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doc#779040 e processuali , relative al proprio specifico rapporto . Aggiudicando l’ appalto in parola " sic et simpliciter " ad un’ Ati in regime di coassicurazione e che così aveva qualificato la propria offerta , l’ ente intimato , che non pretese il
doc#965079 aggiudicazione a proprio favore . Del resto , nell' ipotesi di esclusione dell' ATI Cintra , così come dell' ATI Pizzarotti , l' appellante potrebbe prevalere sul concorrente rimasto , sulla base delle valutazioni e dei punteggi
doc#979553 6 del 27 dicembre 2004 , con il quale la Commissione di gara aveva valutato come non anomala l’ offerta della costituenda ATI S.A.L.P. ; E - la determina n. 13/05/6 del 10 febbraio 2005 , con la quale il Dirigente del VI Settore del Comune di
doc#979711 . Il TAR Liguria reputa logicamente pregiudiziale la questione proposta con il ricorso incidentale dall’ ATI controinteressata relativamente all’ illegittimità della clausola del bando che prevede la necessità di
doc#994630 relativa , dimostrando di essere incorsa in errore scusabile . La Sesta sezione riconosce , pertanto , il diritto dell’ ATI ricorrente al risarcimento del danno ( necessariamente in forma per equivalente , essendo l’ appalto stato
doc#1030272 , l’ appello principale deve essere rigettato . 10 . Occorre ora esaminare l’ appello incidentale , con il quale la Ati controinteressata chiede che a questo Giudice di accertare e dichiarare che il contratto di appalto in oggetto ha
doc#1030272 stato , difetto di interesse a proporre tale domanda di accertamento in quanto nei rapporti tra stazione appaltante e Ati aggiudicataria non risulta che vi siano contestazioni in ordine alla durata dell’ appalto . L’ appello incidentale va
doc#1030689 ambiti , venendo aggiudicati i servizi di telesoccorso e di assistenza domiciliare sociale agli anziani all' ATI G.- A.- A. , e quello di gestione del centro sociale polifunzionale al Consorzio G. . La ricorrente impugna la
doc#1038308 in relazione alla tipologia delle loro attività ; 2- appare utile prevedere altresì delle forme temporanee quali ATI e associazione in partecipazione , che rispondano o all’ esigenza di un singolo complesso mandato con valenza
doc#1040537 ultima censura del ricorso in esame si presenta , infine , infondata . La circostanza che l’ offerta della costituenda ATI tra la società MAFAM s.r.l.-e la società SCS Cosruzioni s.r.l. non sia sottoscritta dalla capogruppo MAFAN sia nell’
doc#1045439 ricorso di primo grado n. 11546 del 2006 . Condanna la società Grandi Lavori Fincosit spa in proprio e quale mandataria ATI al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio , liquidandole in complessivi euro diecimila . Ordina che la
doc#1048930 o da costituire , come meglio specificato in epigrafe . Nella stessa data , il seggio di gara ha inviato le offerte delle ATI graduatesi ai primi due posti , per la valutazione dell’ eventuale anomalia , all' apposita commissione , la quale ha
doc#1078101 , per l’ ipotesi di mancata dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato . In caso di Ati , la fideiussione provvisoria deve essere intestata a tutte le partecipanti La polizza fideiussoria , tramite la
doc#1078463 Amministrazione appellante- le censure relative alla erroneità della decisione del seggio di gara di ammettere l’ Ati originariamente aggiudicataria ( motivi I e II del ricorso in appello ) e quella relativa alla composizione del seggio
doc#1079985 . Il comune di Bocchigliero , quindi è socio sovventore della cooperativa Controinteressata , capogruppo dell’ ATI aggiudicataria e il Sindaco , in rappresentanza dell’ ente comunale , partecipa all’ assemblea dei soci della
doc#1080571 , successivamente intervenuta , ritiene che sia ammissibile il ricorso proposto anche dalla sola capogruppo di un’ ATI costituenda ed anche nel caso in cui essa non agisca quale mandataria ma in proprio nonché nel caso in cui il ricorso sia
doc#1080571 ma in proprio ( CdS Sez . V 16 giugno 2005 n. 3166 ) nonché nel caso in cui il ricorso sia proposto dalle sole mandanti dell’ ATI costituenda per un interesse proprio ( CdS Sez . V , 15 aprile 2004 n. 2148 ) . Va in ogni caso rimarcato che nella specie
doc#1081220 dovuto essere esclusa in quanto non contenente l’ indicazione delle quote percentuali di partecipazione all’ ATI . La censura è infondata . Come si evince dagli atti depositati in giudizio , la disciplina di gara non ha quantificato le
doc#1081308 dirimente l’ osservazione della controinteressata , secondo cui la ricorrente avrebbe potuto costituirsi in ATI al fine di partecipare alla gara de qua , essendo detta soluzione impedita in radice dalla stessa stringente richiesta
doc#1081973 all’ ATI ; – violazione dell’ art . 34 del capitolato speciale e del principio di concorrenza tra imprese , in quanto all’ ATI **** partecipavano i primi due operatori del settore , con conseguente illegittima ammissione alla gara . Ha poi
doc#1082886 , Sezione Quinta ANNO 2002 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso in appello n. 5396/2002 , proposto dalla ATI Ricorrente s.r.l. e Consorzio Ricorrente due ed impresa Ricorrente s.r.l. rappresentati e difesi dagli avv .
doc#1082969 , Sezione Quinta ANNO 2005 ha pronunciato la seguente 2 . Avverso detta sentenza ha proposto appello l’ ATI **** , deducendo quanto segue : – contrariamente a quanto ritenuto dal TAR , la **** e la **** dovevano essere escluse
doc#1083528 perché la Commissione si riservava di esaminare tale dichiarazione ai fini della definitiva ammissione dell’ ATI ; successivamente , nella seduta riservata del 12 luglio 2007 , la Commissione , richiamando l’ ampia discrezionalità
doc#1084741 la idoneità tecnica dell’ ATI aggiudicataria , posto che , pacificamente , la **** s.p.a. , mandataria dell’ ATI in parola , era in possesso autonomamente dei requisiti di partecipazione richiesti , ma soltanto la capacità della
doc#1086561 grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile , perché proposto da una sola delle imprese raggruppate in ATI , posto che , nel caso in cui alla gara partecipi una associazione temporanea , ciascuno dei componenti è dotato di
doc#1086994 delle opere di arredo urbano e nella parte in cui considera che l’ espressione “ opere da vivaista ” , indicate dall’ ATI **/** debba intendersi riferita a tutte le opere a verde . Ripropone , pertanto , le censure già avanzate nel ricorso di
doc#1087586 verbale del contraddittorio del 21.4.2010 , ove , a pag . 7 , si afferma : “ La Commissione chiede lo stesso impegno all’ ATI . Il rappresentante dell’ ATI dichiara che le opere strutturali previste nella variante dell’ offerta tecnica
doc#1090628 la violazione di più norme del codice dei contratti e della lex specialis per aver la commissione consentito all’ ATI controinteressata l’ integrazione della fideiussione prestata per la cauzione provvisoria sebbene la lex
doc#1092177 partecipazione alla gara risolvendosi in una modifica non consentita anche solo la diversa configurazione dell’ ATI quando ai requisiti di partecipazione richiesti al raggruppamento ed alle singole partecipanti,mandataria e
doc#1094139 inderogabilmente sussistere al momento della produzione delle offerte e non a quello dell ’ aggiudicazione , l’ ATI controinteressata , come ammette la stessa ricorrente , avendovi ottemperato a suo tempo . Quanto alla comunicazione
doc#1094139 di vicolo del Conte e delle strade limitrofe , siti nel territorio del Municipio XV in Roma , disposta a favore dell’ ATI costituita tra la IMPRESA ****************************** s.r.l. , corrente in Roma ( capogruppo mandataria ) e la
doc#1094225 del provvedimento prot. n. 10535 del 20 ottobre 2004 , con il quale il Presidente di SACBO spa ha comunicato all’ ATI ricorrente la posizione in graduatoria ( 2° posto ) nell’ appalto per la costruzione della torre di controllo e del
doc#1094232 ; -del medesimo verbale , nella parte in cui dispone l’ aggiudicazione della gara in favore della controinteressata ATI *** ; -nonché degli atti presupposti , connessi e conseguenziali ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visti gli
doc#1094309 ed il promotore su alcuni aspetti critici che non hanno consentito di raggiungere un’ intesa , anche se l’ ATI , il cui il progetto era stato dichiarato di pubblico interesse , aveva avanzato una nuova proposta riorganizzativa
doc#1096010 inderogabilmente sussistere al momento della produzione delle offerte e non a quello dell ’ aggiudicazione , l’ ATI controinteressata , come ammette la stessa ricorrente , avendovi ottemperato a suo tempo . Quanto alla comunicazione
doc#1096941 dell’ art . 13 comma 1 della legge 109/1994 , in quanto nell’ atto di impegno relativo alla costituzione dell’ ATI controinteressata le società coinvolte non specificano le rispettive quote di partecipazione all’ interno dell’
doc#1097804 del contratto si può ritenere che il fideiussore si sia obbligato rispetto a tutte le imprese che compongono l’ ATI aggiudicataria . Se così non fosse , e si dovesse viceversa ritenere che la polizza è esclusivamente a favore della
doc#1098855 in via di formazione : è quindi evidente che , essendone sprovviste le altre tre imprese partecipanti all’ ATI non ancora costituita , esse non possono giovarsi della certificazione ottenuta dall’ unica impresa al fine di
doc#1098900 che , in seguito alla seduta pubblica del 13.10.2008 , è stata disposta l’ aggiudicazione provvisoria in favore dell’ ATI Controinteressata s.p.a.-Controinteressata due s.r.l. ; b)- del verbale della Commissione di gara dell’
doc#1099457 dal capitolato condizioni ( punto 3)- che , comunque , non esimevano le ditte partecipanti nella veste di costituende ATI dall’ obbligo del necessario richiamo , nella garanzia prodotta , alla natura collettiva della partecipazione alla
doc#1099938 provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del comune , è stata disposta l’ esclusione della costituenda ATI dalla gara , in quanto l’ ammontare della garanzia non era comprensiva degli oneri per la sicurezza . Contro tale
doc#1100743 stazione appaltante di ottenere un indennizzo per l’ inadempimento senza dover accertare quale sia il soggetto dell’ ATI costituenda che in concreto ha impedito alla mandataria di adempiere passaggio tratto dalla sentenza numero 84 del 20
doc#1100808 il 7.02.2006 le ricorrenti principali hanno contestato la fondatezza del ricorso incidentale . A sua volta l’ ATI *** con memoria depositata il 20.04.2006 ha insistito per l’ accoglimento del ricorso incidentale . 7 . Alla pubblica
doc#1100929 ed hanno successivamente presentato offerta solo tre concorrenti : la ******* VIGILANZA SPA , la ******* SPA , l’ ATI appellante , ******* ******* SPA . In particolare le tre società che partecipano all’ associazione temporanea di
doc#1101215 e quindi difforme dalle prescrizioni della lex specialis del bando di gara. . Avverso la sentenza propone appello l’ ATI ****Idroimpianti S.p.A. – Costruzioni **** S.p.A. Resiste il Comune di Ariccia con memoria . diritto Si impugna la
doc#1102353 l’ esclusione nel caso in cui &lt ; &lt ; l’ intestazione della polizza fideiussoria presentata riporta , sia pure in ATI , l’ indicazione della sola capogruppo . , nel cui esclusivo interesse è prestata la fideiussione , e non anche , quale
doc#1102566 Venezia Giulia , Trieste , con la sentenza numero 530 del 30 agosto 2006 , in tema di obblighi delle partecipanti ad un’ Ati orizzontale , ci insegna che : &lt ; Ora , poiché come risulta esplicitato nella suddetta attestazione il sopralluogo
doc#1102638 atto in considerazione del tempo trascorso , della convenienza economica per l’ Istituto e dell’ estromissione dall’ Ati dell’ impresa priva del requisito ( elemento comunicato all’ IST e da questo implicitamente autorizzato in sede di
doc#1102812 dalle imprese ricorrenti ai sensi dell’ art . 243-bis del d.lgs . n. 163/2006 , ha ribadito “ … quanto già comunicato all’ ATI con nota del 23/6/2010 , prot. 47131 , relativamente alle motivazioni di esclusione dalla gara in oggetto ” ; di ogni
doc#1103578 territorialmente circoscritto . Correttamente , pertanto , la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’ Ati *** , non avendo la *** documentato il possesso del requisito indicato dal punto 14 c1 ) del bando , non potendo