica . I |
doc#1009837 | lett. a ) e alla parziale modifica della lett. b ) garantisce istituzionalmente ai lavoratori la /ART/la presenza del sindacato in azienda attraverso la possibilità di istituire , in ogni unità produttiva |
doc#1009837 | della lett. b ) garantisce istituzionalmente ai lavoratori la presenza del sindacato in azienda attraverso la /ART/la possibilità di istituire , in ogni unità produttiva , appositi organismi ( rappresentanze sindacali aziendali |
doc#1009837 | 200 lavoratori ( art. 26 , co . 2 ) . Si tratta di prerogative la /ART/la cui tutela è assicurata ex art. 28 dello Statuto che genericamente reprime ogni condotta antisindacale |
doc#1009837 | volte è stato sottoposto all' esame della Corte Costituzionale . Le prime pronunce hanno riguardato la /ART/la versione originaria di detto articolo , anteriore al referendum del 1995 , ossia quella per |
doc#1009837 | versione originaria di detto articolo , anteriore al referendum del 1995 , ossia quella per la /ART/la quale « Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità |
doc#1009837 | agli artt . 3 e 39 Cost . ) investirono , in quel contesto , la /ART/la mancata attribuzione ad ogni associazione sindacale esistente nel luogo di lavoro della possibilità di costituire |
doc#1009837 | di lavoro della possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali . La Corte allora , ritenuta la /ART/la razionalità del disegno statutario con i due livelli di protezione accordata alle organizzazioni sindacali ( |
doc#1009837 | non affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative , purché si dimostrassero capaci di esprimere , attraverso la /ART/la firma di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’ unità produttiva , un |
doc#1009837 | della “ maggiore rappresentatività ” previsto ai fini della costituzione delle R.S.A. , condusse proprio la /ART/la Corte a segnalare al legislatore , l’ ineludibile esigenza di elaborare nuove regole volte ad |
doc#1009837 | del 1994 , con cui si dette ingresso ai due quesiti referendari che in quell’occasione la /ART/la Corte fu chiamata ad esaminare : il primo , “ massimalista ” , volto ad |
doc#1009837 | di qualunque livello essi siano , dunque anche di livello aziendale . Certo è che la /ART/la nuova " versione " dell' art . 19 ( con cui si da la possibilità |
doc#1009837 | che la nuova " versione " dell' art . 19 ( con cui si da la /ART/la possibilità anche ai sindacati minori - ad esempio gli autonomi - di richiedere RSA , |
doc#1009837 | adesiva ( da parte cioè di sindacati che pur non avendo partecipato alle trattative per la /ART/la formulazione del contratto si fossero limitate a sottoscriverlo ) a fondare la titolarità dei diritti |
doc#1009837 | alle trattative per la formulazione del contratto si fossero limitate a sottoscriverlo ) a fondare la /ART/la titolarità dei diritti sindacali in azienda ( con virtuale apertura a sindacati di comodo ) |
doc#1009837 | lavoratori - avessero però ritenuto di non sottoscrivere il contratto applicato in azienda viene concessa la /ART/la possibilità anche per i sindacati minori di richiedere RSA Il che , in entrambi i |
doc#1009837 | uscita dall' esito referendario ) , con l' importante sentenza n. 244 del 1996 rigettò la /ART/la questione di costituzionalità sollevata ( in riferimento agli artt . 3 e 39 Cost . |
doc#1009837 | il primo dei due punti critici messi in evidenza : infatti , sul presupposto che la /ART/la rappresentatività del sindacato non derivasse da una forma di accreditamento del datore di lavoro espresso |
doc#1009837 | stipulante contratti collettivi ( nazionali , locali o aziendali ) applicati nell' unità produttiva , la /ART/la Corte chiarì che non fosse perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato |
doc#1009837 | aziendali ) applicati nell' unità produttiva , la Corte chiarì che non fosse perciò sufficiente la /ART/la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri , ma occorresse al contrario una |
doc#1009837 | una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto , e che nemmeno fosse sufficiente la /ART/la stipulazione di un contratto qualsiasi , ma dovesse trattarsi di un contratto normativo volto a |
doc#1009837 | base di propri atti concreti e oggettivamente accertabili dal giudice . Tale indice selettivo secondo la /ART/la Corte si giustificava , " in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica " , |
doc#1009837 | sindacato , e , indirettamente , della sua rappresentatività . In definitiva così interpretata , la /ART/la norma censurata non contrastava con nessuno dei parametri costituzionali richiamati : non con l' art |
doc#1009837 | , in quanto le norme di sostegno dell' azione sindacale nelle unità produttive , sopravanzando la /ART/la garanzia costituzionale della libertà sindacale , avrebbero potuto essere riservate a certi sindacati identificati mediante |
doc#1009837 | differenziate in base a ( ragionevoli ) criteri prestabiliti dalla legge , di guisa che la /ART/la possibilità di dimostrare la propria rappresentatività per altre vie sarebbe divenuta irrilevante ai fini del |
doc#1009837 | ( ragionevoli ) criteri prestabiliti dalla legge , di guisa che la possibilità di dimostrare la /ART/la propria rappresentatività per altre vie sarebbe divenuta irrilevante ai fini del principio di eguaglianza . |
doc#1009837 | divenuta irrilevante ai fini del principio di eguaglianza . Oggi , quanto statuito soprattutto con la /ART/la sentenza n. 244 del 1996 - alla luce anche di quanto messo in evidenza dalla |
doc#1009837 | b ) della L. n. 300 del 1970 , con particolare riferimento all' aspetto che la /ART/la pronuncia del 1996 trascurò di prendere in considerazione , ossia quello del c.d. " sbilanciamento |
doc#1009837 | in azienda ) derivante dall' applicazione della norma : come ha fatto rilevare il rimettente la /ART/la questione su cui la Corte si è poi espressa con la recentissima sentenza in analisi |
doc#1009837 | dall' applicazione della norma : come ha fatto rilevare il rimettente la questione su cui la /ART/la Corte si è poi espressa con la recentissima sentenza in analisi , le pronunzie precedenti |
doc#1009837 | fatto rilevare il rimettente la questione su cui la Corte si è poi espressa con la /ART/la recentissima sentenza in analisi , le pronunzie precedenti – legate ad un diverso contesto , |
doc#1009837 | organizzazioni maggiormente rappresentative e dalla conclusione di contratti collettivi separati . La sentenza - Anche la /ART/la Consulta nella pronuncia de qua pone l' accento sull' attuale mutamento dello scenario delle relazioni |
doc#1009837 | mutamento dello scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali , tale da far emergere la /ART/la necessità di considerare l' aspetto critico ( lo sbilanciamento per difetto ) derivante dall' applicazione |
doc#1009837 | critico ( lo sbilanciamento per difetto ) derivante dall' applicazione dell' art . 19 che la /ART/la pronuncia del 1996 non ignorò . D' accordo con il rimettente circa la rilevata chiarezza |
doc#1009837 | 19 che la pronuncia del 1996 non ignorò . D' accordo con il rimettente circa la /ART/la rilevata chiarezza ed inequivocabililità del disposto dell' art . 19 , co . 1 , |
doc#1009837 | di associazioni " firmatarie " ) e quindi qualsiasi interpretazione adeguatrice che porti ad estendere la /ART/la norma all' ipotesi di mera partecipazione dell' organizzazione al processo di formazione contrattuale non culminante |
doc#1009837 | organizzazione al processo di formazione contrattuale non culminante poi nella sottoscrizione dell' accordo finale con la /ART/la parte datoriale , altrettanto concordemente ne condivide le censure : - individuata la ratio originaria |
doc#1009837 | finale con la parte datoriale , altrettanto concordemente ne condivide le censure : - individuata la /ART/la ratio originaria dell' art . 19 anzidetto nella volontà di attribuire una finalità promozionale e |
doc#1009837 | - il criterio della sottoscrizione dell’ accordo applicato in azienda , quale presupposto imprescindibile per la /ART/la costituzione di R.S.A. urta innanzitutto con l’ art . 3 Cost . , sotto il |
doc#1009837 | loro funzione di autotutela dell’ interesse collettivo – che , in quanto tale , reclama la /ART/la garanzia di cui all’ art . 2 Cost . – sarebbero privilegiati o discriminati sulla |
doc#1009837 | lavoratori , che rimanda al dato oggettivo ( e valoriale ) della loro rappresentatività giustificandone la /ART/la stessa partecipazione alla trattativa bensì del rapporto con l’ azienda , per il rilievo condizionante |
doc#1009837 | al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la /ART/la stessa ; - il modello disegnato dall' art . 19 , L. n. 300 del |
doc#1009837 | modello disegnato dall' art . 19 , L. n. 300 del 1970 , che prevede la /ART/la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali , costituisce |
doc#1009837 | e della libertà sindacale . In particolare , quest' ultima , se trova a monte la /ART/la tutela offerta dall' art . 28 della L. n. 300 nell' ipotesi di eventuale e |
doc#1009837 | , si scontra a valle con l' effetto legale di estromissione dalle prerogative sindacali che la /ART/la disposizione denunciata automaticamente collega alla decisione di non sottoscrivere il contratto ; - nell' art |
doc#1009837 | , della Legge n. 300 del 1970 , nella parte in cui non prevede che la /ART/la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ ambito di associazioni sindacali che , pur |
doc#1009837 | attività negoziale ovvero per impossibilità di addivenire ad un accordo aziendale : tra queste " la /ART/la valorizzazione dell’ indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti " , l' "introduzione di |
doc#1009837 | rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro " . In ogni caso si tratta di opzione la /ART/la cui scelta compete al legislatore . Gentile cliente , per migliorare le performance tecniche di |
doc#1009838 | cliente , per migliorare le performance tecniche di Altalex e del Suo profilo personale , la /CLI/la invitiamo a recuperare la password cliccando sul pulsante OK . La ringraziamo e le auguriamo |
doc#1009838 | le performance tecniche di Altalex e del Suo profilo personale , la invitiamo a recuperare la /ART/la password cliccando sul pulsante OK . La ringraziamo e le auguriamo una buona navigazione UNIVERSITÀ |